CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 48542/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Milano del 14.6.2019, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo lombardo, in data 25.1.2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] (unitamente ad altri) responsabile del delitto di cui all'art. 633 cod. pen. per avere invaso, al fine di occuparlo, un terreno con adiacente fabbricato sito in Milano e di proprietà di tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva di conseguenza condannato alla pena di giorni 20 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Mohamed lamentando: 2.1 mancanza di motivazione in relazione alla richiesta difensiva di declaratoria di particolare tenuità del fatto: rileva che la sentenza della Corte di Appello si è limitata ad evocare il carattere reiterativo delle argomentazioni sviluppate con il gravame ritenendo perciò legittimo il richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado; segnala che la motivazione "per relationem" non può tuttavia riguardare le questioni che erano state specificamente sollevate con l'atto di appello e che risultino, come quella relativa alla declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ontologicamente diverse da quelle legate alla responsabilità; sottolinea come perciò su quella quesitone la Corte non poteva richiamare la sentenza di primo grado ma motivare in maniera autonoma e specifica; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso; rileva, infatti, che la Corte ha congruamente motivato sulla responsabilità e che il ricorso è generico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'unica doglianza proposta in questa sede dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] riguarda il ritenuto difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla declaratoria di non punibilità del reato per particolare tenuità del fatto. 2. Va rilevato, in primo luogo, come nell'atto di appello il riferimento alla causa di non punibilità sia stato operato in maniera del tutto generica (cfr., pag. 4 dell'atto di impugnazione) e nel contesto del motivo concernente la responsabilità. La questione, perciò, è stata sollevata in maniera specifica soltanto in questa sede e, perciò, tardivamente (cfr., recentemente, Sez. 5 - , Sentenza n. 4835 del 27/10/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282773 - 01, in cui la Corte ha ribadito che la questione dell'applicabilità dell'art. 131bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità; conf., Sez. 2 - , Sentenza n. 21465 del 20/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275782 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6870 del 28/04/2016, Fontana, Rv. 269160 - 01). 3. Nel caso di specie, peraltro, la sentenza della Corte di Appello ha ricostruito la vicenda sottolineando la reiterazione delle condotte di cui si era reso -otagonista, in particolare, l'odierno ricorrente il quale già in data 24.9.2015 era stato trovato all'interno dell'area di proprietà del Cuocci avendo sostituito le serrature ed impedito la prosecuzione delle attività di sfratto ad opera dell'ufficiale giudiziario e che anche una volta che queste erano state completate, aveva nuovamente forzato il lucchetto del cancello con una leva di ferro (cfr., pag. 5 della sentenza di appello). Ecco, perciò, che la stessa descrizione delle condotte reiterate, caratterizzate anche da minacce alla persona offesa, e che per questa ragione hanno impedito ai giudici di merito di rinvenire elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta emblematica anche delle ragioni per le quali in alcun caso la Corte poteva considerare il fatto di particolare tenuità e perciò non punibile ai sensi dell'art. 131bis cod. pen.. Nessun dubbio, d'altra parte, che la motivazione circa la esclusione della causa di non punibilità appena menzionata possa essere implicita nelle considerazioni svolte dai giudici di merito in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio ovvero ai fini della mancata esclusione di determinate aggravanti o del mancato riconoscimento di attenuanti (cfr., in tal senso, Sez. 4 - , Sentenza n. 27595 del 11/05/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283420 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 15658 del 14/12/2018., D. Rv. 275635 - 02). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore del