CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16770/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto, e perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale, in maniera non manifestamente illogica, individuato plurimi profili che univocamente convergono nel ritenere provata la detenzione a fini di spaccio, quali il dato ponderale della sostanza del tipo cocaina, da cui erano ricavabili ventinove dosi singole medie, e, soprattutto, l'osservazione condotta dai militari, i quali avevano visto il ricorrente cedere un involucro bianco all'interlocutore dietro pagamento di una somma di denaro in controprestazione; ritenuto che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., è parimenti inammissibile, avendo la Corte d'Appello non illogicamente argomentato il discostamento dai minimi edittali e la congruità della pena - con il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. - tenuto conto della negativa personalità dell'imputato (gravato da due precedenti specifici), della grave offensività del fatto di reato e della consuetudine dello stesso ricorrente allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo "pesante" (cfr. pag. 3); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il