CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 11328/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Rovigo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il ottobre 2021 il Tribunale di Rovigo, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 7 settembre 2021 disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, avente ad oggetto, in via diretta ovvero per equivalente, la somma di euro 551.575,45 individuata quale profitto del reato contestato. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha osservato che il reato contestato doveva intendersi a condotta omissiva, e doveva quindi procedersi a verifica sulla legittimità del provvedimento di sequestro, tenendo altresì conto del fumus commissi delicti in tutti i suoi aspetti costitutivi. Andava perciò considerata la condotta di appropriazione dell'indagato, elemento da valutare come presupposto del reato. 2.2. Col secondo motivo, invocando contraddittorietà della motivazione e comunque la sua manifesta illogicità, il ricorrente ha lamentato di essere mero delegato ad operare sui conti correnti sequestrati, mentre la disponibilità degli stessi era in capo a soggetti terzi. Il riesame doveva essere accolto, come era accaduto per altro soggetto che aveva proposto analogo riesame riunito. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Per quanto riguarda il primo motivo di censura, è stato correttamente ricordato dal Tribunale del riesame che, in tema di reati tributari, l'accordo tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito, quantunque comporti la rimodulazione della sua scadenza, che viene scansionata nel tempo in corrispondenza ai termini delle singole rate, non esclude che, al verificarsi di detta scadenza senza la soddisfazione totale del debito, il reato resti comunque configurabile, in quanto la previsione di una causa sopravvenuta di non punibilità del fatto lascia immutata l'illiceità della condotta (cfr. Sez. 3, n. 16472 del 28/02/2020, Giardi, Rv. 279012). Al riguardo, infatti, il ricorrente nulla ha tra l'altro aggiunto circa l'evidenziata ripetuta decadenza dal beneficio del termine a fronte del mancato rispetto del piano di rateizzazione del debito tributario con l'Amministrazione finanziaria, e quindi di quanto comunque osservato dal Tribunale in merito all'avvenuta consumazione del reato contestato, certamente - e quantomeno - sotto il profilo della sussistenza dei requisiti della tutela cautelare. Invero, la causa di non punibilità dei reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 opera solo a seguito dell'integrale pagamento, anche rateale, dell'importo dovuto a titolo di debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, e non consegue al mero accordo intervenuto tra debitore e amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito e la rinnodulazione della sua scadenza (Sez. 3, n. 48375 del 13/07/2018, Preziosi, Rv. 274701). 4.2. In ordine infine al secondo motivo, trattasi di questione di fatto sollevata per la prima volta avanti a questo Giudice di legittimità, del tutto generica e senza alcun tipo di riscontro. Né appare esservi coincidenza con la linea difensiva dell'altro soggetto che aveva richiesto il riesame, il quale invece vantava diritto di credito su parte delle somme sulle quali era stato eseguito il sequestro. 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che neppure si confronta appieno con l'iter argomentativo della decisione, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso (cfr. ad es., Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611). 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma