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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21702/2023

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la seguente SENTENZA « sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Mini ero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conclus chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa a loro carico dal Tribunale di Modena per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] lamenta: I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 624-bis cod. pen.

Non si individuerebbero in atti i requisti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della ricorrenza della fattispecie del furto in abitazione.

Invero, nel luogo in cui è avvenuto il fatto (locali dello stabilimento della ditta "[OSCURATO:PERSONA]") si svolgono solo occasionalmente atti della vita privata della persona offesa.

L'occasionalità emerge chiaramente dal contenuto della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che tutti i dipendenti erano usciti dai locali per andare in mensa, mentre lui stesso, il padre e la sorella avevano deciso di trattenersi in altra zona della sede aziendale per il pranzo.

Nessun dato istruttorio indica che le persone offese avessero l'abitudine di pranzare all'interno dell'azienda.

II) Erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto.

I giudici sarebbero incorsi in errore nel ritenere insussistente l'ipotesi della desistenza volontaria. [OSCURATO:PERSONA] lamenta: I) Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della fattispecie del furto in abitazione.

La Corte d'appello di Bologna ha desunto la sussistenza dei requisiti della fattispecie in contestazione dalla circostanza che il «tentativo di furto è avvenuto nel momento in cui gli uffici della "[OSCURATO:PERSONA]" erano chiusi per la pausa pranzo ed era quindi prediligo l'accesso a terzi», aggiungendo che ' «in quell'intervallo di tempo i Garagnani si sono trattenuti all'interno degli uffici per consumare la pausa pranzo, manifestazione che rientra certamente nel concetto di svolgimento di una manifestazione privata". [OSCURATO:PERSONA] a quo ha operato una commistione tra il luogo in cui si sarebbe consumato il tentativo di furto e gli uffici privati dei proprietari della ditta, ignorando le risultanze istruttorie in base alle quali la porta antipanico fatta oggetto di forzatura era la porta principale dell'azienda, da cui accedeva un numero indeterminato di persone.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati quanto al motivo concernente la qualificazione giuridica del fatto.

Al fine di meglio chiarire gli aspetti che dovranno essere rivalutati in sede di rinvio occorre brevemente accennare alla ricostruzione della vicenda offerta dai giudici nelle sentenze di merito.

Il primo giudice ha così descritto i fatti:"nella pausa pranzo del 23/12/2014, ad ore 12.30 circa, Gara gnani Stefano, persona offesa in questa vicenda, mentre stava mangiando, unitamente alla sorella e al padre, all'interno degli uffici della propria ditta - la [OSCURATO:PERSONA], sita a [OSCURATO:PERSONA], in via Sacco e Vanzetti - sentiva sbattere la porta di ingresso.

Stupito di quanto accaduto, in quanto nessuno dei dipendenti sarebbe dovuto essere presente in ditta, si recava nei pressi dell'ingresso, ove poteva constatare la intervenuta forzatura della maniglia.

Avvertiti i famigliari, sarebbe fuoriuscito, insieme ad essi, al fine di valutare l'entità del danno patito che da quanto riferito, si sarebbe attestato tra i 500 e i 1000 euro.

Riferiva il Garagnani che, mentre si trovava davanti alla porta antipanico, vedeva uscire dal proprio cortile una [OSCURATO:PERSONA] scura, di cui riusciva ad annotare il numero di targa (MO A07628)".

La Corte di appello, investita della questione riguardante la qualificazione del fatto, ha osservato: "è provato che nel caso di specie il tentativo di furto è avvenuto nel momento in cui gli uffici della ditta [OSCURATO:PERSONA] erano chiusi per la pausa pranzo ed era quindi precluso l'accesso a terzi.

In quell'intervallo di tempo i Gara gnani si sono intrattenuti all'interno degli uffici per consumare la pausa pranzo, manifestazione che rientra certamente nel concetto di svolgimento di una manifestazione privata.

Inoltre consumare un pasto nell'orario di chiusura della ditta' proprio nell'intervallo della pausa-pranzo contempla un rapporto tra il luogo e le persone caratterizzato da una certa stabilità e non occasionalità, indipendentemente dall'accertamento in fatto circa la frequenza dei Gara gnani di consumare i pasti all'interno degli uffici, dato che ciò che rileva è l'apprezzabile durata dell'utilizzazione de/luogo in un orario della giornata del tutto compatibile con la fruizione di un pasto in modo riservato e in un momento di chiusura e quindi di non accessibilità de/luogo senza il consenso del titolare".2.

In base a consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod.pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgano non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez.

Un., n. 31345 del 23 marzo 2017, D'Amico, Rv. 270076).

Le Sezioni Unite, nella sentenza citata, hanno inteso confermare l'orientamento restrittivo che interpreta la disciplina dettata dall'art. 624-bis cod. pen. come estensibile ai luoghi di lavoro soltanto se essi abbiano le caratteristiche proprie dell'abitazione (accertamento questo riservato ai giudici di merito).

In base ai principi espressi potrà essere riconosciuto il carattere di privata dimora ai luoghi di lavoro se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento).

In altri termini, perché il furto avvenuto in un luogo di lavoro possa integrare gli estremi del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. è necessario che esso sia stato perpetrato in aree riservate nelle quali si svolgano in modo non occasionale manifestazioni della vita privati:3 (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale).

Di tali principi la Corte territoriale non ha fatto buon governo, pur avendo richiamato a supporto delle proprie conclusioni la pronuncia delle Sezioni Unite D'Amico.

Infatti, per come emerge dal passaggio motivazione sopra indicato, non risulta approfondito il tema decisivo riguardante le caratteristiche del luogo interessato dal tentativo di furto.

È invece priva di valore dirimente la circostanza che, al momento della commissione del reato, l'azienda fosse chiusa al pubblico.

Come hanno puntualizzato le Sezioni Unite nella più volte citata sentenza, "l'esigenza di maggior tutela dei luoghi destinati a privata dimora non viene meno solo perché il furto è commesso in orario notturno o diurno, in orario di apertura o di chiusura, oppure in presenza o in assenza di persone".

3. Le ulteriori ragioni di doglianza devono essere rigettate.

L'esclusione dell'ipotesi della desistenza volontaria è sorretta da conferente apparato argomentativo.

La Corte di merito ha posto in evidenza come le due imputate, introdottesi all'interno dell'azienda mediante forzatura della porta d'ingresso dei locali, si siano date alla fuga dopo avere rovistato inutilmente nei cassetti.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte la desistenza volontaria non è configurabile una volta che siano stati posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento (in termini Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435).

Quanto alla invocata attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., come ricordato dalla Corte di merito, la stessa risulta concedibile quando il danno cagionato alla vittima sia di entità irrisoria ed assolutamente trascurabile, anche in relazione alla capacità economica di questultinna.

Con motivazione scevra da vizi logici i giudici hanno ritenuto che il danno cagionato alla vittima in conseguenza della forzatura della porta non potesse essere considerato irrisorio (Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450:«La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res"»).

4. In ragione di quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto can rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.

I ricorsi sono rigettati nel resto.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica ex art. 624 bis c.p. anziché ex art. 624 c.p. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra esezione della Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA « sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Mini ero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conclus chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa a loro carico dal Tribunale di Modena per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] lamenta: I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 624-bis cod. pen. Non si individuerebbero in atti i requisti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della ricorrenza della fattispecie del furto in abitazione. Invero, nel luogo in cui è avvenuto il fatto (locali dello stabilimento della ditta "[OSCURATO:PERSONA]") si svolgono solo occasionalmente atti della vita privata della persona offesa. L'occasionalità emerge chiaramente dal contenuto della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che tutti i dipendenti erano usciti dai locali per andare in mensa, mentre lui stesso, il padre e la sorella avevano deciso di trattenersi in altra zona della sede aziendale per il pranzo. Nessun dato istruttorio indica che le persone offese avessero l'abitudine di pranzare all'interno dell'azienda. II) Erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto. I giudici sarebbero incorsi in errore nel ritenere insussistente l'ipotesi della desistenza volontaria. [OSCURATO:PERSONA] lamenta: I) Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della fattispecie del furto in abitazione. La Corte d'appello di Bologna ha desunto la sussistenza dei requisiti della fattispecie in contestazione dalla circostanza che il «tentativo di furto è avvenuto nel momento in cui gli uffici della "[OSCURATO:PERSONA]" erano chiusi per la pausa pranzo ed era quindi prediligo l'accesso a terzi», aggiungendo che ' «in quell'intervallo di tempo i Garagnani si sono trattenuti all'interno degli uffici per consumare la pausa pranzo, manifestazione che rientra certamente nel concetto di svolgimento di una manifestazione privata". [OSCURATO:PERSONA] a quo ha operato una commistione tra il luogo in cui si sarebbe consumato il tentativo di furto e gli uffici privati dei proprietari della ditta, ignorando le risultanze istruttorie in base alle quali la porta antipanico fatta oggetto di forzatura era la porta principale dell'azienda, da cui accedeva un numero indeterminato di persone. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati quanto al motivo concernente la qualificazione giuridica del fatto. Al fine di meglio chiarire gli aspetti che dovranno essere rivalutati in sede di rinvio occorre brevemente accennare alla ricostruzione della vicenda offerta dai giudici nelle sentenze di merito. Il primo giudice ha così descritto i fatti:"nella pausa pranzo del 23/12/2014, ad ore 12.30 circa, Gara gnani Stefano, persona offesa in questa vicenda, mentre stava mangiando, unitamente alla sorella e al padre, all'interno degli uffici della propria ditta - la [OSCURATO:PERSONA], sita a [OSCURATO:PERSONA], in via Sacco e Vanzetti - sentiva sbattere la porta di ingresso. Stupito di quanto accaduto, in quanto nessuno dei dipendenti sarebbe dovuto essere presente in ditta, si recava nei pressi dell'ingresso, ove poteva constatare la intervenuta forzatura della maniglia. Avvertiti i famigliari, sarebbe fuoriuscito, insieme ad essi, al fine di valutare l'entità del danno patito che da quanto riferito, si sarebbe attestato tra i 500 e i 1000 euro. Riferiva il Garagnani che, mentre si trovava davanti alla porta antipanico, vedeva uscire dal proprio cortile una [OSCURATO:PERSONA] scura, di cui riusciva ad annotare il numero di targa (MO A07628)". La Corte di appello, investita della questione riguardante la qualificazione del fatto, ha osservato: "è provato che nel caso di specie il tentativo di furto è avvenuto nel momento in cui gli uffici della ditta [OSCURATO:PERSONA] erano chiusi per la pausa pranzo ed era quindi precluso l'accesso a terzi. In quell'intervallo di tempo i Gara gnani si sono intrattenuti all'interno degli uffici per consumare la pausa pranzo, manifestazione che rientra certamente nel concetto di svolgimento di una manifestazione privata. Inoltre consumare un pasto nell'orario di chiusura della ditta' proprio nell'intervallo della pausa-pranzo contempla un rapporto tra il luogo e le persone caratterizzato da una certa stabilità e non occasionalità, indipendentemente dall'accertamento in fatto circa la frequenza dei Gara gnani di consumare i pasti all'interno degli uffici, dato che ciò che rileva è l'apprezzabile durata dell'utilizzazione de/luogo in un orario della giornata del tutto compatibile con la fruizione di un pasto in modo riservato e in un momento di chiusura e quindi di non accessibilità de/luogo senza il consenso del titolare".2. In base a consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod.pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgano non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. Un., n. 31345 del 23 marzo 2017, D'Amico, Rv. 270076). Le Sezioni Unite, nella sentenza citata, hanno inteso confermare l'orientamento restrittivo che interpreta la disciplina dettata dall'art. 624-bis cod. pen. come estensibile ai luoghi di lavoro soltanto se essi abbiano le caratteristiche proprie dell'abitazione (accertamento questo riservato ai giudici di merito). In base ai principi espressi potrà essere riconosciuto il carattere di privata dimora ai luoghi di lavoro se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento). In altri termini, perché il furto avvenuto in un luogo di lavoro possa integrare gli estremi del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. è necessario che esso sia stato perpetrato in aree riservate nelle quali si svolgano in modo non occasionale manifestazioni della vita privati:3 (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale). Di tali principi la Corte territoriale non ha fatto buon governo, pur avendo richiamato a supporto delle proprie conclusioni la pronuncia delle Sezioni Unite D'Amico. Infatti, per come emerge dal passaggio motivazione sopra indicato, non risulta approfondito il tema decisivo riguardante le caratteristiche del luogo interessato dal tentativo di furto. È invece priva di valore dirimente la circostanza che, al momento della commissione del reato, l'azienda fosse chiusa al pubblico. Come hanno puntualizzato le Sezioni Unite nella più volte citata sentenza, "l'esigenza di maggior tutela dei luoghi destinati a privata dimora non viene meno solo perché il furto è commesso in orario notturno o diurno, in orario di apertura o di chiusura, oppure in presenza o in assenza di persone". 3. Le ulteriori ragioni di doglianza devono essere rigettate. L'esclusione dell'ipotesi della desistenza volontaria è sorretta da conferente apparato argomentativo. La Corte di merito ha posto in evidenza come le due imputate, introdottesi all'interno dell'azienda mediante forzatura della porta d'ingresso dei locali, si siano date alla fuga dopo avere rovistato inutilmente nei cassetti. Secondo consolidato orientamento di questa Corte la desistenza volontaria non è configurabile una volta che siano stati posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento (in termini Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435). Quanto alla invocata attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., come ricordato dalla Corte di merito, la stessa risulta concedibile quando il danno cagionato alla vittima sia di entità irrisoria ed assolutamente trascurabile, anche in relazione alla capacità economica di questultinna. Con motivazione scevra da vizi logici i giudici hanno ritenuto che il danno cagionato alla vittima in conseguenza della forzatura della porta non potesse essere considerato irrisorio (Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450:«La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res"»). 4. In ragione di quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto can rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. I ricorsi sono rigettati nel resto. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica ex art. 624 bis c.p. anziché ex art. 624 c.p. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra esezione della Cort
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