CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 22687/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che, esclusa l'aggravante delle più persone riunite in relazione alila fattispecie d'estorsione contestata sub A), rideterminava la pena inflitta all'imputato per i reati in rubrica ascrittigli; -rilevato che l'unico motivo proposto con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione continuata sub A) è del tutto generico in quanto privo di correlazione critica con la motivazione reiettiva della Corte di merito (pagg. 4/5) che ha adeguatamente illustrato le emergenze che attestano la sussistenza degli estremi costitutivi dell'illecito, di carattere materiale e psicologico, e l'avvenuta consumazione per effetto delle plurime dazioni di danaro conseguite alla coartazione della vittima; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente