CassazionedecretoSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 44499/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] WaTò avv15-0--& e irThT1`1-1, 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 14 dicembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il reclamo avanzato da PALMISANO Domenico avverso il decreto emesso il 29.7.2021 dal Magistrato di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], con il quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di permesso premio. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione PALMISANO Domenico con atto personale. 3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen. . Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]