CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 32769/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Modena del 14 luglio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di anni uno di arresto ed euro tremila di ammenda in relazione ai reati di cui agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 356 cod. proc. pen. per omesso preventivo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. 2.2. Violazione di legge, ricorrendo la causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen.. in relazione al reato previsto dall'art. 187 C.d.S.. 3. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va rilevato che, secondo un primo filone interpretativo, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui venga avviata la procedura di accertamento strumentale dell'alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, sì che tale obbligo opera anche nel caso in cui l'interessato rifiuti poi di sottoporsi all'accertamento (Sez. 4, n. 13493 del 22/01/2020, Dragna, Rv. 279003; Sez. 4, n. 5314 del 08/11/2019, dep. 2020, Spera, Rv. 278621; Sez. 4, n. 10081 del 14/02/2019, Verderio, non massimata sul punto; Sez. 4, n. 57354 del 11/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], non massimata; Sez. 4, n. 14651 del 21/02/2018, Cairoli, non massi- mata; Sez. 4, n. 34383 del 06/06/2017, Emanuele, Rv. 270526; Sez. 4, n. 49236 del 3/11/2016, Morello, non massimata). Tale principio è affermato sul presupposto che il sistema di garanzie delineato dal combinato disposto degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 354 cod. proc. pen. scatta nel momento in cui la polizia giudiziaria procede all'accertamento in via stru- mentale, che ha natura indifferibile e urgente, del tasso alcolemico, ovvero richieda alla struttura sanitaria di sottoporre il conducente ai prelievi necessari alla verifica dello stato di ebbrezza. La verifica tecnica, dunque, prende avvio con la richiesta di sottoporsi al test strumentale ovvero alle analisi cliniche e, in tale scansione, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore costituisce presupposto necessario della relativa proce- dura, indipendentemente dall'esito della stessa e delle modalità con le quali il test venga concretamente effettuato. Solo il conducente ritualmente avvisato della facoltà di avvalersi di un'assistenza difensiva, potrà poi determinarsi al rifiuto dell'accerta- mento e realizzare così la condotta prevista dalla fattispecie incriminatrice. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, ritiene di aderire ad un secondo indirizzo giurispruden- ziale, ormai prevalente, per il quale l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzio- nale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Sez. 4, n. 5894 del 25/01/2023, Lotta, non massimata; Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745; Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Pizio, Rv. 281072; Sez. 4, n. 34753 del 12/11/2020, Errico, non massimata; Sez. 4, n. 29939 del 23/09/2020, Merlino, Rv. 280028; Sez. 4, n. 34355 del 25/11/2020, Cavalieri, Rv. 279920; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, Lachhab, Rv. 278579; Sez. 4, n. 40275 del 19/07/2019, Jaha, non massimata; Sez. 4, n. 29275 del 12/06/2019, Chatoubi, non massimata; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Portale, Rv. 267877; Sez. 4, n. 25534 del 20/02/2019, Riso, non massimata; Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014, Lambiase, Rv. 260603). 4. In ordine al secondo motivo di ricorso, va osservato che, con l'atto di appello, il Benevento non aveva dedotto la legittimità del rifiuto al prelievo ematico. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). La difesa, peraltro, nell'esposizione di tale motivo di ricorso, si limita a riportare una serie di massime giurisprudenziali in materia, senza offrire specifici riferimenti alla fattispecie in esame e documentare se il prelievo ematico fosse stato richiesto o meno dagli organi di P.G. (sul punto, vedi Sez. F, n. 52877 del 25/08/2016, Ilardi, Rv. 268807, secondo cui i risultati dei prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale, sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza senza che rilevi la "mancanza di un preventivo consenso" dell'inte- ressato; fattispecie relativamente alla quale la S.C. ha precisato che, per il suo ca- rattere invasivo, il conducente può, invece, opporre un " espresso dissenso" al pre- lievo ematico richiesto dalla P.G. e finalizzato esclusivamente all'accertamento della presenza di alcol nel sangue, in presenza dei quale l'eventuale accertamento effet- tuato dalla P.G. è illegittimo ed i suoi risultati inutilizzabili).5. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa d