CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2025
Cassazione n. 20734/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti dei giudici del distretto di Bari trasmessa con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fissato il procedimento de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Marino MACCHIA, imputato nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Bari, ha proposto, con dichiarazione resa in data 4 gennaio 2023 al direttore del luogo di detenzione, la richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., denunciando l'esistenza di una situazione ambientale idonea a menomare l'imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo. 2. Il Tribunale di Bari ha trasmesso gli atti a questa Corte. 2.1. Essendo stata rilevata una causa di inammissibilità della richiesta, essa è stata assegnata a questa Sezione con procedura de plano. 3. La richiesta di rimessione è inammissibile. 3.1. Secondo il costante orientamento di legittimità «la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza» (Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264960). Nel caso di specie non risulta che la richiesta di rinnessione sia stata notificata al Pubblico ministero e alla persona offesa, sicché deve essere dichiarata inammissibile. 3.2. La richiesta di rimessione è, del resto, manifestamente infondata là dove fa leva sulla presunta campagna di stampa a suo danno per sostenere la mancanza di serenità e imparzialità dell'ufficio giudiziario. Si è chiarito, in proposito, che «non costituiscono di per sé una turbativa sullo svolgimento del processo, tale da determinare la rimessione ad altro giudice, le locali campagne di stampa e manifestazioni di piazza» (Sez. 1, n. 33165 del 03/07/2019, Mazzega, Rv. 277498 - 01). 3.3. La relativa pronuncia di inammissibilità deve essere assunta de plano, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 127, comma 9, cod. proc. pen. 3.4. All'inammissibilità della richiesta consegue, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. Sussistendo un contrasto giurisprudenziale (questione rimessa all'udienza del 10 luglio 2025 delle Sezioni Unite) non viene disposta la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così