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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17590/2026

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-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA2090 D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO;- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 47/2022 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 15/02/2022 R.G.N. 571/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19581/2022Numero sezionale 2090/2026Data pubblicazione 03/06/2026Con sentenza del giorno 15.2.2022 n. 47, la Corte d’appello diSalerno accoglieva il gravame proposto dall’Inps avverso lasentenza del tribunale di Nocera inferiore, che aveva accolto ilricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] voltoa far dichiarare illegittimo il provvedimento di disconoscimentodei rapporti di lavoro subordinati, intrattenuti da questi ultimicon la società [OSCURATO:SOCIETA]., per carenza degli elementiessenziali prescritti dall’art. 2094 c.c.La Corte d’appello accoglieva il gravame dell’Inps sulla base delverbale ispettivo prodotto dall’ente previdenziale che, da solo,dimostrava l’inesistenza dei rapporti di lavoro in contestazione.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cassazione sulla base di tre motivi, illustrati damemoria, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio diviolazione di legge, in particolare, degli artt. 27, 28 e 29 deld.lgs. n. 276/2003 ed erronea interpretazione degli stessi, inrelazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perchéerroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che i ricorrenti,non avendo dimostrato il rapporto lavorativo intrattenuto con laMecsud s.r.l., per il periodo in contestazione, sarebbero invecestati collocati da quest’ultima società presso altre aziende, iltutto in violazione del divieto di interposizione interinale, mentreinvece i ricorrenti, nell’ambito dell’organizzazioneimprenditoriale della medesima [OSCURATO:SOCIETA]., venivanoimpiegati per l’assolvimento di commesse ricevute da altreaziende.Numero registro generale 19581/2022Numero sezionale 2090/2026Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il Nvuimzeiroo ddi rai ccolta generale 17590/2026Data pubblicazione 03/06/2026omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primocomma n. 5 c.p.c. e per erronea valutazione del verbaleispettivo, infatti, la Corte di appello aveva fondato la propriadecisione unicamente sull’erronea valutazione del verbaleispettivo, del 3.12.2015 e senza che nessuno dei verbalizzantine avesse confermato il contenuto.Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primocomma n. 5 c.p.c. e per erronea valutazione delle prove, nonavendo saputo valutare le dichiarazioni dei testi indicati dairicorrenti e tralasciato l’ulteriore materiale probatorio di naturadocumentale prodotto agli atti di causa.In via preliminare e dirimente, il ricorso è improcedibile, ai sensidell’art. 369 comma 2 n. 2 c.p.c., per mancata produzione dicopia autentica della sentenza impugnata, infatti, in atti risultasolo il dispositivo di sentenza ma non il testo integrale di essa(cfr. attestazione della cancelleria del 28.4.2026).Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso la sentenzaoggetto d’impugnazione non sia prodotta in copia autentica enon risulti nella disponibilità del giudice, eventualmenteprodotta da una delle altre parti, va dichiarata l’improcedibilitàdel ricorso (cfr. tra le molte, Cass. n. 44/2022)La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Inpsesonera il Collegio dal provvedere sulle spese.Sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato.

P.Q.MNumero registro generale 19581/2022La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Ai sensi dell’art. 13N umero sezionale 2090/2026Numero di raccolta generale 17590/2026comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellaData pubblicazione 03/06/2026sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, daparte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributounificato, pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma delcomma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.4.2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA2090 D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO;- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 47/2022 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 15/02/2022 R.G.N. 571/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19581/2022Numero sezionale 2090/2026Data pubblicazione 03/06/2026Con sentenza del giorno 15.2.2022 n. 47, la Corte d’appello diSalerno accoglieva il gravame proposto dall’Inps avverso lasentenza del tribunale di Nocera inferiore, che aveva accolto ilricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] voltoa far dichiarare illegittimo il provvedimento di disconoscimentodei rapporti di lavoro subordinati, intrattenuti da questi ultimicon la società [OSCURATO:SOCIETA]., per carenza degli elementiessenziali prescritti dall’art. 2094 c.c.La Corte d’appello accoglieva il gravame dell’Inps sulla base delverbale ispettivo prodotto dall’ente previdenziale che, da solo,dimostrava l’inesistenza dei rapporti di lavoro in contestazione.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cassazione sulla base di tre motivi, illustrati damemoria, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio diviolazione di legge, in particolare, degli artt. 27, 28 e 29 deld.lgs. n. 276/2003 ed erronea interpretazione degli stessi, inrelazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perchéerroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che i ricorrenti,non avendo dimostrato il rapporto lavorativo intrattenuto con laMecsud s.r.l., per il periodo in contestazione, sarebbero invecestati collocati da quest’ultima società presso altre aziende, iltutto in violazione del divieto di interposizione interinale, mentreinvece i ricorrenti, nell’ambito dell’organizzazioneimprenditoriale della medesima [OSCURATO:SOCIETA]., venivanoimpiegati per l’assolvimento di commesse ricevute da altreaziende.Numero registro generale 19581/2022Numero sezionale 2090/2026Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il Nvuimzeiroo ddi rai ccolta generale 17590/2026Data pubblicazione 03/06/2026omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primocomma n. 5 c.p.c. e per erronea valutazione del verbaleispettivo, infatti, la Corte di appello aveva fondato la propriadecisione unicamente sull’erronea valutazione del verbaleispettivo, del 3.12.2015 e senza che nessuno dei verbalizzantine avesse confermato il contenuto.Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primocomma n. 5 c.p.c. e per erronea valutazione delle prove, nonavendo saputo valutare le dichiarazioni dei testi indicati dairicorrenti e tralasciato l’ulteriore materiale probatorio di naturadocumentale prodotto agli atti di causa.In via preliminare e dirimente, il ricorso è improcedibile, ai sensidell’art. 369 comma 2 n. 2 c.p.c., per mancata produzione dicopia autentica della sentenza impugnata, infatti, in atti risultasolo il dispositivo di sentenza ma non il testo integrale di essa(cfr. attestazione della cancelleria del 28.4.2026).Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso la sentenzaoggetto d’impugnazione non sia prodotta in copia autentica enon risulti nella disponibilità del giudice, eventualmenteprodotta da una delle altre parti, va dichiarata l’improcedibilitàdel ricorso (cfr. tra le molte, Cass. n. 44/2022)La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Inpsesonera il Collegio dal provvedere sulle spese.Sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato. P.Q.MNumero registro generale 19581/2022La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Ai sensi dell’art. 13N umero sezionale 2090/2026Numero di raccolta generale 17590/2026comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellaData pubblicazione 03/06/2026sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, daparte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributounificato, pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma delcomma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.4.2026.La PresidenteRossana Mancino
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