Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 01277/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 2/12/2020 della Corte di appello di Cagliari, che riconoscendo il vincolo della continuazione con altro analogo reato separatamente giudicato, ha rideterminato la pena irrogata al predetto per il reato di cui agli artt. 99 e 385 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo reitera deduzioni volte a sollecitare un diverso approccio valutativo inerente al merito, senza confutare gli argomenti posti dalla Corte a fondamento dell'esclusione della causa di giustificazione dello stato di necessità.

2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa in ragione della concreta offensività della condotta e della sussistenza di altre due condanne per lo stesso tipo di reato.

2.3. Il terzo motivo è ancora una volta diretto a sollecitare un diverso giudizio di merito in ordine alla recidiva, relativamente alla quale la Corte ha dato conto delle ragioni che ne giustificavano l'applicazione, essendo irrilevante che con riguardo al reato separatamente giudicato la recidiva non fosse stata calcolata.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Crisquolo D F P UrT IN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 2/12/2020 della Corte di appello di Cagliari, che riconoscendo il vincolo della continuazione con altro analogo reato separatamente giudicato, ha rideterminato la pena irrogata al predetto per il reato di cui agli artt. 99 e 385 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo reitera deduzioni volte a sollecitare un diverso approccio valutativo inerente al merito, senza confutare gli argomenti posti dalla Corte a fondamento dell'esclusione della causa di giustificazione dello stato di necessità. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa in ragione della concreta offensività della condotta e della sussistenza di altre due condanne per lo stesso tipo di reato. 2.3. Il terzo motivo è ancora una volta diretto a sollecitare un diverso giudizio di merito in ordine alla recidiva, relativamente alla quale la Corte ha dato conto delle ragioni che ne giustificavano l'applicazione, essendo irrilevante che con riguardo al reato separatamente giudicato la recidiva non fosse stata calcolata. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Crisquolo D F P UrT IN
Sentenza Cassazione n. 01277/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris