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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 30125/2022

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28767/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F . [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] ; -intimate - avverso la sentenza n. 8417/2021 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 13/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2021n. 28767 sez.

M2 -ud. 22-09 - 2022 -2-

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma che , nel definire il gravame avverso la sentenza del locale Giudice di Pace per cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 4 D.L. 119/2018, ha compensato tra le parti le spese di lite.

2. Agenzia delle Entrate e Riscossione e [OSCURATO:PERSONA] sono rimastiintimati.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91, 92, 100 e 615 c.p.c., art. 7 d. l gs n. 150 del 2011, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., dolendosi che il giudice di seconde cure avrebbe erroneamente compensato le spese di lite, in quanto, in base al principio della soccombenza virtuale, avrebbe dovuto ritenere fondata e sorretta da interesse l’opposizione proposta (avente ad oggetto cartella di cui si deduceva la presa di conoscenza per effetto di un estratto di ruolo) e, conseguentemente, avrebbe dovuto condannare le controparti a rifondere le spese di lite.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: La censura è inammissibile.

Il Tribunale non ha solamente ritenuto l’opposizione della Pani inammissibile in quanto non sorretta da interesse ad agire, poiché al momento della proposizione della domanda non pendeva né era minacciata Ric. 2021n. 28767 sez.

M2 -ud. 22-09 - 2022 -3- alcuna esecuzione in suo danno, ma ha ritenuto di compensare le spese di lite “in conseguenza della definizione ope legis della controversia”, ritenuto che la cartella in questione era stata oggetto di annullamento automatico ex art. 4 del d.l. 119 del 2018.

Orbene, questa Corte ritiene che la statuizione del Tribunale in punto di spese sia corretta, stante la riconducibilità della automatica estinzione del processo, conseguente l’annullamento delle cartelle ex d.l. n. 119 del 2018, alle eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018.

Infatti, questa Corte ha precisato che: «L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori» (Sez. 5 -, Ordinanza n. 15471 del 07/06/2019, Rv. 654397 -01).

3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4 Il ricorr ente non ha depositato memoria in replica alle conclusioni comunicate con la proposta.

5. La Corte dichiara inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. il ricorso.

Ric. 2021n. 28767 sez.

M2 -ud. 22-09 - 2022 -4-

6. Nulla sulle spese non essendoci altre parti costituite oltre allaricorrente.

7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28767/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F . [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] ; -intimate - avverso la sentenza n. 8417/2021 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 13/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2021n. 28767 sez. M2 -ud. 22-09 - 2022 -2- 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma che , nel definire il gravame avverso la sentenza del locale Giudice di Pace per cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 4 D.L. 119/2018, ha compensato tra le parti le spese di lite. 2. Agenzia delle Entrate e Riscossione e [OSCURATO:PERSONA] sono rimastiintimati. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91, 92, 100 e 615 c.p.c., art. 7 d. l gs n. 150 del 2011, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., dolendosi che il giudice di seconde cure avrebbe erroneamente compensato le spese di lite, in quanto, in base al principio della soccombenza virtuale, avrebbe dovuto ritenere fondata e sorretta da interesse l’opposizione proposta (avente ad oggetto cartella di cui si deduceva la presa di conoscenza per effetto di un estratto di ruolo) e, conseguentemente, avrebbe dovuto condannare le controparti a rifondere le spese di lite. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: La censura è inammissibile. Il Tribunale non ha solamente ritenuto l’opposizione della Pani inammissibile in quanto non sorretta da interesse ad agire, poiché al momento della proposizione della domanda non pendeva né era minacciata Ric. 2021n. 28767 sez. M2 -ud. 22-09 - 2022 -3- alcuna esecuzione in suo danno, ma ha ritenuto di compensare le spese di lite “in conseguenza della definizione ope legis della controversia”, ritenuto che la cartella in questione era stata oggetto di annullamento automatico ex art. 4 del d.l. 119 del 2018. Orbene, questa Corte ritiene che la statuizione del Tribunale in punto di spese sia corretta, stante la riconducibilità della automatica estinzione del processo, conseguente l’annullamento delle cartelle ex d.l. n. 119 del 2018, alle eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018. Infatti, questa Corte ha precisato che: «L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori» (Sez. 5 -, Ordinanza n. 15471 del 07/06/2019, Rv. 654397 -01). 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4 Il ricorr ente non ha depositato memoria in replica alle conclusioni comunicate con la proposta. 5. La Corte dichiara inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. il ricorso. Ric. 2021n. 28767 sez. M2 -ud. 22-09 - 2022 -4- 6. Nulla sulle spese non essendoci altre parti costituite oltre allaricorrente. 7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
Decreto Cassazione n. 30125/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris