CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00664/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] contro: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - anche essi ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] L'INAMMISSIBILITA' [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA] L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E L'INAMMISSIBILITA' [OSCURATO:PERSONA] L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] DELL'AVV.[OSCURATO:PERSONA] L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] L'AVV.[OSCURATO:PERSONA] L'INAMMISSIBILITA' [OSCURATO:PERSONA] FATTO 1. La Corte di assise di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, a seguito di annullamento parziale deciso da questa Suprema Corte, con sentenza Sezione 1An.12444 del 28 settembre 2018, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] - come già parzialmente modificata dalla Corte di Appello di Genova con sentenza del 16 ottobre 2017, con riguardo al capo B) delle imputazioni (falso ideologico in concorso), in riferimento al quale si è formato il giudicato -, riqualificato il capo A) della rubrica nella fattispecie di cui agli artt. 113, 589, comma 1, e 61 n. 3, cod.pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di entrambi i predetti imputati in ordine al reato sub A), siccome riqualificato, perché lo stesso si è estinto per intervenuta prescrizione. 1.1. Questa Suprema Corte, nell'annullare la menzionata sentenza della Corte di appello di Genova del 16 ottobre 2017, limitatamente all'assoluzione pronunciata per il delitto di omicidio volontario in concorso di cui al capo A), ascritto agli imputati per avere, nella qualità sottufficiali della Polizia di Stato, cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], che si era dato alla fuga al termine di un inseguimento, attingendolo con uno dei colpi sparati dalle loro pistole d'ordinanza, ha imposto al giudice del rinvio di procedere a rivalutare l'intero compendio probatorio acquisito, espungendo gli errori di diritto rilevati e sanando le lacune motivazionali riscontrate: segnatamente, la falsa applicazione della legge in riferimento al profilo del concorso di persone del reato - esigendo, il relativo riconoscimento, unicamente un accertamento diretto a verificare se le singole condotte risultassero alla fine, con un giudizio di prognosi postuma, integrate in un unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, anche nella forma del concorso morale, alla stregua della qualifica soggettiva che, nel caso di specie, li rivestita e che li obbligava a vigilare l'uno sull'operato dell'altro onde impedire la commissione di reati -, nonché le assolute carenze argomentative riferite al profilo dell'elemento psicologico del reato - avendo la Corte territoriale del tutto trascurato di prendere in esame l'ipotesi del dolo eventuale ed, in via subordinata, l'ipotesi della cooperazione colposa o del concorso colposo nel delitto doloso o, in via ancora gradata, di valutare l'eventuale sussistenza delle fattispecie delittuose di cui agli artt. 584 e 586 cod.pen. 1.2. La Corte di assise di appello del rinvio ha sintetizzato il fatto nel senso che: - entrambi gli imputati, e solo loro, fecero uso di armi; - il colpo mortale fu sparato da [OSCURATO:PERSONA]; - anche [OSCURATO:PERSONA] sparò, ma - per le modalità esecutive, per la subitaneità dell'azione determinata anche dalla sorpresa di una fuga a piedi da parte di uno degli inseguiti, per la distanza fra i due agenti nel momento dell'azione - non solo non vi poté essere previo concerto, ma neppure vi fu intesa spontanea; - nessun rilievo, né ai fini della individuazione dell'elemento psicologico del reato, né ai fini della configurazione del concorso di [OSCURATO:PERSONA], eventualmente istigato alla commissione del reato rubricato (di omicidio volontario), poteva assumere l'espressione, pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] durante l'inseguimento:<<Se lo prendiamo lo cricco», la stessa stando a significare soltanto che il conducente della Volvo in fuga (ossia [OSCURATO:PERSONA] e non la vittima), ove raggiunto e fermato, sarebbe stato percosso. Quanto all'elemento psicologico del reato, il Collegio di merito, fatta applicazione dei principi dettati da questa Corte, con la sentenza a Sezioni Unite n. 38343 del 24 aprile 2014, Espenhahn ed altri, ha statuito che, non potendosi provare il coefficiente psichico del dolo eventuale, s'imponeva la riqualificazione del fatto alla stregua della meno grave fattispecie di omicidio colposo con previsione dell'evento: ciò perché, se gli imputati, sparando colpi a casaccio nel buio, sapendo che in quel buio vi era un uomo in fuga, non potevano non essersi rappresentati il rischio di verificazione dell'evento più infausto - che era prevedibile in considerazione delle modalità della condotta -, il descritto agire non era altrettanto dimostrativo, oltre ogni ragionevole dubbio, della loro adesione psichica all'evento medesimo, ossia del fatto che, all'esito di una ragionata ponderazione degli interessi in gioco, i due sottufficiali della Polizia di Stato non si sarebbero, comunque, trattenuti dalla condotta illecita, avendo considerato l'eventuale morte del fuggitivo come il prezzo da pagare per il raggiungimento del risultato avuto di mira, scilicet la cattura del fuggiasco. Quanto al profilo della realizzazione concorsuale del reato, il giudice censurato, osservato come, una volta acclarato che entrambi gli imputati erano autori delle condotte di sparo, fosse irrilevante che a colpire a morte [OSCURATO:PERSONA] fosse stato il proiettile fuoriuscito dall'arma di ordinanza di [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che da quella di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che dell'evento nefasto entrambi ne dovessero rispondere giacché entrambi avevano cooperato al suo verificarsi, avendo realizzato un'unità di reato con condotte, idonee ed univocamente orientate, soggettivamente connotate da un intento convergente, ossia interrompere la fuga dell'inseguito: donde, era da affermarsi, in ossequio all'interpretazione che dell'istituto della cooperazione colposa nel reato ex art. 113 cod.pen. ha offerto la giurisprudenza di legittimità con la sentenza Espenhahn già citata, che il [OSCURATO:PERSONA], sparando a sua volta nel buio due colpi di pistola, aveva collaborato con la propria condotta all'azione del [OSCURATO:PERSONA], protesa unicamente a fermare il fuggiasco Talbi, oltretutto nella consapevolezza - pur non richiesta - del carattere colposo di quest'ultima. 2. Propongono ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano ed entrambi gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, con motivi di cui si darà conto nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Il Procuratore Generale affida l'impugnativa a dodici motivi, con i quali prospetta vizi argomentativi e violazioni di legge. 2.1.1. Con il primo e con il secondo motivo censura l'illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. in riferimento alla svalutazione, nella ricostruzione del coefficiente psichico delle azioni degli imputati, e dell'indicatore della micidialità delle armi utilizzate e di quello della ripetizione dei colpi esplosi, posto che gli stessi, ossia il tipo di pistola utilizzata da soggetti specificamente addestrati che avevano più volte esploso colpi all'indirizzo del fuggitivo, se correttamente apprezzati, avrebbero dovuto orientare il giudice di merito a ravvisare, nella condotta omicidiaria, almeno il dolo nella forma eventuale. 2.1.2. Con il terzo motivo denuncia il travisamento della prova e la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., rilevando come il giudice del rinvio avesse ritenuto che gli imputati avevano sparato 'a casaccio', quando, invece, le evidenze a disposizione erano lì a dimostrare che costoro, esperti utilizzatori di armi, avevano esploso da posizione sopraelevata colpi a ripetizione in direzione di un bersaglio non troppo lontano. 2.1.3. Con il quarto e il quinto motivo si duole dell'illogicità e della mancanza di motivazione e della violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., nelle quali la sentenza impugnata sarebbe incorsa assegnando allo stato di servizio degli imputati e alle loro pregresse esperienze, quali dati indicativi di un ineccepibile svolgimento delle loro funzioni, un significato preponderante ai fini dell'esclusione del dolo eventuale, quand'invece, nell'ambito della stessa decisione, era stato stigmatizzato il loro comportamento successivo, improntato alla menzogna ed alla salvaguardia della loro posizione, senza, tuttavia, indicare le ragioni per le quali dello stesso non si fosse tenuto conto nell'apprezzamento richiesto per l'individuazione dell'elemento psicologico del reato. 2.1.4. Con il sesto, il settimo e l'ottavo motivo censura la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in riferimento «agli indicatori h) e g) dello statuto Thyssen», laddove, conclamata l'aporia in cui era caduta la Corte territoriale affermando, dapprima, che il contesto nel quale i due sottufficiali di polizia avevano operato era lecito, perché connotato dall'adempimento del dovere, e, poi, che era illecito, in quanto neppure scriminato dall'esimente dell'uso legittimo delle armi, si era ritenuto che non vi fosse prova che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero comunque sparato, accettando il verificarsi del rischio di attingere mortalmente il fuggiasco, costituendo lo stesso il prezzo da pagare pur di catturarlo, senza confrontarsi con la messe di elementi fattuali a disposizione (il tipo di azione intrapresa siccome connotata da un'elevatissima capacità offensiva, ivi comprese le conseguenze negative sul piano della loro carriera o sul piano processuale). 2.1.5. Con il nono motivo denuncia la violazione degli artt. 43, 61 n. 3, 575 e 589 cod.pen. e deduce che la Corte territoriale aveva erroneamente sciolto l'alternativa dolo eventuale/colpa cosciente, posta dal problema dell'identificazione dell'elemento psicologico del reato, a favore della colpa cosciente, perché: I) aveva confuso il dolo eventuale con il dolo intenzionale, come reso evidente dal riferimento all'uso della torcia in dotazione, che se fosse stata accesa avrebbe dimostrato la sussistenza del dolo nella prima forma richiamata; II) aveva omesso di considerare che, negli illeciti di sangue, a far luce sull'atteggiarsi dell'elemento soggettivo del reato sono le concrete modalità dell'azione, di modo che, nel caso concreto, avuto riguardo ad esse, era da escludersi che assumesse valore dirimente la concitazione del momento; III) non aveva indicato le circostanze di fatto atte a comprovare che i due imputati si fossero rappresentati, con certezza, di non attingere il fuggitivo, quale atteggiamento psicologico caratterizzante in modo specifico la colpa cosciente. 2.1.6. Con il decimo motivo si duole della contraddittorietà della motivazione, laddove il Collegio, dapprima, aveva sottolineato la perizia dimostrata dagli imputati nel lanciarsi all'inseguimento dell'autovettura sulla quale era trasportato [OSCURATO:PERSONA], e poi ne aveva stigmatizzato la colposa emotività di cui avevano fatto mostra sparando a casaccio, come comuni cittadini colti di sorpresa da un'azione illecita: di contro, e coerentemente, ove avesse tenuto debitamente conto della loro specifica esperienza e perizia, discendenti dall'esercizio delle funzioni espletate, non avrebbe potuto non riconoscere che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], necessariamente prefiguratisi quanto accaduto, avrebbero dovuto astenersi dallo sparare. 2.1.7. Con l'undicesimo e il dodicesimo motivo lamenta il difetto di motivazione, in ordine alla deduzione, sviluppata dal ricorrente P.G. con memoria depositata nel corso del giudizio di rinvio, circa l'essere l'omicidio commesso dagli imputati connotato dal dolo diretto, anche nella forma del dolo alternativo, essendosi i soggetti agenti certamente prefigurati il ferimento o la morte del fuggiasco come conseguenze della propria azione, diretta alla cattura del suddetto, ma di avere posto in essere la stessa anche a costo che si verificassero, ed in ordine al mandato ricevuto dalla Corte rescindente di verificare l'eventuale integrazione delle fattispecie di cui agli artt. 584 e 586 cod.pen.. 2.2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], dopo avere lumeggiato le scansioni del fatto ed avere riportato le conclusioni cui sono pervenuti i giudici dei gradi di merito nonché il dictum enunciato da questa Corte in esito al giudizio rescindente, hanno contrastato la sentenza impugnata con tre motivi. 2.2.1. Con il primo motivo censurano l'illogicità della motivazione, sotto il profilo della qualificazione dell'esternazione di [OSCURATO:PERSONA]:«Devo averlo colpito», espressiva di una mera sensazione, alla stregua di una confessione stragiudiziale, e la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. per inosservanza dei criteri di valutazione della prova indiziaria. Al riguardo evidenziano che l'approdo cui è pervenuto il giudice del rinvio, ossia che il colpo rivelatosi fatale per il Talbi, fosse stato esploso, per sua stessa ammissione, dalla pistola d'ordinanza del ricorrente, poggiando sulla sola richiamata evidenza, per nulla dotata di oggettivo e, quindi, decisivo rilievo - posto che [OSCURATO:PERSONA] «non poteva aver visto cadere la vittima in quanto tutta la vicenda si era svolta in una notte oscura e il fuggitivo era celato dalla vegetazione della scarpata» - si rivelerebbe inconsistente. In proposito soggiungono che, non essendo dato cogliere, nella motivazione ostesa sul punto, alcun riferimento all'operata verifica della credibilità intrinseca della propalazione confessoria né ad altri elementi di giudizio atti a corroborarne la tenuta sul piano oggettivo, era necessario riconoscere che il decidente, si era valso di un elemento intrinsecamente privo di certezza che come tale nulla avrebbe potuto addurre nel procedimento inferenziale di ricostruzione del fatto. 2.2.2. Con il secondo motivo censurano la mancanza di motivazione in ordine a tutti gli elementi di fatto, compiutamente passati in rassegna nelle precedenti sentenze di assoluzione, decisivi «per escludere l'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della responsabilità di avere esploso il colpo fatale», nonché la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. per inosservanza dei criteri di valutazione della prova indiziaria. Deducono, a sostegno, che il giudice del rinvio si era accontentato di prendere atto che [OSCURATO:PERSONA] si trovava a circa 30 metri dal [OSCURATO:PERSONA], ma aveva trascurato di considerare che, stando alla posizione degli unici due bossoli repertati, questi si trovava in prossimità del guard-rail a ridosso della boscaglia, di modo che egli ben avrebbe potuto attingere mortalmente il Talbi con uno dei due colpi esplosi, come comprovato, del resto, dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] solo dopo essere stato «allertato da un bagliore e dal rumore di uno sparo.. aveva esploso cinque o sei colpi a scopo intimidatorio, mai diretti volontariamente verso il punto del bagliore».2.2.3. Con il terzo motivo si dolgono della carenza e della contraddittorietà della motivazione in punto di cooperazione colposa nel fatto omicidiario e della violazione dell'art. 113 cod.pen. stante l'autonomia delle condotte tenute dagli imputati, siccome comprovata dal tenore di una conversazione telefonica intercettata, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e il collega [OSCURATO:PERSONA]. Invero, l'inesistenza di un effettivo legame psicologico tra le dette condotte, atteso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ignoravano l'uno dove si trovasse l'altro al momento dell'esplosione dei colpi, che aveva avuto luogo solo perché entrambi avevano ritenuto di dover rispondere al fuoco del fuggiasco, escluderebbe in radice che i due sottufficiali della Polizia di Stato abbiano cooperato alla realizzazione di un unico fatto connotato dal convergere di un medesimo intento. Donde, ricorrendo nella specie un concorso di cause indipendenti, sarebbe stato necessario attribuire con certezza la responsabilità del colpo mortale all'uno o all'altro degli imputati. 2.2.3. Con memorie in data 20 luglio 2021 e 6 settembre 2021, i difensori di [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto la discussione orale del ricorso, hanno illustrato le ragioni di inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale ed hanno meglio lumeggiato i motivi di impugnazione. 2.3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi. 2.3.1. Con il primo motivo i suoi difensori denunciano la violazione dell'art. 113 cod.pen., non presentando la condotta del ricorrente i requisiti per essere sussunta nella fattispecie di cooperazione colposa. Dopo avere premesso che l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] della responsabilità come coautore del fatto unitario avrebbe avuto luogo sulla base di «una serie di elementi indiziari inattendibili e comunque frutto di un'attività processuale viziata», atteso che si era fatto uso delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in violazione delle norme di cui all'art. 197, comma 7, cod.proc.pen. e delle dichiarazioni delle persone informate dei fatti così come prodotte dal Pubblico Ministero senza procedere alla loro previa riassunzione, come imposto, in caso di ribaltamento in pejus delle precedenti decisioni, dall'art. 603, comma 3-bis, cod.proc.pen., deducono che, nel caso concreto, mancherebbe il presupposto in fatto di operatività dell'istituto applicato, ossia una stretta contestualità delle condotte dei soggetti agenti ed una parallela efficacia causale rispetto all'evento morte: infatti, i due sottufficiali non solo erano distanti di almeno 30 metri l'uno dall'altro, ma avevano sparato non simultaneamente, di modo che non era possibile comprendere in che cosa si fosse concretamente estrinsecato l'apporto causale offerto dal [OSCURATO:PERSONA] all'azione del [OSCURATO:PERSONA] e in che termini si potesse concretamente affermare che il secondo avesse inteso cooperare all'agire dell'altro o, comunque, al comune obiettivo avuto di mira. Decisivi elementi fattuali stavano, invero, a dimostrare che le azioni dei due soggetti agenti erano indipendenti e non potevano neppure dirsi legate psicologicamente dal loro convergere verso un unico obiettivo: ossia la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era stato informato dal Tramontano dell'operato del collega [OSCURATO:PERSONA] solo dopo che questi aveva sparato («Quello sclerotico lì spara») e quella, data per acclarata dallo stesso Collegio decidente, che [OSCURATO:PERSONA] avesse sparato in aria. 2.3.2. Con il secondo motivo gli stessi difensori denunciano la violazione dell'art. 40 cod.pen. in ragione dell'inconfigurabilità della colpa nell'attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA], posto che questi, lungi dall'essere colto, nella concitazione del momento da una colposa emotività, aveva agito nel rispetto delle norme prudenziali che devono guidare l'operato delle forze di polizia allorché si trovino impegnate nell'inseguimento di persone datesi alla fuga per indurle a desistere, cioè sparando due soli colpi in aria. 2.3.3. Anche i difensori di [OSCURATO:PERSONA], con memoria in data 7 settembre 2021, hanno illustrato le ragioni di inammissibilità del ricorso del P.G.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Procuratore Generale è inammissibile. 1.1. Va premesso che, come anche ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Ne viene che tutti i rilievi in tale guisa prospettati dal ricorrente non possono essere presi in considerazione in questa sede. 1.2. Devesi anche rilevare che i motivi dell'impugnativa, dal primo all'ottavo, che censurano, sotto diversi profili, il vizio di motivazione sono generici, non consentiti e, comunque, manifestamente infondati. 1.2.1. Il primo e il secondo motivo, che stigmatizzano l'iter argomentativo della Corte di assise di appello meneghina per violazione delle normali regole della logica, segnatamente per non avere assegnato alla micidialità delle armi usate dagli imputati e alla ripetizione dei colpi da loro esplosi, il dovuto rilievo nella ricostruzione del coefficiente psichico del reato, dimostrano uno scarso confronto (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849) con il significato della motivazione, nel suo complesso considerata, rassegnata in punto di elemento soggettivo del reato. Attenendosi a quanto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella motivazione della sentenza n. 38343 del 24/04/2014 (pag. 187 par. 51.12), ossia che, in tema di prova del dolo eventuale, l'esposizione degli indicatori di esso - a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank) (Rv. 261105) - è non imperativa e neppure esaustiva, posto che «Il catalogo è aperto e ciascuna fattispecie concreta, analizzata profondamente, può mostrare plurimi segni peculiari in grado di orientare la delicata indagine giudiziaria sul dolo eventuale», il Collegio di merito ha escluso che gli indicatori della micidialità dell'arma e della ripetizione dei colpi fossero decisivi per risolvere l'indagine giudiziaria a favore del dolo eventuale, perché le condotte che caratterizzavano l'illecito si inserivano in un contesto di svolgimento da parte degli operanti delle loro funzioni, in cui l'uso delle armi d'ordinanza e la stessa ripetizione dei colpi erano contemplati e, come tali, pertanto, nulla adducevano alla dimostrazione dell'adesione psicologica dei soggetti agenti all'evento in concreto verificatosi. 1.2.11. Pari genericità contrassegna il terzo motivo di ricorso, che, oltretutto, lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova (in ordine alla circostanza che gli imputati avessero sparato a 'casaccio'), limitandosi a censurare la non corretta o adeguata interpretazione da parte del Collegio giudicante degli atti processuali, senza: a) identificare gli atti processuali cui si fa riferimento; b) individuare gli elemento fattuali o i dati probatori che da tali atti emergono e che risultano incompatibilacon la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità degli elementi fattuali o dei dati probatori invocati, nonché della effettiva esistenza degli atti processuali su cui tali prove si fondano; d) indicare le ragioni per cui gli elementi probatori, così enucleati, inficiano e compromettono, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035): tali difetti condannano, pertanto, il motivo all'inammissibilità, 1.2.111. Non colgono nel segno neppure i rilievi di carenza ed illogicità argomentative articolati, con il quarto e il quinto motivo, in riferimento agli indicatori del comportamento successivo al fatto, tenuto dagli imputati, e delle conseguenze negative loro derivate. Dal tenore della sentenza impugnata emerge, infatti, chiaramente come la Corte di merito li abbia tenuti in considerazione e da essi abbia tratto ragione per ritenere che proprio nel 'momento topico', ossia in quello in cui a [OSCURATO:PERSONA] era stato intimato di fermarsi, i due poliziotti non avevano compiuto il 'bilanciamento il più possibile razionale' richiesto allo scopo di verificare la loro adesione volontaristica all'evento, ossia la morte del fuggiasco, nel senso che essi l'avrebbero, comunque, accettato come prezzo da pagare per conseguire il fine avuto di mira: scilicet, l'interruzione della sua fuga e la sua cattura. Le successive menzogne cui gli imputati avevano dato corso, invero, erano state soltanto il maldestro tentativo di sottrarsi alle conseguenze negative (di fatto, poi, subite) scaturite dalla loro reazione, improntata a colposa emotività e forse anche dettata dall'ira, per il pericolo corso nell'inseguimento - a 200 km/h in autostrada - dell'autovettura occupata dal Talbi e dai suoi correi e per la pervicacia da questi dimostrata, ma non certo l'espressione di una studiata strategia elaborata già nel citato 'momento topico'. 1.2.1V. Il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di ricorso, in quanto fondati su una lettura parziale e parcellizzata delle emergenze processuali, che tra l'altro non possono essere neppure direttamente esibite a questa Corte allo scopo di dimostrarne l'errata valutazione (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227), sono articolati in spregio al pacifico principio di diritto secondo il quale il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, Rv. 277091; Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 - dep. 29/01/2013, Rv. 255096); donde, se ne deve sancire l'inammissibilità. 1.3. Le doglianze di violazione di legge e di vizio di motivazione, dedotte con il nono e il decimo motivo di ricorso, tradiscono l'omesso confronto con il nucleo centrale della motivazione rassegnata nella sentenza impugnata a sostegno della risoluzione, nella fattispecie concreta, dell'alternativa dolo eventuale/colpa con previsione dell'evento a favore della seconda fenomenologia dell'elemento psicologico del reato: ossia che, non potendosi provare, nel caso di specie, il coefficiente psichico del dolo eventuale s'imponeva la sua riqualificazione nella meno grave fattispecie di omicidio colposo (pag. 49, ultimo capoverso). Si tratta, invero, di argomentazione ineccepibile, perché in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella già citata sentenza n. 38343 del 24/04/2014:«La figura di cui ci si occupa [il dolo eventuale] è peculiare, marginale, di difficile accertamento. In conseguenza, in tutte le situazioni probatorie irrisolte alla stregua della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, occorre attenersi al principio di favore per l'imputato e rinunziare all'imputazione soggettiva più grave a favore di quella colposa, se prevista dalla legge>> (in motivazione, pag. 188). 1.4. L'eccepito - con l'undicesimo e con il dodicesimo motivo - difetto di motivazione in punto di configurabilità dell'omicidio volontario assistito da dolo diretto, anche nella forma del dolo alternativo, ovvero dell'omicidio preterintenzione o della figura della morte come conseguenza di altro reato è privo di pregio, avendo la Corte territoriale escluso, all'esito di una compiuta disamina di tutti gli elementi di prova a disposizione, interpretati alla stregua delle indicazioni direttive impartite dalla più autorevole giurisprudenza di legittimità, come nella fattispecie concreta non vi fosse spazio alcuno per ravvisare il dolo in nessuna delle sue manifestazioni (neppure nel segmento richiesto in riferimento alla causazione delle lesioni nel delitto di cui all'art. 584 cod.pen.); alla stregua del diritto vivente, infatti, devono considerarsi disattese le deduzioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794). 2. I ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 2.1. Devesi rilevare che, nella sentenza impugnata, si è stabilito che la domanda della parte civile, pur non essendo di certo infondata, non poteva trovare accoglimento per la ragione che la declaratoria di prescrizione del reato di omicidio colposo di cui al capo A) non seguiva pregresse affermazioni di penale responsabilità in gradi precedenti, ipotesi, questa, che sola avrebbe consentito di fare salve le statuizioni civili. Donde, provenendo da due conformi pronunce assolutorie, la difforme decisione assunta non poteva che rimettere le parti al giudice naturale, in separata sede, imponendolo l'art. 538, comma 1, cod.proc.pen.. (punto 5, pag. 53 sentenza impugnata). Invero, la riportata motivazione non è conforme al principio di diritto, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918, secondo cui, il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 cod.proc.pen. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto; tuttavia, in assenza di impugnazione della parte civile, la statuizione cui essa afferisce è coperta dal giudicato, di modo che, in questa sede, delle doglianze prospettate dagli imputati ricorrenti è precluso l'esame agli effetti civili. Occorre, dunque, fare applicazione dell'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite Tettamanti (sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274 - 244275), secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice, ove non sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, la regiudicanda ai fini delle statuizioni civili, è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu °culi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento, escluso, oltretutto, che, in un'evenienza siffatta, siano rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. Al lume di tali indicazioni direttive, non può, allora, dubitarsi che tutte le censure articolate nell'interesse dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui richiedono a questa Corte anche solo il controllo della retta applicazione della legge rispetto a risultati probatori che non restituiscono un'evidenza dimostrativa, nei termini anzidetti, quanto all'aderenza delle condotte da loro tenute allo statuto cautelare imposto agli operatori di polizia giudiziaria ed all'assenza di qualsivoglia profilo di sinergia funzionale delle rispettive azioni, sono estranee al sindacato consentito, anche in questa sede, in ipotesi di vaglio dei rilievi censori ai soli effetti penali, in presenza di una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione.2.2.1. Ad ogni buon conto, il denunciato - con il primo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - vizio di violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., per inosservanza dei criteri di valutazione della prova indiziaria, conclama, invero, un difetto di attenta lettura della sentenza impugnata e tradisce, l'intenzione di sovvertire l'apparato argomentativo che la sorregge, suggerendone il raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall'esterno: operazione, questa, che è normativamente preclusa a questa Corte (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260). In effetti, lungi dall'avere identificato il contenuto della confessione stragiudiziale resa da [OSCURATO:PERSONA] nell'estrinsecazione della mera sensazione da questi avvertita di avere colpito il fuggitivo, terzo occupante dell'autovettura che, poco dianzi, l'aveva impegnato, assieme al capo-pattuglia [OSCURATO:PERSONA], in un pericoloso inseguimento sull'autostrada, la Corte di assise di appello meneghina ha diffusamente valorizzato elementi fattuali attestanti la circostanza oggettiva - riscontrata, peraltro, dai dati probatori desunti dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 21 sentenza impugnata) e dalla registrazione audio riproducente l'esclamazione, riferita ad uno dei due componenti della pattuglia 509 (composta dai Sottufficiali di P.S., Tramontana e Serafini) e rivolta a [OSCURATO:PERSONA]:«Quello sclerotico lì spara» (pag. 19 sentenza impugnata) - che il ricorrente fosse ben consapevole di avere centrato la sagoma in fuga: in tal senso depongono le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di avere udito che uno degli operanti aveva pronunziato l'espressione«/'ho colpito al petto»; dell'[OSCURATO:PERSONA] «sentivo [OSCURATO:PERSONA] che diceva testualmente: "dovrei averlo colpito, è a terra"»; della Dirigente della Sezione di [OSCURATO:PERSONA] di Massa, [OSCURATO:PERSONA], che aveva ricordato come [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una telefonata avvenuta poco dopo il fatto, avesse precisato che egli «aveva sparato tre o quattro colpi e l'aveva preso davanti». Risponde, infatti, alle massime di comune esperienza che soltanto chi ne abbia una diretta percezione visiva possa dire di avere, sparando, centrato una persona «al petto», ossia nella parte «davanti» del corpo, tanto che costei si trovava «a terra» (irrilevante essendo che quanto percepito corrispondesse, poi, a quanto effettivamente accertato). Ne viene che è stata fatta corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale: «L'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.. Peraltro l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice» (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Rv. 191230). Da ciò l'inammissibilità del motivo anche per manifesta infondatezza. 2.2.11. Il secondo motivo, nell'interesse del medesimo ricorrente, sconta una duplice ragione di inammissibilità. Nel revocare in dubbio che a sparare potesse essere stato [OSCURATO:PERSONA], pretende, in maniera non consentita, di rimettere in discussione non solo l'interpretazione delle emergenze processuali, per come non irragionevolmente operata dal giudice del rinvio - che, al riguardo, ha richiamato, come anticipato, la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di avere «visto distintamente un poliziotto.., piuttosto alto e di corporatura grossa [descrizione corrispondente a quella di [OSCURATO:PERSONA], pag. 21 sentenza impugnata]... che sparava dei colpi verso la stradina...nella stessa direzione di Karim [Talbi]», ma anche l'accertamento cristallizzato nel giudicato formatosi sul reato di cui all' 479 cod.pen., ascritto al ricorrente in concorso con il capo- pattuglia [OSCURATO:PERSONA]: alla stregua di tale rilievo, infatti, deve assumersi come dato processuale intangibile la circostanza che gli imputati: «solo in un secondo momento, quella stessa notte - dopo avere saputo delle gravissime condizioni in cui versava la persona offesa - avevano riferito di avere visto dei bagliori» (così sentenza sez. 1^ n. 12444/2019, pag. 11), di modo che l'evocazione di tali bagliori per accreditare la tesi che a sparare fossero stati altri, ivi compreso [OSCURATO:PERSONA], prima di [OSCURATO:PERSONA] è priva di efficacia scardinante dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata. D'altronde, quand'anche dimostrato che a sparare per primo in direzione di Talbi fosse stato [OSCURATO:PERSONA], l'approdo sarebbe, comunque, irrilevante, avendo la Corte di merito motivato nel senso che:«La circostanza.. .per cui il colpo mortale fuoriuscì dalla pistola d'ordinanza dell'uno e non da quella dell'altro risulta essere un mero accidente, quasi un "caso fortuito" che Talbi sia stato colpito da uno dei cinque proiettili sparati da [OSCURATO:PERSONA] e non da uno dei due sparati da [OSCURATO:PERSONA]», dovendo entrambi rispondere dell'evento mortale «giacché entrambi vi cooperarono, realizzando un'unità di reato con condotte idonee ed univocamente orientate, "soggettivamente" connotate da un A '-tento convergente: id est, interrompere la fuga de/l'inseguito, non la sua morte ovviamente e neppure il suo ferimento» (pag. 50 sentenza impugnata). 2.2.111. Sebbene articolato pure sotto l'egida del vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 113 cod.pen., il terzo motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è affidato a deduzioni in fatto che mirano a suggerire un'alternativa ricostruzione della vicenda. Si sostiene, invero, che ricorra, nella fattispecie concreta, un concorso di cause indipendenti ex art. 41 cod.pen., e non la ravvisata cooperazione colposa nel reato ex art. 113 cod.pen., evocando il contenuto della conversazione telefonica intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] [allegato 5 del ricorso] - elemento probatorio, questo, non esaminato dalla Corte di merito -, non solo senza lumeggiarne la decisività, ma senza neppure considerare che il rilievo è, comunque, privo di effettiva valenza censoria: si desume, infatti, dallo stesso tenore della conversazione evocata che [OSCURATO:PERSONA] aveva sparato per primo, subito dopo avere intimato al fuggiasco di fermarsi, tanto che [OSCURATO:PERSONA] aveva a sua volta esploso due colpi temendo che il collega fosse in pericolo di vita. Ciò è sufficiente per affermare che il ricorrente già versasse in colpa, avendo sparato alla cieca nel buio in cui certamente si trovava l'uomo in fuga, e che, pertanto, avendolo colpito, egli dovesse rispondere, autonomamente, della procurata morte di questi, ai sensi dell'art. 589 cod.pen.. 2.3.1. Ad abundantiam, scrutinate anche le doglianze nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], le stesse risultano, comunque, manifestamente infondate. In particolare, le censure protese a stigmatizzare «l'attività processuale viziata», per violazione degli artt. 195, comma 7, e 603, comma 3-bis cod.proc.pen., dalla quale sarebbe scaturita l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] della responsabilità ex art. 589 cod.pen., come coautore del fatto unitario, non hanno pregio. Quanto alla prima delle violazioni denunciate, pur ribadito che, in tema di testimonianza indiretta, l'inutilizzabilità prevista dall'art. 195, comma 7, cod.proc.pen., non opera per il solo fatto che il testimone "de relato" non sia in grado di fornire elementi che permettano l'immediata ed univoca identificazione del teste diretto, purché quest'ultimo risulti quanto meno identificabile (Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, Rv. 279259), come accaduto nel caso di specie in cui l'autore dell'espressione riferita da [OSCURATO:PERSONA]:<<adesso mi fanno come a Spaccarotella.. l'ho colpito al petto» è stato agevolmente identificato in [OSCURATO:PERSONA], anche sulla base di quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che il rilievo non è, comunque, neppure pertinente, versandosi nella differente ipotesi di una testimonianza diretta avente ad oggetto un fatto dichiarativo, ossia il comportamento di una persona, caduto sotto la diretta percezione uditiva del propalante. Quanto alla seconda, va qui ripetuto che l'accertamento relativo alla riconducibilità degli spari ai soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è coperto dal giudicato formatosi sul reato di cui all' art. 479 cod.pen., loro ascritto in concorso: donde, essendo fatto processualmente accertato, non più contrastabile, che a far uso delle pistole d'ordinanza furono solo gli odierni imputati (pag. 17 della sentenza impugnata) - come tra, l'altro emergente, dalla compiuta rassegna, contenuta nella stessa sentenza (pagg. 12 e 17-18), di tutti gli elementi probatori raccolti nel loro complesso considerati - non vi era obbligo da parte del giudice del rinvio di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per la riassunzione delle prove dichiarative ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod.proc.pen.. Destituite di fondamento sono pure i rilievi in punto di erronea applicazione dell'art. 113 cod.pen., per il mancare, nel caso concreto, dei requisiti di operatività dell'istituto della cooperazione nel delitto colposo, in ragione dell'assenza di contestualità delle condotte dei soggetti agenti e della parallela efficacia causale delle loro condotte rispetto all'evento morte. Invero, la Corte di assise di appello del rinvio, richiamandosi a quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 38343 del 24/04/2014 in tema di cooperazione nel delitto colposo (par. 29, pagg. 137 e seguenti), ha correttamente fatto applicazione del principio di diritto secondo il quale, per aversi cooperazione nel delitto colposo, non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell'altrui condotta, essendo sufficiente la coscienza dell'altrui partecipazione nello stesso reato, intesa come consapevolezza, da parte dell'agente, del fatto che altri soggetti sono investiti di una determinata attività, con una conseguente interazione rilevante anche sul piano cautelare, nel senso che ciascuno è tenuto a rapportare prudentemente la propria condotta a quella degli altri soggetti coinvolti (Sez. 4, n. 25846 del 26/03/2019, Rv. 276581; Sez. 4, n. 15324 del 04/02/2016, Rv. 266665; Sez. 4, n. 6215 del 10/12/2009 - dep. 16/02/2010, Rv. 246420; Sez. 4, n. 26020 del 29/04/2009, Rv. 243932). In sostanza, avuto riguardo alla funzione estensiva dell'incriminazione, dispiegata dalla norma di cui all'art. 113 cod.pen., che fa sì che anche condotte meramente agevolatrici e di modesta significatività assumano rilevanza penale ove si coniughino con comportamenti in grado di integrare la tipica violazione della regola cautelare interessata, occorre che «il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge ovvero da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o, quantomeno, sia contingenza oggettivamente definita della quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli>> (Sez. 4, n. 1786 del 02/12/2008 - dep. 16/01/2009, Rv. 242566; conf. Sez. 4, n. 15324 del 04/02/2016, Rv. 266665; Sez. 4, n. 49735 del 13/11/2014, Rv. 261183; Sez. 4, n. 1428 del 02/11/2011 - dep. 17/01/2012, Rv. 252940). Il che è quanto accaduto nel caso di specie. Proprio in ragione delle esigenze organizzative sottese all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, che, tra l'altro, imponevano al capo-pattuglia [OSCURATO:PERSONA] di vigilare, ex art. 40 cpv. cod.pen., sull'operato dell'ufficiale [OSCURATO:PERSONA] e che avrebbero richiesto, comunque, un più accorto coordinamento dei componenti della pattuglia - a cagione della caratura degli interessi coinvolti: ossia la tutela della vita e dell'incolumità personale anche del destinatario dell'intervento di polizia giudiziaria - per la gestione della peculiare situazione di rischio affiorata nella fattispecie concreta - ossia la fuga di uno degli occupanti dell'autovettura inseguita nel buio, nel canneto presente nella scarpata sottostante il tracciato autostradale -, non è possibile dubitare, al di là della contestualità o meno delle loro condotte, che gli imputati cooperarono colposamente a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA]. Sparando, infatti, nel buio a ridosso del guard-rail, oltre il quale questi aveva cercato di dileguarsi, accomunati dall'intento di arrestarne la fuga, legarono le loro condotte in una inscindibile interazione funzionale, della quale erano del tutto consapevoli: interazione funzionale che non fu, tuttavia, improntata alle regole della prudenza e della perizia, della cui osservanza, di contro, entrambi, vicendevolmente, avrebbero dovuto farsi carico. Fu, dunque, la reciproca consapevolezza dei cooperanti della convergenza dei rispettivi contributi all'incedere di una comune procedura in corso a contrassegnare il loro operato all'insegna della cooperazione nel delitto colposo e non, invece, alla stregua del concorso di cause colpose indipendenti. 2.3.11. Prive di pregio sono, parimenti, le doglianze, affidate al secondo motivo, che stigmatizzano la sentenza impugnata per non avere esaminato i profili dell'efficienza del contributo di [OSCURATO:PERSONA], che si era limitato a sparare in aria due colpi, rispetto alla causazione della morte del Talbi e della sua connotazione colposa, in quanto conforme a quanto prescritto dai protocolli operativi della Polizia di Stato in caso di inseguimento e cattura di un soggetto sottrattosi ai controlli. Pur rilevato che la Corte di merito si è limitata ad affermare, testualmente, che non vi fossero «riscontri contrari alla negazione [da parte del [OSCURATO:PERSONA]] di aver puntato l'arma in direzione del fuggiasco preso di mira e d'aver fatto fuoco al suo indirizzo» (pag. 23), tale affermazione non potendosi, di certo, interpretare, come preteso dal ricorrente, alla stregua di un'asseverazione della prova che egli avesse sparato in aria, essendo, piuttosto, coerente, per logica compatibilità, con la tesi, sostenuta in sentenza, che «entrambi gli imputati spararono subito...colpi a kasaccio'....senza prendere la mira» (pag. 49, primo capoverso), va, comunque, ribadito che, avuto riguardo al profilo caratterizzante dell'istituto della cooperazione nel delitto colposo ex art. 113 cod.pen., ossia l'interazione di condotte inserite in un contesto organizzato, del quale i soggetti agenti hanno consapevolezza, tramite esso assumono rilevanza penale, come anticipato, <<anche condotte atipiche, agevolatrici, incomplete, di semplice partecipazione, che per assumere concludente significato hanno bisogno di coniugarsi con altre condotte»... «Tale ultima contingenza, evocando appunto condotte di modesta significatività, sembra attagliarsi perfettamente al caso di condotte prive di autonomia sul piano della tipicità colposa e quindi non autosufficienti ai fini della fondazione della responsabilità colpevole» (così Sez. 4, n. 1786 del 02/12/2008 - dep. 16/01/2009, in motivazione). 3. Le superiori argomentazioni impongono che i ricorsi del Procuratore Generale di Milano, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] siano dichiarati inammissibili, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della C