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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 32640/2022

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ORDINANZA sul ricorso 28272/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1283/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 25/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n.1283/2019 depositata il 25-7-2019 la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], titolare del'omonima ditta individuale, avverso il lodo arbitrale emesso dalla Camera Arbitrale del Piemonte 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositato il 15-12-2017, avente ad oggetto il risarcimento del danno per inadempimento e il mancato pagamento di fatture emesse a fronte di prestazioni eseguite dalla suddetta impresa in forza dei contratti di appalto stipulati con la committente [OSCURATO:SOCIETA]..

2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato ad unico articolato motivo, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., che resiste con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

4. Con atto di data 22 aprile 2022 e depositato tramite PCT, parte ricorrente ha rinunciato al ricorso.

La rinuncia è rituale, così come l'accettazione della parte controricorrente.

Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude a questa Corte la possibilità di regolare le spese di lite.La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 28272/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1283/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 25/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.1283/2019 depositata il 25-7-2019 la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], titolare del'omonima ditta individuale, avverso il lodo arbitrale emesso dalla Camera Arbitrale del Piemonte 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositato il 15-12-2017, avente ad oggetto il risarcimento del danno per inadempimento e il mancato pagamento di fatture emesse a fronte di prestazioni eseguite dalla suddetta impresa in forza dei contratti di appalto stipulati con la committente [OSCURATO:SOCIETA].. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato ad unico articolato motivo, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., che resiste con controricorso. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. 4. Con atto di data 22 aprile 2022 e depositato tramite PCT, parte ricorrente ha rinunciato al ricorso. La rinuncia è rituale, così come l'accettazione della parte controricorrente. Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude a questa Corte la possibilità di regolare le spese di lite.La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione
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