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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14637/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza del 13/09/2022; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; Letta la memoria depositata dal difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Potenza con ordinanza in data 13 settembre 2022 (motivazione depositata il successivo 20 ottobre) ha parzialmente accolto l'appello del PM avverso l'ordinanza genetica del locale Gip del 16 novembre 2021 che, nell'applicare al [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere (poi sostituita con gli arresti domiciliari) in riferimento al delitto di corruzione continuata in atti giudiziari aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di cui l'indagato ha la disponibilità fino alla cifra di euro 75.935,50, ovvero, se ciò non fosse possibile, il sequestro "per equivalente" dei beni di cui l'indagato ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto/prezzo, disponendo il sequestro nella misura richiesta dal PM pari alla somma di euro 104,419,50.

2. Il particolare, l'addebito provvisorio a carico di [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto la "protezione" accordata dall'indagato - appartenente all'Arma dei carabinieri e agente di PG - a tale [OSCURATO:PERSONA], trafficante di sostanze stupefacenti, per un periodo di circa cinque anni avvisandolo costantemente delle indagini a suo carico e fornendogli costantemente informazioni in merito, in cambio di una contropartita economica che il PM quantificava in euro 104.419,50 [in particolare: 3.000 euro in occasione di un primo contatto; 1.200 euro al mese per l'intero periodo indicato, oltre agli extra che variavano da 1.000 a 3.000 euro in ragione dell'importanza delle informazioni fornite].

3. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale si deducono tre motivi, declinati come violazione di legge e vizio di motivazione.

3.1. I primi due motivi - tra loro correlati - concernono il quantum del sequestro che il Tribunale ha esteso senza una congrua motivazione e non tenendo conto che parte delle somme riscontrate dagli accertamenti di indagine concernono un periodo precedente o successivo ai fatti coni:estati (dei quali dunque non possono costituire il profitto o il prezzo).

Sotto altro profilo, il provvedimento impugnato non ha tenuto conto della documentazione - formata in sede di investigazione difensiva e versata all'udienza dell'appello - che dimostrava che la determinazione della somma da parte del PM quale profitto degli episodi di corruzione era errata, in quanto 40.000 euro oggetto di movimentazione da parte dell'indagato provenivano in realtà da donazioni da parte del di lui padre.

Inoltre poiché era stato già disposto il sequestro preventivo di un immobile dell'indagato dei valore di 200.000 euro inutile si appalesava l'estensione del sequestro operata dal Tribunale.

2.2. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in merito al profilo del periculum in mora, aspetto non preso in considerazione dal Gip e - illegittimamente - integrato, peraltro con motivazione apparente, dall'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Infondato è il terzo motivo di ricorso, nel quale si deduce la carenza motivazionale relativa alla sussistenza del periculum in mora.

2.1. Rileva il Collegio che, secondo un orientamento di questa Sezione, ai fini dell'adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex art. 322- ter cod. pen, è sufficiente, qualora sussista il "fumus" di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena; e ciò alla luce dell'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen. che contempla un'ipotesi speciale di sequestro preventivo funzionale alla confisca, con carattere obbligatorio, prevista per la categoria dei suddetti reati (Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, Grandis, Rv. 283054).

2.2. In ogni caso, la soluzione non muta anche volendo aderire all'opposto orientamento, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", sia in ipotesi di confisca obbligatoria che facoltativa, così come di proprietà o di valore (Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022 - dep. 2023, Martorana, Rv. 284145).

2.3. Invero, l'ordinanza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica e dunque insindacabile in questa sede, ha fornito adeguata spiegazione in ordine alle ragioni della ritenuta sussistenza di detto presupposto, riferendolo alla inclinazione al gioco d'azzardo dell'indagato e al connesso rischio concreto che, in assenza del vincolo reale, all'esito del giudizio l'eventuale confisca potrebbe risultare infruttuosa.

3. Fondati sono, invece, gli altri motivi.

3.1. Il Tribunale ha rideterminato, in aumento rispetto a quanto disposto dal Gip, la somma oggetto del sequestro preventivo sulla base degli accertamenti effettuati dalla PG (che all'esito delle verifiche relative ai versamenti di denaro contante, alle carte prepagate rilasciate a [OSCURATO:PERSONA], nonché ai versamenti effettuati sul conto corrente dello stesso presso la BNL e sulle carte di pagamento rilasciate al predetto da [OSCURATO:PERSONA], hanno indicato in euro 114,775,50 "la disponibilità di denaro contante di ingiustificata provenienza").

3.2. Peraltro, come evidenzia la difesa, il periodo preso in considerazione dalla PG (dal gennaio del 2015 al settembre del 2021) eccede sensibilmente l'ambito temporale della contestazione (settembre del 2015/novembre del 2019) di tal che l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione in ordine alla circostanza che la quantificazione operata dalla PG fosse realmente congruente rispetto ai fatti illeciti addebitati al [OSCURATO:PERSONA].

Sotto altro profilo, rileva il Collegio che tale lacuna motivazionale non può essere colmata attraverso il riferimento alle dichiarazioni del Porcelli - indicato come il soggetto corruttore - il quale ha quantificato in "circa 107.000 euro" le somme complessivamente versate all'indagato (somma dunque diversa, e inferiore, rispetto all'oggetto del sequestro).

3.3. Risulta altresì che l'indagato ha prodotto in data 19 aprile 2022 una memoria difensiva a sostegno della tesi secondo la quale parte delle somme transitate sui conti dell'indagato e ritenute ingiustificate dalla PG trovassero in realtà ragione in elargizioni da parte del [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza impugnata non ha tenuto in considerazione detta memoria.

Non è stato dunque rispettato il principio secondo cui il giudice dell'appello cautelare, a cui sono presentati gli elementi di prova raccolti dal difensore a favore del proprio assistito, ha l'obbligo non solo di valutazione degli stessi ma di motivazione, ove li disattenda, circa le ragioni della ritenuta minore valenza rispetto alle altre risultanze processuali (Sez. 6, n. 7070 del 27/11/2009 - dep. 2010, Imbornone, Rv. 246074).4.

Alla luce delle precedenti considerazioni si impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Potenza affinchè, tenuto anche conto delle deduzioni difensive, fornisca adeguata motivazione in ordine alla congruenza delle somme oggetto del disposto sequestro rispetto agli addebiti contestati all'indagato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Potenza, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza del 13/09/2022; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; Letta la memoria depositata dal difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Potenza con ordinanza in data 13 settembre 2022 (motivazione depositata il successivo 20 ottobre) ha parzialmente accolto l'appello del PM avverso l'ordinanza genetica del locale Gip del 16 novembre 2021 che, nell'applicare al [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere (poi sostituita con gli arresti domiciliari) in riferimento al delitto di corruzione continuata in atti giudiziari aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di cui l'indagato ha la disponibilità fino alla cifra di euro 75.935,50, ovvero, se ciò non fosse possibile, il sequestro "per equivalente" dei beni di cui l'indagato ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto/prezzo, disponendo il sequestro nella misura richiesta dal PM pari alla somma di euro 104,419,50. 2. Il particolare, l'addebito provvisorio a carico di [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto la "protezione" accordata dall'indagato - appartenente all'Arma dei carabinieri e agente di PG - a tale [OSCURATO:PERSONA], trafficante di sostanze stupefacenti, per un periodo di circa cinque anni avvisandolo costantemente delle indagini a suo carico e fornendogli costantemente informazioni in merito, in cambio di una contropartita economica che il PM quantificava in euro 104.419,50 [in particolare: 3.000 euro in occasione di un primo contatto; 1.200 euro al mese per l'intero periodo indicato, oltre agli extra che variavano da 1.000 a 3.000 euro in ragione dell'importanza delle informazioni fornite]. 3. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale si deducono tre motivi, declinati come violazione di legge e vizio di motivazione. 3.1. I primi due motivi - tra loro correlati - concernono il quantum del sequestro che il Tribunale ha esteso senza una congrua motivazione e non tenendo conto che parte delle somme riscontrate dagli accertamenti di indagine concernono un periodo precedente o successivo ai fatti coni:estati (dei quali dunque non possono costituire il profitto o il prezzo). Sotto altro profilo, il provvedimento impugnato non ha tenuto conto della documentazione - formata in sede di investigazione difensiva e versata all'udienza dell'appello - che dimostrava che la determinazione della somma da parte del PM quale profitto degli episodi di corruzione era errata, in quanto 40.000 euro oggetto di movimentazione da parte dell'indagato provenivano in realtà da donazioni da parte del di lui padre. Inoltre poiché era stato già disposto il sequestro preventivo di un immobile dell'indagato dei valore di 200.000 euro inutile si appalesava l'estensione del sequestro operata dal Tribunale. 2.2. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in merito al profilo del periculum in mora, aspetto non preso in considerazione dal Gip e - illegittimamente - integrato, peraltro con motivazione apparente, dall'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Infondato è il terzo motivo di ricorso, nel quale si deduce la carenza motivazionale relativa alla sussistenza del periculum in mora. 2.1. Rileva il Collegio che, secondo un orientamento di questa Sezione, ai fini dell'adozione del sequestro preventivo preordinato alla confisca ex art. 322- ter cod. pen, è sufficiente, qualora sussista il "fumus" di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, il mero presupposto della confiscabilità del bene, senza alcuna ulteriore specificazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza di condanna e di applicazione della pena; e ciò alla luce dell'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen. che contempla un'ipotesi speciale di sequestro preventivo funzionale alla confisca, con carattere obbligatorio, prevista per la categoria dei suddetti reati (Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022, Grandis, Rv. 283054). 2.2. In ogni caso, la soluzione non muta anche volendo aderire all'opposto orientamento, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", sia in ipotesi di confisca obbligatoria che facoltativa, così come di proprietà o di valore (Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022 - dep. 2023, Martorana, Rv. 284145). 2.3. Invero, l'ordinanza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica e dunque insindacabile in questa sede, ha fornito adeguata spiegazione in ordine alle ragioni della ritenuta sussistenza di detto presupposto, riferendolo alla inclinazione al gioco d'azzardo dell'indagato e al connesso rischio concreto che, in assenza del vincolo reale, all'esito del giudizio l'eventuale confisca potrebbe risultare infruttuosa. 3. Fondati sono, invece, gli altri motivi. 3.1. Il Tribunale ha rideterminato, in aumento rispetto a quanto disposto dal Gip, la somma oggetto del sequestro preventivo sulla base degli accertamenti effettuati dalla PG (che all'esito delle verifiche relative ai versamenti di denaro contante, alle carte prepagate rilasciate a [OSCURATO:PERSONA], nonché ai versamenti effettuati sul conto corrente dello stesso presso la BNL e sulle carte di pagamento rilasciate al predetto da [OSCURATO:PERSONA], hanno indicato in euro 114,775,50 "la disponibilità di denaro contante di ingiustificata provenienza"). 3.2. Peraltro, come evidenzia la difesa, il periodo preso in considerazione dalla PG (dal gennaio del 2015 al settembre del 2021) eccede sensibilmente l'ambito temporale della contestazione (settembre del 2015/novembre del 2019) di tal che l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione in ordine alla circostanza che la quantificazione operata dalla PG fosse realmente congruente rispetto ai fatti illeciti addebitati al [OSCURATO:PERSONA]. Sotto altro profilo, rileva il Collegio che tale lacuna motivazionale non può essere colmata attraverso il riferimento alle dichiarazioni del Porcelli - indicato come il soggetto corruttore - il quale ha quantificato in "circa 107.000 euro" le somme complessivamente versate all'indagato (somma dunque diversa, e inferiore, rispetto all'oggetto del sequestro). 3.3. Risulta altresì che l'indagato ha prodotto in data 19 aprile 2022 una memoria difensiva a sostegno della tesi secondo la quale parte delle somme transitate sui conti dell'indagato e ritenute ingiustificate dalla PG trovassero in realtà ragione in elargizioni da parte del [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata non ha tenuto in considerazione detta memoria. Non è stato dunque rispettato il principio secondo cui il giudice dell'appello cautelare, a cui sono presentati gli elementi di prova raccolti dal difensore a favore del proprio assistito, ha l'obbligo non solo di valutazione degli stessi ma di motivazione, ove li disattenda, circa le ragioni della ritenuta minore valenza rispetto alle altre risultanze processuali (Sez. 6, n. 7070 del 27/11/2009 - dep. 2010, Imbornone, Rv. 246074).4. Alla luce delle precedenti considerazioni si impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Potenza affinchè, tenuto anche conto delle deduzioni difensive, fornisca adeguata motivazione in ordine alla congruenza delle somme oggetto del disposto sequestro rispetto agli addebiti contestati all'indagato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Potenza, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5,
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