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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 30165/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 22/9/2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa il 10/3/2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riduceva nei termini del dispositivo la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al delitto di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen. 2.

Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, chiedendo l'annullamento della decisione che non avrebbe valutato la buona fede del soggetto, il quale avrebbe violato il sequestro nella convinzione di adempiere ad un obbligo finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.

In particolare, la sentenza di appello ha sottolineato che lo Iazzetta era di certo consapevole dell'esistenza del sequestro, della nomina a custode e del fine per il quale il vincolo era stato apposto; ancora, ha evidenziato che il supposto errore (di diritto, non di fatto) nel quale il ricorrente sarebbe caduto - violare i sigilli per eseguire la demolizione dell'abuso, come imposto dall'Ufficio tecnico comunale - non potrebbe valere a scriminare la condotta, potendo rilevare, infatti, soltanto in presenza di una oggettiva ed insuperabile oscurità della norma, non dedotta né riscontrata nel caso di specie.

In forza di questi elementi, e dunque con argomento non manifestamente illogico e non censurabile, è stato confermato il dolo del delitto di violazione dei sigilli, con conferma della condanna.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 21 giugno 2024 I sigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 22/9/2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa il 10/3/2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riduceva nei termini del dispositivo la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al delitto di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, chiedendo l'annullamento della decisione che non avrebbe valutato la buona fede del soggetto, il quale avrebbe violato il sequestro nella convinzione di adempiere ad un obbligo finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità. In particolare, la sentenza di appello ha sottolineato che lo Iazzetta era di certo consapevole dell'esistenza del sequestro, della nomina a custode e del fine per il quale il vincolo era stato apposto; ancora, ha evidenziato che il supposto errore (di diritto, non di fatto) nel quale il ricorrente sarebbe caduto - violare i sigilli per eseguire la demolizione dell'abuso, come imposto dall'Ufficio tecnico comunale - non potrebbe valere a scriminare la condotta, potendo rilevare, infatti, soltanto in presenza di una oggettiva ed insuperabile oscurità della norma, non dedotta né riscontrata nel caso di specie. In forza di questi elementi, e dunque con argomento non manifestamente illogico e non censurabile, è stato confermato il dolo del delitto di violazione dei sigilli, con conferma della condanna. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 giugno 2024 I sigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 30165/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris