CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2021
Cassazione n. 40352/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per evasione. 2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il motivo di ricorso in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.La Corte d'appello di Genova ha, infatti, bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali ha ritenuto che, stante la gravità della condotta tenuta dall'imputata evidenziata nella sentenza non poteva pervenirsi ad una sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 luglio 2021 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] Cr. olo DEPOSi 1A T A IN CAPqr--"