CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 07355/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] DI VARESEnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( URUGUAY) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VARESE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi. Letta la memoria della difesa che ha allegato documentazione ed insistito per l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il tribunale di Varese, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, con ordinanza in data 9 settembre, in parziale accoglimento delle istanze difensive, annullava il decreto di sequestro preventivo disposto il 15 giugno 2022 dal G.I.P. presso il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai beni acquisiti dalla stessa antecedentemente il 2016 e respingeva analoghe istanze avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione il pubblico ministero di Varese e gli interessati; il P.M. deduceva vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per violazione di legge circa il mancato rispetto del criterio di ragionevolezza temporale dei beni sequestrati, dovendo ritenersi che sulla pubblica accusa incomba soltanto l'onere di provare la sproporzione ex art. 240 bis cod.pen. dei beni sottoposti a confisca; ed ai fini del predetto disposto normativo a fronte della sproporzione non rileva che i beni siano stati acquisiti in epoca anteriore rispetto alla commissione dei reati contestati. 1.3 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso dell'avv.to Buongiorno deducevano con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge ed in particolare degli artt. 273, 321 cod. proc.pen. e 240 bis cod. pen. in relazione ai principi in tema di fumus commissi delicti posto che aveva errato il tribunale nel valutare il quadro indiziario ritenendo sufficiente la prospettazione dell'accusa; la sussistenza del tasso usurario era stata ricavata da una frase contenuta in alcune intercettazioni dalla quale non poteva ricavarsi la corresponsione di interessi, come peraltro già ritenuto dal tribunale di Milano in sede di riesame personale a carico di [OSCURATO:PERSONA] ove si era stigmatizzato l'assenza di elementi per ritenere la pattuizione di un tasso superiore ai limiti di legge; a fronte di un giudicato cautelare favorevole avrebbe dovuto darsi prevalenza alla soluzione favorevole all'imputato e conseguentemente revocarsi il sequestro disposto nei confronti dei terzi; - violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. e nullità dell'ordinanza per ampliamento dei poteri del tribunale del riesame rispetto a quanto devoluto rispetto al capo n. 2 per il quale la misura non era stata richiesta e che non poteva pertanto essere oggetto di alcun esame; - violazione di legge per mancato esame delle memorie e della documentazione prodotta posto che dagli atti esibiti risultava una capacità reddituale della [OSCURATO:PERSONA] e degli altri interessati che non era stata analizzata dal giudice di Varese; - violazione dell'art. 240 bis cod.pen. per mancato accertamento della effettiva riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] dei beni sequestrati alla moglie titolare di autonome fonti di reddito; aveva anche errato il tribunale nella determinazione del criterio temporale potendo procedersi a sequestro solo degli illeciti accumulati nel tempo di commissione dei reati ed in ogni caso era stato mantenuto il vincolo su beni acquistati antecedentemente il 2016; inoltre doveva farsi riferimento anche all'importo dell'illecito nel caso in esame ammontante a 2.000 C così che era stato violato anche un criterio quantitativo. Con successiva memoria depositata in cancelleria la difesa ricostruiva i redditi di [OSCURATO:PERSONA] percepiti negli anni successivi al 2016 sottolineando come gli acquisti erano stati effettuati tramite il reinvestimento di proprie disponibilità e c:ome mancasse qualsiasi collegamento finanziario tra i c/c della predetta e di [OSCURATO:PERSONA]:o, marito della ricorrente indagato nel procedimento penale. Concludeva pertanto chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso del p.m. ed accogliere il proprio. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso del pubblico ministero è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero correttamente il tribunale del riesame reale ha operato una riduzione temporale dei beni sequestrabili sulla base del tempo di acquisizione degli stessi rispetto alla data del commesso reato, con interpretazione dell'art. 240 bis cod.pen. conforme all'orientamento di legittimità. Questa Corte di cassazione sul punto ha già affermato come in tema di confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, il giudice non può esimersi dal considerare il momento di acquisizione del bene al fine di verificare che esso non risulti talmente lontano dall'epoca di commissione del "reato spia" da rendere "ictu oculi" irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da un'attività illecita, sia pure complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna (Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018, Rv. 273612 - 01). E si è anche affermato come in terna di confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge n. 7 agosto 1992, n. 356, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Rv. 274468 - 01). Ne consegue affermare che manifestamente infondata appare la doglianza avanzata dalla pubblica accusa avverso il provvedimento del tribunale del riesame reale che ha operato una riduzione del sequestro proprio in applicazione del principio di ragionevolezza temporale. 