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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024

Cassazione n. 10778/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura sulla irrilevanza, ai fini della integrazione della condotta materiale e dell'elemento psicologico del reato, dell'ambito territoriale circoscritto e poco distante dall'abitazione ove l'imputato si trovava al momento del controllo e dove si era recato per acquistare le sigarette, deviando dal permesso di allontanamento ottenuto per recarsi al Ser.t, aspetti, questi, adeguatamente valutati per escludere, al cospetto dei precedenti, anche l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere es [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura sulla irrilevanza, ai fini della integrazione della condotta materiale e dell'elemento psicologico del reato, dell'ambito territoriale circoscritto e poco distante dall'abitazione ove l'imputato si trovava al momento del controllo e dove si era recato per acquistare le sigarette, deviando dal permesso di allontanamento ottenuto per recarsi al Ser.t, aspetti, questi, adeguatamente valutati per escludere, al cospetto dei precedenti, anche l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere es [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10778/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris