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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 35692/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svoltp dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 18 gennaio 2022 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 06.5.2019, appellata da BEVILACQUA Luciano, che lo dichiarava responsabile del reato a lui ascritto (art.75 d.lgs. n.159 del 2011) e, applicata la recidiva reiterata ed infraquinquiennale e la diminuente del rito, lo condannava alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BEVILACQUA Luciano deducendo:

I. vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e violazione di legge con riferimento agli artt. 131 bis cod. pen., 111 comma 6 cost., 125 comma 3 cod. proc. pen.;

II. vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. 3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] side

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svoltp dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 18 gennaio 2022 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 06.5.2019, appellata da BEVILACQUA Luciano, che lo dichiarava responsabile del reato a lui ascritto (art.75 d.lgs. n.159 del 2011) e, applicata la recidiva reiterata ed infraquinquiennale e la diminuente del rito, lo condannava alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BEVILACQUA Luciano deducendo: I. vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e violazione di legge con riferimento agli artt. 131 bis cod. pen., 111 comma 6 cost., 125 comma 3 cod. proc. pen.; II. vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] side
Sentenza Cassazione n. 35692/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris