CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 maggio 2022
Cassazione n. 17576/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14839/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione – ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA [C.F. 8018440587], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis – controricorrente e ricorrente incidentale– avverso il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro, R.G. n. 46/2020, deciso in data 6 novembre 2020. F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 14839/2021 Numero sezionale 865/2022 Numero di raccolta generale 17576/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 20 dicembre 2019, il Giudice designato della Corte d’Appello di Catanzaro, decidendo monocraticamente sul ricorso ex art. 3, L. 89/2001 proposto dall’odierno ricorrente in relazione alla durata irragionevole di un procedimento penale instaurato nei suoi confronti, respinse il ricorso applicando la presunzione di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lett. a), L. 89/2001, in quanto il procedimento penale era stato definito con sentenza di n.d.p. per intervenuta prescrizione. 2. L’opposizione proposta [OSCURATO:PERSONA], venne rigettata dalla Corte d’Appello di Catanzaro, la quale -dopo aver premesso che la domanda di equa riparazione doveva essere valutata applicando la L. 89/2001 con le modifiche apportate nel 2016- rilevò che il ricorrente non aveva offerto elemento alcuno per superare la presunzione stabilita all’art. 2, comma 2-sexies, lett. a), L. 89/2001, irrilevanti essendo le deduzioni svolte dall’opponente con riferimento al regime normativo anteriore, ed alla giurisprudenza formatasi sotto il suo vigore. 3. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso e ricorso incidentale -in via subordinata- il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, il ricorso deduce, cumulativamente, la “illogicità della motivazione – violazione art. 2, comma 2 bis, 2 ter L. 89/2001 – violazione art. 2, comma-2 sexies lettera a) L. 89/2001”. R.G. 14839/2021 - Pagina nr. 2 di 9 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 14839/2021 Numero sezionale 865/2022 Numero di raccolta generale 17576/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Dopo avere evidenziato che il provvedimento che ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione è stato adottato a dieci anni di distanza dall’apertura del procedimento penale, il ricorrente lamenta che la Corte non abbia comunque tenuto in considerazione i parametri di durata ragionevole di cui all’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, L. 89/2001. Richiama altresì i precedenti di questa Corte che, in consimili casi, ha escluso il riconoscimento dell’equa riparazione solo in presenza dell’impiego di strategie dilatorie da parte dello stesso imputato 2. Il ricorso incidentale si articola in cinque motivi, tutti riferiti alla violazione e falsa applicazione dell’art. 4, L. 89/2001, con i quali si deduce: 1) primo motivo: in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., la erroneità della decisione della Corte territoriale, nella parte in cui ha ritenuto applicabile la sospensione feriale di cui alla L. 742/1969 al termine semestrale per la proposizione del ricorso per il riconoscimento dell’equa riparazione, argomentando nel senso della natura sostanziale del termine di cui all’art. 4, L. 89/2001, e della conseguente inapplicabilità della sospensione feriale dei termini processuali; 2) secondo motivo: in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., il contrasto che -una volta affermata la natura processuale del termine di cui all’art. 4, L. 89/2001- verrebbe a crearsi un contrasto tra il carattere necessitato del procedimento per l’equa riparazione e la facoltà -riconosciuta da questa Corte- di ricorrere alla procedura della mediazione anche nel procedimento ex L.R.G. 14839/2021 - Pagina nr. 3 di 9 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 14839/2021 Numero sezionale 865/2022 Numero di raccolta generale 17576/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 3) terzo motivo: in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., la contraddittorietà tra l’applicazione della sospensione feriale al termine dell’art. 4, L. 89/2001 e la inapplicabilità di detta sospensione al termine per l’impugnazione ex art. 327 c.p.c.; 4) quarto motivo: in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., l’incompatibilità dell’applicazione della sospensione feriale con la fase monocratica a carattere monitorio innanzi al giudice designato ex art. 3, L. 89/2001; 5) quinto motivo: in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., l’incompatibilità dell’applicazione della sospensione feriale con il ricorso alla mediazione facoltativa ex D. Lgs. 28/2010, la quale sarebbe proponibile senza l’assistenza di un avvocato, e come tale sarebbe da intendersi sottratta alla sospensione feriale dei termini. 3. Il ricorso è infondato. Giova rammentare che l'art. 2, comma 2 sexies, lett. a), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, secondo cui non sussiste per l'imputato il pregiudizio da irragionevole durata del processo penale, salvo prova contraria, in ipotesi di dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, trova applicazione con riferimento al momento di proposizione della domanda di equa riparazione, in assenza di norme che dispongano diversamente e in forza dell'art. 11 disp. att. c.c., dettando la disposizione una nuova disciplina della formazione e valutazione della prova nel processo e dando luogo, dunque, ad uno ius superveniens che opera sugli effetti della domanda e, al contempo, determina un mutamento dei presupposti legali cui è condizionata la disciplina di ogni singolo caso concreto (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19741 del 22/09/2020 (Rv. 659221 - 01). R.G. 14839/2021 - Pagina nr. 4 di 9 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 14839/2021 Numero sezionale 865/2022 Numero di raccolta generale 17576/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 Va poi rammentato che questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-sexies, della l. n. 89 del 2001 -sollevata sul presupposto dell'irragionevolezza della norma che, nel prevedere la presunzione di insussistenza del pregiudizio anche in caso di prescrizione maturata antecedentemente all'1 gennaio 2016, violerebbe il principio di effettività della tutela indennitaria- osservando che, con la norma in oggetto, non è stata introdotta una causa assoluta di insussistenza del presupposto dell'irragionevole durata del processo penale in caso di sopravvenuta dichiarazione di estinzione del reato (che -va rimarcato- rappresenta una forma di definizione del giudizio penale vantaggiosa per l'imputato che non scelga di rinunciare alla prescrizione), ma solo relativa, essendo fatta salva la prova contraria circa l'esistenza di un reale ed effettivo pregiudizio subito dal ricorrente, nonostante l'intervenuta prescrizione del reato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16076 del 28/07/2020). Come recentemente ribadito (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14140 del 2022), si è al cospetto di una presunzione iuris tantum, come tale suscettibile di prova contraria. “Il legislatore, cioè, ritiene, nel contesto di una valutazione discrezionale a lui riservata, che non debba più l’Amministrazione dimostrare che l'effetto estintivo sia intervenuto per l'utilizzazione, da parte dell'imputato, di tecniche dilatorie o strategie sconfinanti nell'abuso del diritto di difesa ovvero sia dipeso, in tutto o in parte (e, in tal caso, con valenza preponderante), dal comportamento delle autorità procedenti (Cass. Civ. Sez. VI, 8.6.2016, n. 11841), ma sia il privato a dover provare di aver sofferto, nonostante l’intervenuta prescrizione del reato ed a causa della irragionevole durata del processo, un danno non patrimoniale (sotto R.G. 14839/2021 - Pagina nr. 5 di 9 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 14839/2021 Numero sezionale 865/2022 Numero di raccolta generale 17576/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 forma di effettività del patema d'animo da riparare). Dall'esame complessivo della norma richiamata emerge, cioè, chiaramente come essa disciplini non le condizioni per ottenere il ristoro per l'irragionevole durata del processo e, dunque, il fatto generatore del danno, ma solo l'onere probatorio che nei casi indicati è posto a carico del richiedente, dovendosi presumere altrimenti l'insussistenza del danno da ritardo”. Detto meccanismo presuntivo non può ritenersi automaticamente neutralizzato dalle previsioni di cui all’art. 2, commi 2-bis e 2-ter della medesima L. 89/2001, giacché appare evidente che se, al fine di superare la presunzione, fosse sufficiente allegare il mancato rispetto dei termini di cui ai commi testé citati, il meccanismo presuntivo medesimo risulterebbe palesemente inefficace e pleonastico. Per contro la previsione contestata opera proprio nei casi di superamento dei termini di durata massima del giudizio e, in considerazione del risultato favorevole che discende dalla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (evidentemente favorita dalla durata anomala del procedimento), viene a subordinare ad una specifica prova positiva -il cui onere grava sul ricorrente- non le condizioni per ottenere il ristoro per l'irragionevole durata del processo, bensì l'esistenza effettiva di un danno da irragionevole durata, escludendo quindi un automatismo tra durata del procedimento ed automatica affermazione della sussistenza di un patema d’animo. Nel caso in esame, non avendo il ricorrente neppure allegato circostanze la cui prova avrebbe consentito di vincere la presunzione di legge, la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro risulta corretta e meritevole di conferma, irrilevanti essendo -alla luce del mutato quadro normativo- le deduzioni circa l’omessa adozione di strategie difensive dilatorie. R.G. 14839/2021 - Pagina nr. 6 di 9 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 14839/2021 Numero sezionale 865/2022 Numero di raccolta generale 17576/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 4. Il ricorso incidentale è inammissibile. Il MINISTERO controricorrente spende cinque motivi per chiedere alla Corte di rivedere la propria giurisprudenza, pur nella consapevolezza dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità circa l'applicabilità del termine di sospensione feriale al termine di 6 mesi previsto dell'art. 4 della I. n. 89 del 2001. Come già osservato da questa Corte anche recentemente con Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20334 del 2021 -le cui considerazioni vengono qui reiterate- costituisce orientamento del tutto consolidato quello secondo il quale poiché fra i termini per i quali l'art. 1 della I. n. 742 del 1969 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorché l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della L. n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (ex plurimis Cass. Sez. 6-2, Sent. n. 5423 del 2016; Cass. Sez. 1, Sent. n. 5895 del 2009; Cass. Sez. 1, Sent. n. 2153 del 2010; Cass. Sez. 2, Ord. n. 14493 del 2018). In tali casi, quando il ricorso per cassazione non offra elementi tali da giustificare una modifica della giurisprudenza di legittimità, a cui la sentenza impugnata è conforme, deve procedersi con una pronuncia in rito e non nel merito ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. La norma da ultimo citata, infatti, nell'evocare un presupposto processuale, ha introdotto una griglia valutativa di ammissibilità, in luogo di quella anteriore costituita dal quesito di diritto. È stato inoltre R.G. 14839/2021 - Pagina nr. 7 di 9 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 14839/2021 Numero sezionale 865/2022 Numero di raccolta generale 17576/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 chiarito, che la condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., introdotta dall'art. 47 della legge 69 del 2009, non è integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, e laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l'orientamento contestato si fonda (Sez. 6 - 3, n. 3142 del 2011). Dunque, deve procedersi in tal senso ogni qualvolta gli argomenti offerti dal ricorrente non siano tali da determinare un superamento dell'orientamento consolidato. La funzione di filtro, infatti, consiste in ciò, che la Corte è esonerata — ex art. 360-bis - dall'esprimere compiutamente la sua adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente: è sufficiente che rilevi che la pronuncia impugnata si è adeguata alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la critica adeguatamente si tratta infatti di una "inammissibilità di merito (Sez. U. sent. n. 7155 del 2017). Nel caso in esame non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento consolidato circa l'applicabilità della sospensione feriale al termine per proporre il giudizio di equa riparazione ex art. 4 L. n. 89 del 2001 -considerata anche l’ampia reiterazione da parte del ricorrente incidentale di argomentazioni già in passato disattese- e pertanto, il ricorso incidentale del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. 5. La reciproca soccombenza giustifica la declaratoria d'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, rammentando che non pertiene a questa Corte la liquidazione dei compensi del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11677 del 16/06/2020 - Rv. R.G. 14839/2021 - Pagina nr. 8 di 9 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 14839/2021 Numero sezionale 865/2022 Numero di raccolta generale 17576/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 657953 – 01; Cass. [OSCURATO:PERSONA]. U, Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019 Cc. (dep. 12/02/2020) Rv. 277760 - 01). 6. Poiché il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato, risulta inapplicabile l'art. 13, comma 1- quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 26 aprile 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] R.G. 14839/2021 - Pagina nr. 9 di 9 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .