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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 luglio 2026

Cassazione n. 33329/2026

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ato a Messina il 05/09/1979 avverso la sentenza in data 04/03/2026 della Corte di appello di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paolo A. M. Fiore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Messina, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 marzo 2026 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 17 luglio 2025, appellata da [OSCURATO:PERSONA], riqualificava giuridicamente il fatto addebitatogli ai sensi degli artt. 56 e 393, comma 1, cod. pen. e rideterminava la pena in mesi uno di reclusione, confermando nel resto e condannando l'imputato alla rifusione delle spese delgrado di giudizio in favore della parte civile.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo, che si riassume sinteticamente ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56 e 393 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di una minaccia penalmente rilevante.

Si argomenta che le frasi che il ricorrente avrebbe proferito verso la persona offesa, finalizzate a recuperare il denaro prestato, come riportate nel capo di imputazione, non integrerebbero una minaccia, ma una mera insistenza verbale, magari con tono alterato, ovvero disappunto.

Pertanto, non sarebbero idonee ad integrare il reato di cui all'addebito, neppure in forma tentata.

3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e hanno trasmesso requisitoria scritta il Procuratore generale e conclusioni scritte il difensore del ricorrente, concludendo entrambi come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Come è noto, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027-05).

Peraltro, il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Rv. 268404-01).

Inoltre, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua 2 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 luglio 2026 onsigliere est [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] p zzi 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a Messina il 05/09/1979 avverso la sentenza in data 04/03/2026 della Corte di appello di Messina visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paolo A. M. Fiore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Messina, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 marzo 2026 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 17 luglio 2025, appellata da [OSCURATO:PERSONA], riqualificava giuridicamente il fatto addebitatogli ai sensi degli artt. 56 e 393, comma 1, cod. pen. e rideterminava la pena in mesi uno di reclusione, confermando nel resto e condannando l'imputato alla rifusione delle spese delgrado di giudizio in favore della parte civile. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo, che si riassume sinteticamente ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56 e 393 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di una minaccia penalmente rilevante. Si argomenta che le frasi che il ricorrente avrebbe proferito verso la persona offesa, finalizzate a recuperare il denaro prestato, come riportate nel capo di imputazione, non integrerebbero una minaccia, ma una mera insistenza verbale, magari con tono alterato, ovvero disappunto. Pertanto, non sarebbero idonee ad integrare il reato di cui all'addebito, neppure in forma tentata. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e hanno trasmesso requisitoria scritta il Procuratore generale e conclusioni scritte il difensore del ricorrente, concludendo entrambi come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come è noto, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027-05). Peraltro, il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Rv. 268404-01). Inoltre, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua 2 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2026 onsigliere est [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] p zzi 4
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