CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 luglio 2025
Cassazione n. 08017/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 settembre 2025, il Tribunale di Lecce ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., avverso l’ordinanza emessa in data 31 luglio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce che ha rigettato l’istanza di revoca del sequestro preventivo impeditivo, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 734 cod. pen.; 30, comma 1, in relazione all’art. 19, comma 3, lett. b), l. n. 394 del 1991; 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001; 181 del d.lgs. n. 42 del 2004; 1161 cod. nav. in relazione all’art. 55 cod. nav., avente ad oggetto le opere edilizie insistenti sull’area ricadente al foglio 12, particella 2221, in catasto del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l’indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. 2.1. Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione di legge, per inosservanza e falsa applicazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. Lamenta la difesa la manifesta illogicità della motivazione dell’impugnata ordinanza nella parte in cui è stato ritenuto che il ricorrente avesse modificato la destinazione d’uso e realizzato uno stabilimento balneare con cinque file di ombrelloni, poiché il Tribunale ha fatto erroneo riferimento ad un chiosco realizzato abusivamente su area demaniale e ad uno spianamento della stradina sterrata di accesso alla spiaggetta oggetto della sentenza di non luogo a procedere per tenuità del fatto emessa dal Tribunale di Lecce il 17/09/2024: in quest’ultima sentenza, infatti, era stata semplicemente contestata la movimentazione e spianamento con mezzi tecnici di una strada storica sottoposta a vincolo paesaggistico ed alla legge quadro sulle aree protette, nonché la realizzazione sulla superficie spianata di una struttura estesa 245 mq sulla quale erano collocati 37 ombrelloni e 74 sdraio. Deduce la difesa, in ordine alla contestata modifica dello stato dei luoghi, con “spianamento di sabbia trasportata appositamente con mezzi meccanici”, la mancanza di riscontri sia sullo spianamento del terreno, sia sull’utilizzo di mezzi meccanici. Aggiunge che solo rilevanti e permanenti trasformazioni del territorio necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire, mentre nel caso in esame si era trattato di un rastrellamento sul piano di giacitura di sabbia silicea finalizzata al ripascimento dell’arenile, senza una trasformazione in via permanente del suolo e senza una significativa alterazione della morfologia del territorio. Quanto al pericolo per il bene giuridico tutelato, la difesa precisa che lo spandimento di sabbia silicea finalizzato al ripascimento dell’arenile non aveva arrecato, né poteva farlo alcun pregiudizio di sorta, contribuendo al contrario alla tutela della naturalità del sito. Anche il posizionamento di ombrelloni e sdraio o di un telo di erba sintetica o di un frangivento non avevano determinato distruzione o deterioramento delle bellezze naturali. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 6, lett. e)-bis, e 10 d.P.R. n. 380 del 2001. Deduce la difesa che le opere sequestrate non potevano essere qualificate come edilizie, poiché non erano soggette alle autorizzazioni sostenute dal Pubblico ministero, alla luce del disposto dell’art. 6, lett. e)-bis, d.P.R. n. 380 del 2001 che prevede la realizzabilità, senza il preventivo rilascio di alcun titolo abilitativo, di opere stagionali dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, dunque amovibili e destinate a permanere per il limitato arco temporale della stagione estiva e non comportanti una permanente o durevole trasformazione urbanistica del territorio. 2.3. Con un terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione di legge, per inosservanza e falsa applicazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e manifesta illogicità con riferimento al presupposto del periculum. Lamenta la difesa che il Tribunale cautelare ha ritenuto sussistente il periculum a tempo, vale a dire sino al termine della stagione estiva, mentre, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte, l’attualità del pericolo deve essere valutata sia al momento dell’adozione della misura, sia durante la sua vigenza, imponendo un esame aggiornato e non meramente congetturale, sottolineando che sull’area sottoposta a misura era stata assentita la realizzazione di un chiosco bar ed accessori, che presuppone la frequentazione intensa, nel periodo estivo, di numerosi avventori. Aggiunge che il presupposto del periculum non può essere desunto dalla esistenza delle opere ultimate, ma è necessario dimostrare che la effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa ulteriormente deteriorare l’ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico. 3. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, con la quale si ribadisce che il Tribunale abbia fatto erroneo riferimento alle opere realizzate su area demaniale dai titolari del prospiciente lido “[OSCURATO:PERSONA]”, non a quelle ascritte al ricorrente, e che il rastrellamento sul piano di giacitura di sabbia silicea, finalizzata al ripascimento dell’arenile, non poteva considerarsi intervento comportante trasformazione in via permanente del suolo; ribadendo infine, quanto al periculum, che l’attualità dello stesso andava valutata sia al momento dell’adozione della misura, sia durante la sua vigenza, mentre il Tribunale, nel ritenere che il periculum permanesse per la stagione estiva, era incorso in un vizio logico, avendo pronunciato quando ormai la stagione estiva era cessata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. 1. Il ricorso è inammissibile perchè, a fronte di un appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., dunque quale terzo interessato, il ricorso per cassazione è stato proposto dal ricorrente in proprio e senza allegare procura speciale. 