2.2 In relazione al ricorso avanzato nell'interesse dei privati, il primo motivo espone doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti cautelari reali ove possono essere dedotti vizi limitati alla sola violazione di legge. Ed invero, con le specifiche osservazioni svolte alle pagine 3-5 dell'impugnata ordinanza, il tribunale ha dapprima spiegato come la valutazione del fumus commissi delicti ai fini del mantenimento del provvedimento di sequestro non deve spingersi sino alla valutazione della gravità indiziaria e, poi, sottolineato le ragioni della propria difforme conclusione rispetto al provvedimento adottato dal tribunale di Milano in sede di riesame della misura personale. A fronte di tale preciso giudizio, il ricorso propone all'interno del secondo motivo una interpretazione alternativa di conversazioni intercettate non deducibile nella presente sede di legittimità. Anche la doglianza proposta in relazione alla violazione dell'art. 521 cod.proc.pen., regola dettata per la fase dibattimentale del giudizio e non per quella cautelare, è infondata posto che lo stesso tribunale di Varese, a pagina 3 dell'ordinanza gravata da ricorso, specifica come la sussistenza della piattaforma indiziaria a carico del Ferrari sia valutata in relazione al solo capo 1) del decreto di sequestro specificando poi che il provvedimento non risulta proprio emesso per il capo n. 2) in relazione al quale non .vi è pertanto alcuna decisione bensì soltanto la valutazione del compendio probatorio ai fini della ricostruzione complessiva dell'attività dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]. Non sussiste poi il vizio del provvedimento impugnato quanto alla omessa valutazione delle memorie e della documentazione difensiva relativa alla capacità reddituale; con preciso accertamento di fatto non contestabile nella presente sede il tribunale di Varese ha escluso che i redditi maturati dalla coppia [OSCURATO:PERSONA] potessero giustificare gli acquisti e che i [OSCURATO:PERSONA]-Selvaggi potessero avere accumulato i beni rinvenuti nelle cassette di sicurezza. Trattasi di preciso giudizio di fatto svolto senza che sia ravvisabile alcuna violazione di legge risolvendosi il motivo di rincorso in una alternativa prospettazione della capacità reddituale e finanziaria già ritenuta insufficiente dal tribunale. E sulla base di tali argomenti, circa l'accertata sproporzione tra redditi dichiarati ed acquisti effettuati, il giudice del riesame reale motivava la presunzione di titolarità in capo al [OSCURATO:PERSONA], contestata con la prima parte del quarto motivo del ricorso delle parti private. Sul punto va rammentato che la presunzione relativa circa l'illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l'attivil:à lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione (Sez. 6, n. 38150 del 16/09/2021, Rv. 282115 - 01). Le doglianze avanzate in relazione al mantenimento del sequestro per beni acquisiti anteriormente il 2016 andranno avanzate in fase di merito con apposita istanza non potendo questa Corte di cassazione procedere all'analisi di dati di fatto attinenti il momento di acquisizione dei singoli beni anche anteriormente quel periodo (20115-2021) ritenuto decisivo dal giudice del riesame ai fini del mantenimento del vincolo. Infine, quanto al lamentato criterio quantitativo, deve essere escluso che a fronte della consumazione di un c.d. reato spia il sequestro ai fini della confisca ex art. 240 bis cod. pen. debba essere mantenuto sui valori del profitto illecito accertato, posto che, tale misura, è definita confisca "allargata" proprio perché attiene anche a beni non legati da vincolo di pertinenzialità con il delitto oggetto di verifica. Difatti si è affermato che in tema di confisca ai sensi dell'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" dei beni rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca non è esclusa per il fatto che questi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269657 - 01). Alla luce delle predette considerazioni anche i ricorsi delle parti private devono essere dichiarati inammissibili e le stesse vanno condannate al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e \\ valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca