Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32319/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

NZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], emessa dal Tribunale in composizione monocratica di Foggia in data 14.3.2023, alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 1.720 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Il ricorso è inammissibile perché prospetta motivi di ricorso riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Il ricorrente mostra di non confrontarsi con la sentenza in epigrafe impugnata: i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della moglie denunciante; in merito alla non configurabilità dell'uso personale della sostanza da parte dell'imputato hanno logicamente fatto riferimento al criterio della quantità complessiva di sostanza sequestrata suddivida in dosi singole, all'eterogeneità della stessa nonché alla presenza di materiale utile per il confezionamento dello stupefacente; con riguardo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., hanno escluso la tenuità dell'offesa sulla base degli elementi sopra indicati e della qualità di spacciatore professionale dell'imputato, alla luce delle precedenti condanne riportate.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio.

I giudici hanno congruamente motivato in merito alla negata concessione delle attenuanti generiche nonché in riferimento al riconoscimento della recidiva, riconoscendo nella quantità e nel tipo di sostanza, oggetto materiale del reato, gli elementi indicatori della maggior colpevolezza e della spiccata capacità a delinquere che giustificano l'applicazione dell'aggravante in esame.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P. P.Q.Mt) ¦ DEPOSI' [OSCURATO:PERSONA]-: L L Sezione VII Pi 31 AGO 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], emessa dal Tribunale in composizione monocratica di Foggia in data 14.3.2023, alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 1.720 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile perché prospetta motivi di ricorso riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il ricorrente mostra di non confrontarsi con la sentenza in epigrafe impugnata: i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della moglie denunciante; in merito alla non configurabilità dell'uso personale della sostanza da parte dell'imputato hanno logicamente fatto riferimento al criterio della quantità complessiva di sostanza sequestrata suddivida in dosi singole, all'eterogeneità della stessa nonché alla presenza di materiale utile per il confezionamento dello stupefacente; con riguardo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., hanno escluso la tenuità dell'offesa sulla base degli elementi sopra indicati e della qualità di spacciatore professionale dell'imputato, alla luce delle precedenti condanne riportate. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. I giudici hanno congruamente motivato in merito alla negata concessione delle attenuanti generiche nonché in riferimento al riconoscimento della recidiva, riconoscendo nella quantità e nel tipo di sostanza, oggetto materiale del reato, gli elementi indicatori della maggior colpevolezza e della spiccata capacità a delinquere che giustificano l'applicazione dell'aggravante in esame. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P. P.Q.Mt) ¦ DEPOSI' [OSCURATO:PERSONA]-: L L Sezione VII Pi 31 AGO 2026
Sentenza Cassazione n. 32319/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris