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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 18629/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il GIP del Tribunale di Como, in funzione di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanzain epigrafe n. 4192/2025 SIGE depositata il 2 febbraio 2026 ha accolto l’istanza diapplicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen. limitatamente aireati giudicati con le seguenti sentenze emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]:1) n. 188/2019 emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal GIP presso il Tribunale di Lodi,irrevocabile il 26 luglio 2019, di applicazione della pena di anni due di reclusione per i reati ditentata violenza sessuale (capo A), lesioni volontarie (capo B), resistenza a pubblico ufficiale(capo C) e lesioni aggravate in relazione all’art. 576 n. 5 cod. pen. (capo D), commessi indata 6 novembre 2018;3) n. 2117/2022 emessa il 23 marzo 2022 dalla Corte d’appello di Milano, irrevocabile il7/02/2023, in riforma a quella emessa dal Tribunale di Lodi, di condanna per reati di violenzasessuale (capi A e C) e di rapina (capo B), con riconoscimento del vincolo dellacontinuazione (escluso dal giudice di prime cure), commessi in data 1 novembre 2018 e indata 11 settembre 2019,e, per l’effetto, ha rideterminato la pena complessiva in anni 11 di reclusione, mesi 8 direclusione ed euro 3.180,00 di multa.Ha rigettato nel resto l’istanza relativa al riconoscimento del vincolo della continuazionerelativamente ai reati giudicati dalle ulteriori sentenze:2) n. 1333/2019 emessa il 20/02/2019 dalla Corte d’appello di Milano, irrevocabile il 13febbraio 2020, di riforma di quella emessa dal Tribunale di Como, di condanna alla pena diun anno e sei mesi di reclusione per distinti reati di violenza sessuale tentata (capi A e B),con riconoscimento dell’ipotesi dell’ultimo comma dell’art. 609-bis cod. pen.;4) n. 342/2024 emessa il 2 agosto 2024 dal Tribunale di Como, irrevocabile il 26 giugno2025, a seguito di conferma della Corte d’appello di Milano (n. 736/2025), di condanna allapena di anni cinque di reclusione e mesi due per i reati di violenza sessuale, rapina e lesionitutti commessi in data 16 ottobre 2022.Con riguardo alla sentenza sub 2), relativa ad episodio di tentata violenza sessualecommessa a bordo del treno Chiasso-Milano n. 25973 in data 10 febbraio 2016, il Giudicedell’esecuzione ha valorizzato l’arco di tempo, di oltre due anni, tra la commissione di questoepisodio e quello commesso a Lodi in data 1 novembre 2018 di cui alla sentenza sub 1);inoltre ha rilevato che «le modalità e il “luogo” degli eventi hanno pensare ad una condottaestemporanea e dettata da un dolo d’impeto», a nulla rilevando che l’azione fossefinalisticamente orientata a soddisfare un «istinto sessuale deviato», né che fossecommessa in stato di ubriachezza la quale, semmai, più che essere indicatore essenziale diun medesimo collante dei reati «è una sorta di elemento esterno, che colora la condotta(rendendola certamente più grave), ma non si riverbera sulla programmazione, quantomenoin nuce, dei successivi reati» (pag. 4 ord. imp.).Con riguardo alla sentenza sub 4), relativa a fatti di violenza sessuale e rapinacommessi in data 16 ottobre 2022, ha mutuato le stesse argomentazioni.2.

Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione il condannato, per iltramite del proprio difensore, affidato a due motivi, qui di seguito riassunti nei limiti dell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1 Col primo motivo si deducono violazione di legge in relazione all’art. 81 cpv. cod.pen. e contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione al diniego dell’applicazionedell’istituto della continuazione tra tutti i delitti di cui alle sentenze sub 1), 2), 3) e 4) essendostati ravvisati, di contro, solo con riferimento ai reati di cui all’art. 609-bis cod. pen. commessiil 1/11/2018 e l’11/9/2019 di cui alle sentenze sub 1) e 3).Si deduce che la vicinanza temporale - contenuta entro l’anno -, l’identica natura deireati, le medesime modalità esecutive dei fatti e la costante condizione di ubriachezzaimponevano il riconoscimento del vincolo della continuazione, essendosi di contro il Giudicedell’esecuzione limitato ad escludere lo stato di ubriachezza quale indicatore positivo deldisegno criminoso dell’istante, rendendo così il ragionamento lacunoso sotto il profilo dellamotivazione ed illogico sotto il profilo argomentativo.2.2.

Col secondo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento alla misura dellapena determinata per i reati per i quali è stata riconosciuta la continuazione: il Tribunale harideterminato la pena in anni 11 e mesi 8 di reclusione ed euro 3.180 di multa, cosìdiscostandosi di soli 4 mesi dalla pena inflitta con la sentenza sub 1) n. 188/2019 del GIP diLodi.

Il percorso che conduce a tale rideterminazione è illogico e non motivato: il Giudicedell’esecuzione ha ritenuto congrua la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il capo A)dell’imputazione di cui alla sentenza sub 1), riguardante un tentativo di violenza sessualeconsistito nell’abbassamento dei pantaloni della parte offesa, laddove la Corte d’appello diMilano, con la sentenza sub 3), ha applicato un aumento per la continuazione di mesi 6 perciascun episodio consumato di violenza sessuale.

In breve, si lamenta che il GIP di Como haapplicato per un’ipotesi tentata una pena tre volte superiore a quella inflitta dalla Corte diappello di Milano per una violenza sessuale consumata e non ha esposto alcunamotivazione a supporto.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del 13marzo 2026, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è solo parzialmente fondato, nei termini appresso precisati, mentre per il restova dichiarato inammissibile.1.Osserva preliminarmente il Collegio che la consolidata giurisprudenza di legittimità,con specifico riferimento al vincolo della continuazione, ha individuato gli elementi da cuidesumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite,affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, chedeve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originariaprogettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti fin dall’inizio almeno nelleloro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 5, n.1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv.255156-01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01), nel senso che,quando si commetta la prima azione, già si sono deliberate tutte le altre, come facenti partedi un tutto unico, non potendo identificarsi il requisito psicologico indicato nell’art. 81 cpv.cod. pen. con un generico programma delinquenziale (Sez. 1, n. 28577 del 28/3/2025, A.,non mass.).

L’esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti qualil’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separai diversi episodi, l'identica natura dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, lacausale, le condizioni di tempo e di luogo, l'analogia del modus operandi e la costantecompartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anche di alcunisoltanto di tali indici, purché significativi e idonei ad essere privilegiati in direzione delriconoscimento o meno della preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Sez.1, n. 28577 del 28/3/2025, A., non mass.; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv.284652-01; Sez. 1, n. 1587 del 20/4/2000, Rv. 215937-01).L’unicità del programma criminoso - si è inoltre chiarito - non deve essere assimilata auna concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato,perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programmadi vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto,penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza adelinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto dellacontinuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv.252950-01).

La verifica di tale preordinazione criminosa – ritenuta meritevole di più benevolotrattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina acommettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendentie reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, non può esserecompiuta dall'autorità giudiziaria in conformità a indici di natura meramente presuntivaovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reatiche si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguitinell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risultiunitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 671 cod. proc. pen., chepuò essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una partelimitata di essi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 1, n. 35639 del02/07/2013, Piras, Rv. 256307-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01).

Ne discende che il «riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verificadella sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto,la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicitàe le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primoreato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01).

Non è per converso necessaria la concomitantericorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essereapprezzata anche al cospetto soltanto di alcuni di detti elementi, purché pregnanti esignificativi (ex multis, Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 1, n. 8513 del9/1/2013, Cardinale, Rv. 254809-01; Sez. 1, n. 44862 del 5/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01).L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguitàspazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, lasuccessione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati edemerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quellocronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793-01).

Difattila ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristicoelemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che connotail reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862-01).Si è altresì affermato come la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertàpersonale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idoneaad escludere l'identità del disegno criminoso e non esime il giudice dalla verifica in concretodi quegli elementi (quali ad esempio la distanza cronologica, le modalità esecutive, leabitudini di vita, la tipologia dei reati, l'omogeneità delle violazioni, etc.) che possono rivelarela preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni (Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 276842-01; Sez. 6, n. 49868 del 06/12/2013, Giordano, Rv. 258365-01; Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119-01).La decisione del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamento dei fatti (Sez. 1, n. 44862 del 5/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01;Sez. 1, n. 44861 del 5/11/2008, non mass.; Sez. 1, n. 5518 del 30/1/1995, Montagna, Rv.200212; Sez. 5, n. 1060 del 7/5/1992, Rv. 189980-01; Sez. 1, n. 2229 del 7/7/1994,Caterino, Rv. 198420-01).2.

Ciò premesso, l’ordinanza impugnata fa buon governo dei suddetti parametriermeneutici, avendo il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione compiuto una esaustiva e meditata verificacirca la parziale sussistenza dell’unicità del disegno criminoso dedotta dal ricorrente quantoalle sentenze sub 1 e 3 e - per la parte impugnata in questa sede - circa la parzialeinsussistenza dello stesso quanto ai reati giudicati con le residue sentenze sub 2 e 4, dondel’infondatezza del primo motivo di ricorso.Il Tribunale – con motivazione congrua, conforme a diritto e priva di aporie o deficitmotivazionali – ha escluso la rilevanza, ai fini della prova della ricorrenza di un medesimodisegno criminoso tra tutte le fattispecie di violenza sessuale e di lesioni oggetto dellarichiesta, i periodi di detenzione dell’imputato che hanno distanziato gli episodi esclusi di unrilevante lasso temporale rispetto a quelli del 2018/19, e lo stato di ubriachezza in cui sitrovava l’imputato al momento dei fatti.2.1.

Quanto al primo profilo, si tratta di valutazione conforme alla giurisprudenza diquesta Corte che, con specifico riferimento alla rilevanza della carcerazione come eventointerruttivo della unicità del disegno criminoso, ha ripetutamente affermato che è legittimal’ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione siadel notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non siacontrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi didetenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, nonpotendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione dellepene e le riprese dell'ipotetico progetto esecutivo (cfr. Sez. 2, n. 16560 del 23/02/2023, Rv.284525-01; Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984-01; Sez. 1, n. 403 del24/01/1994, Marino, Rv. 196965-01).Nel solco segnato da tale giurisprudenza è stato anche recentemente ritenuto che aifini del riconoscimento del vincolo della continuazione deve esserci un rigorosoaccertamento dell’“unica determinazione a delinquere”, che sorregge, sotto il profilosoggettivo le diverse condotte materiali: al consolidamento della progressione criminosa inun unico reato consegue, infatti, un significativo beneficio sanzionatorio, dato che lasussistenza di un'unica determinazione criminosa, è stata ritenuta dal legislatore un indice diPer valutare tale unicità è fondamentale prendere in considerazione gli indicatorienucleati dalla giurisprudenza di legittimità e, segnatamente, la distanza temporale tra lecondotte, la omogeneità delle stesse, le caratteristiche della determinazione inziale eonnicomprensiva.

Nell'ambito di tale valutazione diventa decisivo valutare anche i periodi didetenzione subiti, anche tenuto conto del fatto che la pena detentiva nel nostro sistemaordinamentale è funzionale ad un progetto rieducativo diretto al reinserimento delcondannato nel tessuto sociale (Sez. 2, n.16560 del 23/02/2023, P.G. in proc.

Monti, Rv.284525-01).Dunque, a fronte di rilevanti distanze temporali tra i reati esclusi dall’applicazionedell’art. 81 cpv. cod. pen. e della mancata dimostrazione che gli atti di violenza sessualesuccessivi ai lunghi periodi di carcerazione siano stati commessi in esecuzione di quelmedesimo disegno criminoso posto alla base del vincolo ravvisato tra i delitti consumati tra il2018 ed il 2019, del tutto immune dalle sollevate doglianze è l’ordinanza impugnata che –con motivazione conforme a diritto, logica e non contraddittoria – ha rigettato in parte qual’istanza.2.2.

Quanto al secondo profilo, del tutto correttamente, poi, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzioneha escluso la rilevanza dello stato di ubriachezza come dedotto fattore unificante di tutte lecondotte su cui è intervenuta condanna a carico del ricorrente, giacché, al di là dellagenericità della deduzione - non essendo stata allegata una condizione di cronicaintossicazione da alcool dell’imputato - va ribadito il principio secondo il quale in tema diriconoscimento della continuazione in sede esecutiva, la condizione di alcooldipendenza nonrileva ai fini dell'unicità del disegno criminoso, non essendo equiparabile, secondo massimedi comune esperienza, allo stato di tossicodipendenza, la cui rilevanza si fonda sull'intentodel legislatore di attenuare le sanzioni derivanti dalla commissione di plurimi reati collegati edipendenti da tale stato, connotato dalla necessità di procurarsi, con impellente frequenza, imezzi necessari all'acquisto delle sostanze psicotrope (Sez. 1, n. 37829 del 30/03/2022, R.,Rv. 283779-01).[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha applicato esattamente applicato i principi secondo cui, intema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina delreato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendosufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti - nel caso di specieinsussistente - ovvero all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sistematici non divita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 3, n. 24052 del30/05/2024, Pisano, Rv. 286534-01; Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017, dep. 2018, Pellicoro,Rv. 271768-01; Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580-01; Sez. 6, n. 43441del 24/11/2010, Podda, Rv. 248962-01).3. è fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, col quale ci si duole dell’omessamotivazione in ordine alla misura della pena determinata per i reati per i quali è statariconosciuta la continuazione.Il GIP di Como ha ritenuto fondata l’istanza tra i reati giudicati con la sentenza sub 3) equelli giudicati con la sentenza sub 1), commessi il 6 novembre 2018, a soli cinque giorni didistanza, e, in particolare, con quello di tentata violenza sessuale di cui al capo A) dellasentenza n. 188/2018 del GIP di Lodi, visto che per gli altri reati (resistenza a pubblicoufficiale e lesioni ai danni dell’agente di p.g. intervenuto) la continuazione è stata giàravvisata da parte del giudice della cognizione.Senonché, individuata la violazione più grave ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc.pen. nel reato di cui al capo B) della sentenza sub 3 (per il quale la pena è di anni sei direclusione ed euro 1.300 di multa) e mantenuta ferma la pena complessiva determinata daquella sentenza (pari ad anni dieci di reclusione ed euro 3.000 di multa) per i reati di cui allasentenza sub 1) del GIP di Lodi, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha rideterminato la pena inrelazione al reato di cui al capo A) giudicato con la sentenza n. 188/2019 del GIP di Lodi del10 luglio 2019, irrevocabile il 26/7/2019 in anni uno e mesi sei di reclusione (già ridotta per iltentativo) ed euro 1.500 di multa (pag. 3 ord. imp.) senza esplicitare le ragioni di tale scelta.La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di quantificazione dellapena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, ilgiudice – in quanto titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissatidagli artt. 132 e 133 cod. pen. – è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazionedella pena base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensidell’art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile uncontrollo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena,non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della penabase (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01; Sez. 1, n. 800 del07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216-01; Sez. 1, n. 17209 del 25/5/2020,Trisciuoglio, Rv. 279316-01).Sotto questo aspetto il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo delsuddetto principio che impone anche al giudice dell’esecuzione, nell’esercizio del suo poterediscrezionale in punto di rideterminazione della pena in ragione del riconoscimento dellacontinuazione, di esplicitare le ragioni delle sue scelte, onde consentire il controllo sullacorrettezza del percorso seguito per giungere alla determinazione finale.

Difatti, l’aumento dipena per la continuazione con i reati giudicati con la sentenza del GIP del Tribunale di Lodidel 10 luglio 2019 e, in particolare, con il reato (tentato) di cui al capo A) relativo allasentenza sub 1 n. 188/2019 del GIP di Lodi, non risulta affatto motivato ed espone in partequa il provvedimento impugnato al vizio di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.Il mancato impegno motivazionale correlato all’entità di aumento di pena praticato –suggestivamente denunciato, in termini comparativi, dal ricorrente (secondo il qualeun’ipotesi tentata non può essere giudicata tre volte più grave rispetto ad una consumata:pag. 9 ricorso) – preclude la verifica del rispetto del rapporto di proporzione tra le pene,anche in relazione agli altri illeciti accertati, e che non si sia operato surrettiziamente uncumulo materiale di pene (in termini, Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, in motiv.).4.

In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata limitatamente alla misuradell’aumento per la continuazione con i reati giudicati con la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per leindagini preliminari del Tribunale di Lodi del 10/7/2019, irrevocabile il 26/7/2019 con rinvioper nuovo giudizio sul punto al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Como.

Peril resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi del ricorrente, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quantoimposto dalla legge.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura dell'aumento di pena per lacontinuazione con i reati giudicati con la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Lodi del 10/7/2019 irrevocabile il 26/7/2019 con rinvio per nuovo giudizio sulpunto al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Como.

Dichiara inammissibile nelresto il ricorso.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il GIP del Tribunale di Como, in funzione di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanzain epigrafe n. 4192/2025 SIGE depositata il 2 febbraio 2026 ha accolto l’istanza diapplicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen. limitatamente aireati giudicati con le seguenti sentenze emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]:1) n. 188/2019 emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal GIP presso il Tribunale di Lodi,irrevocabile il 26 luglio 2019, di applicazione della pena di anni due di reclusione per i reati ditentata violenza sessuale (capo A), lesioni volontarie (capo B), resistenza a pubblico ufficiale(capo C) e lesioni aggravate in relazione all’art. 576 n. 5 cod. pen. (capo D), commessi indata 6 novembre 2018;3) n. 2117/2022 emessa il 23 marzo 2022 dalla Corte d’appello di Milano, irrevocabile il7/02/2023, in riforma a quella emessa dal Tribunale di Lodi, di condanna per reati di violenzasessuale (capi A e C) e di rapina (capo B), con riconoscimento del vincolo dellacontinuazione (escluso dal giudice di prime cure), commessi in data 1 novembre 2018 e indata 11 settembre 2019,e, per l’effetto, ha rideterminato la pena complessiva in anni 11 di reclusione, mesi 8 direclusione ed euro 3.180,00 di multa.Ha rigettato nel resto l’istanza relativa al riconoscimento del vincolo della continuazionerelativamente ai reati giudicati dalle ulteriori sentenze:2) n. 1333/2019 emessa il 20/02/2019 dalla Corte d’appello di Milano, irrevocabile il 13febbraio 2020, di riforma di quella emessa dal Tribunale di Como, di condanna alla pena diun anno e sei mesi di reclusione per distinti reati di violenza sessuale tentata (capi A e B),con riconoscimento dell’ipotesi dell’ultimo comma dell’art. 609-bis cod. pen.;4) n. 342/2024 emessa il 2 agosto 2024 dal Tribunale di Como, irrevocabile il 26 giugno2025, a seguito di conferma della Corte d’appello di Milano (n. 736/2025), di condanna allapena di anni cinque di reclusione e mesi due per i reati di violenza sessuale, rapina e lesionitutti commessi in data 16 ottobre 2022.Con riguardo alla sentenza sub 2), relativa ad episodio di tentata violenza sessualecommessa a bordo del treno Chiasso-Milano n. 25973 in data 10 febbraio 2016, il Giudicedell’esecuzione ha valorizzato l’arco di tempo, di oltre due anni, tra la commissione di questoepisodio e quello commesso a Lodi in data 1 novembre 2018 di cui alla sentenza sub 1);inoltre ha rilevato che «le modalità e il “luogo” degli eventi hanno pensare ad una condottaestemporanea e dettata da un dolo d’impeto», a nulla rilevando che l’azione fossefinalisticamente orientata a soddisfare un «istinto sessuale deviato», né che fossecommessa in stato di ubriachezza la quale, semmai, più che essere indicatore essenziale diun medesimo collante dei reati «è una sorta di elemento esterno, che colora la condotta(rendendola certamente più grave), ma non si riverbera sulla programmazione, quantomenoin nuce, dei successivi reati» (pag. 4 ord. imp.).Con riguardo alla sentenza sub 4), relativa a fatti di violenza sessuale e rapinacommessi in data 16 ottobre 2022, ha mutuato le stesse argomentazioni.2. Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione il condannato, per iltramite del proprio difensore, affidato a due motivi, qui di seguito riassunti nei limiti dell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1 Col primo motivo si deducono violazione di legge in relazione all’art. 81 cpv. cod.pen. e contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione al diniego dell’applicazionedell’istituto della continuazione tra tutti i delitti di cui alle sentenze sub 1), 2), 3) e 4) essendostati ravvisati, di contro, solo con riferimento ai reati di cui all’art. 609-bis cod. pen. commessiil 1/11/2018 e l’11/9/2019 di cui alle sentenze sub 1) e 3).Si deduce che la vicinanza temporale - contenuta entro l’anno -, l’identica natura deireati, le medesime modalità esecutive dei fatti e la costante condizione di ubriachezzaimponevano il riconoscimento del vincolo della continuazione, essendosi di contro il Giudicedell’esecuzione limitato ad escludere lo stato di ubriachezza quale indicatore positivo deldisegno criminoso dell’istante, rendendo così il ragionamento lacunoso sotto il profilo dellamotivazione ed illogico sotto il profilo argomentativo.2.2. Col secondo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento alla misura dellapena determinata per i reati per i quali è stata riconosciuta la continuazione: il Tribunale harideterminato la pena in anni 11 e mesi 8 di reclusione ed euro 3.180 di multa, cosìdiscostandosi di soli 4 mesi dalla pena inflitta con la sentenza sub 1) n. 188/2019 del GIP diLodi. Il percorso che conduce a tale rideterminazione è illogico e non motivato: il Giudicedell’esecuzione ha ritenuto congrua la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il capo A)dell’imputazione di cui alla sentenza sub 1), riguardante un tentativo di violenza sessualeconsistito nell’abbassamento dei pantaloni della parte offesa, laddove la Corte d’appello diMilano, con la sentenza sub 3), ha applicato un aumento per la continuazione di mesi 6 perciascun episodio consumato di violenza sessuale. In breve, si lamenta che il GIP di Como haapplicato per un’ipotesi tentata una pena tre volte superiore a quella inflitta dalla Corte diappello di Milano per una violenza sessuale consumata e non ha esposto alcunamotivazione a supporto.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del 13marzo 2026, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è solo parzialmente fondato, nei termini appresso precisati, mentre per il restova dichiarato inammissibile.1.Osserva preliminarmente il Collegio che la consolidata giurisprudenza di legittimità,con specifico riferimento al vincolo della continuazione, ha individuato gli elementi da cuidesumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite,affermando che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, chedeve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originariaprogettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti fin dall’inizio almeno nelleloro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 5, n.1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv.255156-01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01), nel senso che,quando si commetta la prima azione, già si sono deliberate tutte le altre, come facenti partedi un tutto unico, non potendo identificarsi il requisito psicologico indicato nell’art. 81 cpv.cod. pen. con un generico programma delinquenziale (Sez. 1, n. 28577 del 28/3/2025, A.,non mass.). L’esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti qualil’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separai diversi episodi, l'identica natura dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, lacausale, le condizioni di tempo e di luogo, l'analogia del modus operandi e la costantecompartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anche di alcunisoltanto di tali indici, purché significativi e idonei ad essere privilegiati in direzione delriconoscimento o meno della preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Sez.1, n. 28577 del 28/3/2025, A., non mass.; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv.284652-01; Sez. 1, n. 1587 del 20/4/2000, Rv. 215937-01).L’unicità del programma criminoso - si è inoltre chiarito - non deve essere assimilata auna concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato,perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programmadi vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto,penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza adelinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto dellacontinuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv.252950-01). La verifica di tale preordinazione criminosa – ritenuta meritevole di più benevolotrattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina acommettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendentie reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, non può esserecompiuta dall'autorità giudiziaria in conformità a indici di natura meramente presuntivaovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reatiche si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguitinell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risultiunitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 671 cod. proc. pen., chepuò essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una partelimitata di essi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01; Sez. 1, n. 35639 del02/07/2013, Piras, Rv. 256307-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01). Ne discende che il «riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verificadella sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto,la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicitàe le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primoreato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01). Non è per converso necessaria la concomitantericorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essereapprezzata anche al cospetto soltanto di alcuni di detti elementi, purché pregnanti esignificativi (ex multis, Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 1, n. 8513 del9/1/2013, Cardinale, Rv. 254809-01; Sez. 1, n. 44862 del 5/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01).L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguitàspazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, lasuccessione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati edemerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quellocronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793-01). Difattila ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristicoelemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che connotail reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862-01).Si è altresì affermato come la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertàpersonale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idoneaad escludere l'identità del disegno criminoso e non esime il giudice dalla verifica in concretodi quegli elementi (quali ad esempio la distanza cronologica, le modalità esecutive, leabitudini di vita, la tipologia dei reati, l'omogeneità delle violazioni, etc.) che possono rivelarela preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni (Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 276842-01; Sez. 6, n. 49868 del 06/12/2013, Giordano, Rv. 258365-01; Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119-01).La decisione del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamento dei fatti (Sez. 1, n. 44862 del 5/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01;Sez. 1, n. 44861 del 5/11/2008, non mass.; Sez. 1, n. 5518 del 30/1/1995, Montagna, Rv.200212; Sez. 5, n. 1060 del 7/5/1992, Rv. 189980-01; Sez. 1, n. 2229 del 7/7/1994,Caterino, Rv. 198420-01).2. Ciò premesso, l’ordinanza impugnata fa buon governo dei suddetti parametriermeneutici, avendo il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione compiuto una esaustiva e meditata verificacirca la parziale sussistenza dell’unicità del disegno criminoso dedotta dal ricorrente quantoalle sentenze sub 1 e 3 e - per la parte impugnata in questa sede - circa la parzialeinsussistenza dello stesso quanto ai reati giudicati con le residue sentenze sub 2 e 4, dondel’infondatezza del primo motivo di ricorso.Il Tribunale – con motivazione congrua, conforme a diritto e priva di aporie o deficitmotivazionali – ha escluso la rilevanza, ai fini della prova della ricorrenza di un medesimodisegno criminoso tra tutte le fattispecie di violenza sessuale e di lesioni oggetto dellarichiesta, i periodi di detenzione dell’imputato che hanno distanziato gli episodi esclusi di unrilevante lasso temporale rispetto a quelli del 2018/19, e lo stato di ubriachezza in cui sitrovava l’imputato al momento dei fatti.2.1. Quanto al primo profilo, si tratta di valutazione conforme alla giurisprudenza diquesta Corte che, con specifico riferimento alla rilevanza della carcerazione come eventointerruttivo della unicità del disegno criminoso, ha ripetutamente affermato che è legittimal’ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione siadel notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non siacontrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi didetenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, nonpotendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione dellepene e le riprese dell'ipotetico progetto esecutivo (cfr. Sez. 2, n. 16560 del 23/02/2023, Rv.284525-01; Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984-01; Sez. 1, n. 403 del24/01/1994, Marino, Rv. 196965-01).Nel solco segnato da tale giurisprudenza è stato anche recentemente ritenuto che aifini del riconoscimento del vincolo della continuazione deve esserci un rigorosoaccertamento dell’“unica determinazione a delinquere”, che sorregge, sotto il profilosoggettivo le diverse condotte materiali: al consolidamento della progressione criminosa inun unico reato consegue, infatti, un significativo beneficio sanzionatorio, dato che lasussistenza di un'unica determinazione criminosa, è stata ritenuta dal legislatore un indice diPer valutare tale unicità è fondamentale prendere in considerazione gli indicatorienucleati dalla giurisprudenza di legittimità e, segnatamente, la distanza temporale tra lecondotte, la omogeneità delle stesse, le caratteristiche della determinazione inziale eonnicomprensiva. Nell'ambito di tale valutazione diventa decisivo valutare anche i periodi didetenzione subiti, anche tenuto conto del fatto che la pena detentiva nel nostro sistemaordinamentale è funzionale ad un progetto rieducativo diretto al reinserimento delcondannato nel tessuto sociale (Sez. 2, n.16560 del 23/02/2023, P.G. in proc. Monti, Rv.284525-01).Dunque, a fronte di rilevanti distanze temporali tra i reati esclusi dall’applicazionedell’art. 81 cpv. cod. pen. e della mancata dimostrazione che gli atti di violenza sessualesuccessivi ai lunghi periodi di carcerazione siano stati commessi in esecuzione di quelmedesimo disegno criminoso posto alla base del vincolo ravvisato tra i delitti consumati tra il2018 ed il 2019, del tutto immune dalle sollevate doglianze è l’ordinanza impugnata che –con motivazione conforme a diritto, logica e non contraddittoria – ha rigettato in parte qual’istanza.2.2. Quanto al secondo profilo, del tutto correttamente, poi, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzioneha escluso la rilevanza dello stato di ubriachezza come dedotto fattore unificante di tutte lecondotte su cui è intervenuta condanna a carico del ricorrente, giacché, al di là dellagenericità della deduzione - non essendo stata allegata una condizione di cronicaintossicazione da alcool dell’imputato - va ribadito il principio secondo il quale in tema diriconoscimento della continuazione in sede esecutiva, la condizione di alcooldipendenza nonrileva ai fini dell'unicità del disegno criminoso, non essendo equiparabile, secondo massimedi comune esperienza, allo stato di tossicodipendenza, la cui rilevanza si fonda sull'intentodel legislatore di attenuare le sanzioni derivanti dalla commissione di plurimi reati collegati edipendenti da tale stato, connotato dalla necessità di procurarsi, con impellente frequenza, imezzi necessari all'acquisto delle sostanze psicotrope (Sez. 1, n. 37829 del 30/03/2022, R.,Rv. 283779-01).[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha applicato esattamente applicato i principi secondo cui, intema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina delreato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendosufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti - nel caso di specieinsussistente - ovvero all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sistematici non divita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 3, n. 24052 del30/05/2024, Pisano, Rv. 286534-01; Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017, dep. 2018, Pellicoro,Rv. 271768-01; Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580-01; Sez. 6, n. 43441del 24/11/2010, Podda, Rv. 248962-01).3. è fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, col quale ci si duole dell’omessamotivazione in ordine alla misura della pena determinata per i reati per i quali è statariconosciuta la continuazione.Il GIP di Como ha ritenuto fondata l’istanza tra i reati giudicati con la sentenza sub 3) equelli giudicati con la sentenza sub 1), commessi il 6 novembre 2018, a soli cinque giorni didistanza, e, in particolare, con quello di tentata violenza sessuale di cui al capo A) dellasentenza n. 188/2018 del GIP di Lodi, visto che per gli altri reati (resistenza a pubblicoufficiale e lesioni ai danni dell’agente di p.g. intervenuto) la continuazione è stata giàravvisata da parte del giudice della cognizione.Senonché, individuata la violazione più grave ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc.pen. nel reato di cui al capo B) della sentenza sub 3 (per il quale la pena è di anni sei direclusione ed euro 1.300 di multa) e mantenuta ferma la pena complessiva determinata daquella sentenza (pari ad anni dieci di reclusione ed euro 3.000 di multa) per i reati di cui allasentenza sub 1) del GIP di Lodi, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha rideterminato la pena inrelazione al reato di cui al capo A) giudicato con la sentenza n. 188/2019 del GIP di Lodi del10 luglio 2019, irrevocabile il 26/7/2019 in anni uno e mesi sei di reclusione (già ridotta per iltentativo) ed euro 1.500 di multa (pag. 3 ord. imp.) senza esplicitare le ragioni di tale scelta.La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di quantificazione dellapena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, ilgiudice – in quanto titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissatidagli artt. 132 e 133 cod. pen. – è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazionedella pena base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensidell’art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile uncontrollo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena,non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della penabase (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01; Sez. 1, n. 800 del07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216-01; Sez. 1, n. 17209 del 25/5/2020,Trisciuoglio, Rv. 279316-01).Sotto questo aspetto il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo delsuddetto principio che impone anche al giudice dell’esecuzione, nell’esercizio del suo poterediscrezionale in punto di rideterminazione della pena in ragione del riconoscimento dellacontinuazione, di esplicitare le ragioni delle sue scelte, onde consentire il controllo sullacorrettezza del percorso seguito per giungere alla determinazione finale. Difatti, l’aumento dipena per la continuazione con i reati giudicati con la sentenza del GIP del Tribunale di Lodidel 10 luglio 2019 e, in particolare, con il reato (tentato) di cui al capo A) relativo allasentenza sub 1 n. 188/2019 del GIP di Lodi, non risulta affatto motivato ed espone in partequa il provvedimento impugnato al vizio di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.Il mancato impegno motivazionale correlato all’entità di aumento di pena praticato –suggestivamente denunciato, in termini comparativi, dal ricorrente (secondo il qualeun’ipotesi tentata non può essere giudicata tre volte più grave rispetto ad una consumata:pag. 9 ricorso) – preclude la verifica del rispetto del rapporto di proporzione tra le pene,anche in relazione agli altri illeciti accertati, e che non si sia operato surrettiziamente uncumulo materiale di pene (in termini, Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, in motiv.).4. In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata limitatamente alla misuradell’aumento per la continuazione con i reati giudicati con la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per leindagini preliminari del Tribunale di Lodi del 10/7/2019, irrevocabile il 26/7/2019 con rinvioper nuovo giudizio sul punto al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Como. Peril resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi del ricorrente, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quantoimposto dalla legge. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura dell'aumento di pena per lacontinuazione con i reati giudicati con la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Lodi del 10/7/2019 irrevocabile il 26/7/2019 con rinvio per nuovo giudizio sulpunto al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Como. Dichiara inammissibile nelresto il ricorso.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 18629/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris