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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 08394/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /di) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Messina che ha confermato la sentenza di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato, dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Messina, il 22/09/2022).

Ritenuto che i motivi dedotti (vizio di motivazione in ordine all'omessa riqualificazione del fatto di reato nella previsione di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, nonché violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla confisca del denaro) non sono consentiti in questa sede, non solo perché manifestamente infondati, ma anche perché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifiche critiche delle argomentazioni a base della sentenza impugnata [quanto alla invocata riqualificazione ai sensi del comma 5, si veda la p. 2, sent. app., ove si tiene conto del tipo di stupefacente (crack-cocaina), del principio attivo (88,8%), delle dosi medie singole ricavabili (210,8), nonché del rinvenimento di una significativa somma di denaro; quanto alla confisca del denaro, disposta dal giudice di primo grado ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. 309/90 e 240-bis cod. pen.„ si vedano le pp. 2 e 3, ove si afferma la sussistenza dei presupposti della confisca atteso che il prevenuto non ha fornito alcuna giustificazione della disponibilità della somma di denaro rinvenuta nella propria abitazione]; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /di) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Messina che ha confermato la sentenza di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato, dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Messina, il 22/09/2022). Ritenuto che i motivi dedotti (vizio di motivazione in ordine all'omessa riqualificazione del fatto di reato nella previsione di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, nonché violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla confisca del denaro) non sono consentiti in questa sede, non solo perché manifestamente infondati, ma anche perché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifiche critiche delle argomentazioni a base della sentenza impugnata [quanto alla invocata riqualificazione ai sensi del comma 5, si veda la p. 2, sent. app., ove si tiene conto del tipo di stupefacente (crack-cocaina), del principio attivo (88,8%), delle dosi medie singole ricavabili (210,8), nonché del rinvenimento di una significativa somma di denaro; quanto alla confisca del denaro, disposta dal giudice di primo grado ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. 309/90 e 240-bis cod. pen.„ si vedano le pp. 2 e 3, ove si afferma la sussistenza dei presupposti della confisca atteso che il prevenuto non ha fornito alcuna giustificazione della disponibilità della somma di denaro rinvenuta nella propria abitazione]; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il
Sentenza Cassazione n. 08394/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris