CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025
Cassazione n. 03085/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che il ricorso e la memoria difensiva presentati dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] reiterano questioni in fatto e diritto già adeguatamente trattate nella sentenza impugnata con motivazione esente da manifeste illogicità e con corretta applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, anche relativamente all'asserito diritto dell'imputato di interloquire in lingua slovena; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2025