CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 14591/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
15 ORDINANZA sul ricorso 27858/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 908/02 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6382/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/10/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma con sentenza del 17 ottobre 2014, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dagli ex amministratori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la procedura, ha respinto - per quanto ancora rileva - la domanda proposta dal fallimento contro [OSCURATO:PERSONA] ex art. 146 I.f. Avverso questa sentenza propone ricorso il fallimento, affidato a due motivi, depositando altresì la memoria. Ha depositato controricorso l'intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1227, 2392, 2393, 2394, 2055 c.c. e 146 I.f., in quanto la corte territoriale ha mandato esente da responsabilità il [OSCURATO:PERSONA], quando invece ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], cui erano stati mossi i medesimi addebiti. Tuttavia, le norme menzionate prevedono una responsabilità solidale di tutti gli amministratori che concorrano nella produzione del danno, come ritenuto giustamente dal primo giudice; e, quando le scritture contabili non sono regolarmente tenute, del pari tutti rispondono del pregiudizio derivatone; al contrario, il giudice d'appello ha completamente omesso di indicare le ragioni della propria decisione. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'omesso esame di fatto decisivo, consistente nell'avere controparte proceduto alla vendita di tre vetture "Golf', a prezzo inferiore all'effettivo valore e senza che il danaro fosse versato nelle casse sociali./i 2. - Il primo motivo è inammissibile. Ha ritenuto, invero, la corte territoriale che al [OSCURATO:PERSONA] non possa essere ascritta la responsabilità per i danni cagionati al patrimonio sociale, dal fallimento dedotta con riguardo a specifici inadempimenti, quali la mancata convocazione dell'assemblea straordinaria ai fini della riduzione del capitale andato perduto per perdite ex art. 2447 c.c., la mancata predisposizione del bilancio 2001, l'inerzia nel sanare le irregolarità nella tenuta dei libri contabili commesse dai precedenti amministratori. L'esclusione della sua concorrente responsabilità è stata fondata su plurime ragioni: l'assenza della prova del danno, in particolare quanto alla vendita delle tre vetture di proprietà della società, essendo il corrispettivo entrato nelle casse sociali, come non è contestato tra le parti, e costituendo tale vendita una attività liquidatoria, volta a contenere le perdite e ridurre le spese inutili per un'azienda ormai inattiva; l'essere il medesimo rimasto in carica per soli due mesi, tanto che non si poteva pretendere il risanamento delle carenze ed irregolarità anteriori. A fronte di tale argomentazione, il motivo si palesa del tutto generico, non contenendo nessuna specifica censura degli argomenti esposti nella motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi in sostanza ad un mero dissenso. 3. - Il secondo motivo è del pari inammissibile, perché oggetto della censura esposta nell'illustrazione del motivo medesimo non è affatto un omesso esame di fatti materiali, bensì un - dedotto - erroneo accertamento espresso dalla corte di merito, con riguardo alla non contestazione del prezzo ricavato e del versamento nelle casse sociali, quindi una valutazione di puro fatto.Al contrario, la corte del merito, come appena ricordato, ha preso in esame il fatto pretesamente omesso, ed ha ampiamente motivato circa gli effetti dell'espletato accertamento. Onde il motivo si palesa riproporre inammissibilmente, sotto l'egida del vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., un profilo squisitamente di merito. 4. - Le spese di lite seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in C 7.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% sui compensi ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Funzior,ark)