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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28087/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, la Corte d'appello ha correttamente spiegato (cfr., pagg. 2 e 3) che le modalità di accensione (accoppiando i fili del blocchetto di accensione divelto) e la indisponibilità di documenti di circolazione lasciavano presumere l'origine ex delicto del bene, rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento; osservato che il secondo motivo, sulla recidiva, è manifestamente infondato giacché, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del riconoscimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla sussistenza dei presupposti, formale e sostanziale, della recidiva contestata, in particolare per la sussistenza di diverse condanne per rapine, reati contro il patrimonio, false identità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 1 lugl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, la Corte d'appello ha correttamente spiegato (cfr., pagg. 2 e 3) che le modalità di accensione (accoppiando i fili del blocchetto di accensione divelto) e la indisponibilità di documenti di circolazione lasciavano presumere l'origine ex delicto del bene, rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento; osservato che il secondo motivo, sulla recidiva, è manifestamente infondato giacché, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del riconoscimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla sussistenza dei presupposti, formale e sostanziale, della recidiva contestata, in particolare per la sussistenza di diverse condanne per rapine, reati contro il patrimonio, false identità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1 lugl
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