1.1. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte ribadito che, per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici, tra cui i terzi interessati, deve trovare applicazione la regola che l'art. 100 cod. proc. pen. prevede espressamente per la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale. Con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 33358 del 03/07/2024, Sgrò, non mass.; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, Fazzari, Rv. 273505), così come, a monte, incorre nell'inammissibilità l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (cfr. Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014, Pannunzio, Rv. 259847; Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Russo, Rv. 259174; Sez. 2, n. 31044 del 13/06/2013, Rv. 256839; Sez. 3, n. 23107 del 23/04/2013, Rv. 255445). 1.2. In secondo luogo, la legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale è attribuita, dall'art. 322 cod. proc. pen., all'imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Però, oltre alla legittimazione, deve sussistere l'interesse all'impugnazione, previsto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale requisito necessario per tutte le impugnazioni, anche quelle cautelari. In materia, è stato ormai superato l'indirizzo giurisprudenziale più risalente, secondo il quale, valorizzando la lettera dell'art. 322 cod. proc. pen. e il principio generale espresso dall'art. 568, comma 3, dello stesso codice, la persona sottoposta alle indagini nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo è legittimata a richiedere il riesame di detto provvedimento anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi, sia perché presupposto del sequestro preventivo è che la persona sottoposta alle indagini abbia un qualche potere di disposizione sulla cosa, sia perché i provvedimenti cautelari influenzano comunque il corso del procedimento penale (Sez. 2, n. 32977 del 14/06/2011, Rv. 251091; Sez. 4, n. 21724 del 20/04/2005, Rv. 231374; Sez. 6, n. 3366 del 28/09/1992, Rv. 192089). Infatti, a partire da Sez. 1, n. 7292 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 259412, è stato ripetutamente affermato il principio secondo il quale l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Rv. 263799; nello stesso senso, più di recente, tra le non massimate, Sez. 3, n. 38977 del 29/10/2025, Iuliano; Sez. 2, n. 34789 del 10/10/2025, Federici); affinché sia legittimato a proporre impugnazione, pertanto, l'indagato o l'imputato deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo cautelare, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante (Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014, Rv. 259601). Lo sviluppo interpretativo giurisprudenziale ha, invero, messo in evidenza che, nella valutazione della legittimazione al riesame reale, vengono anche in rilievo le norme generali in materia di impugnazione (in particolare gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.) che non possono ritenersi derogate dalle norme in tema di impugnazioni delle misure cautelari reali, che, indicando tre categorie di "legittimati" ("l'imputato..., la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione..."), individuano il genus di persone che avrebbero astratto interesse alla proposizione del riesame o dell'appello, trattandosi di categorie alternative - come indiziato dall'uso della congiunzione "e" - e non necessariamente sovrapponibili. Le norme sulle impugnazioni in generale, invece, disciplinano il diverso profilo dell'ammissibilità, postulando la necessità di un concreto interesse all'impugnazione, in assenza del quale l'impugnazione va dichiarata inammissibile. In altri termini, l'art. 322 cod. proc. pen. individua le categorie astrattamente legittimate all'impugnazione "reale", mentre gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. impongono un vaglio di ammissibilità fondato sulla verifica della concreta legittimazione in ragione della sussistenza di un interesse concreto e attuale. Ebbene, nel caso dell'impugnazione del sequestro preventivo è proprio la morfologia delle misure cautelari reali - che impongono un vincolo giuridico sul bene - a rendere indispensabile l'effetto di restituzione quale connotato essenziale ed imprescindibile dell'interesse ad impugnare (Sez. 3, n. 16352 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], cit.; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713). In tale contesto, dunque, la sussistenza dell'interesse ad impugnare non può presumersi dalla legittimazione ad impugnare: è infatti onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell'interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), cod. proc. pen. Nei procedimenti cautelari reali la sussistenza dell'interesse è strettamente collegata alla richiesta di restituzione del bene, sicché è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, oltre all'avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna. Ora, nel caso in esame, essendo l’impugnativa proposta nell’interesse della società proprietaria dei terreni sui quali sono state realizzate delle opere a servizio di una struttura ricettiva, quindi non abilitata a rientrare in possesso dei terreni, che sono nella disponibilità della società conduttrice, il gravame è proposto da soggetto carente di interesse a proporlo, sulla base dei principi sopra richiamati, essendo l'interesse tutelato dall'ordinamento, in materia di impugnazioni reali, volto alla reintegrazione patrimoniale di chi abbia subito l'imposizione del vincolo: anche in caso di accoglimento delle prospettazioni difensive, infatti, i beni andrebbero restituiti alla [OSCURATO:SOCIETA]. e non già alla [OSCURATO:SOCIETA]., con la conseguenza che manca l'interesse al gravame. La [OSCURATO:SOCIETA]., infatti, non avendo la disponibilità dei beni per averli affittati, non ha esposto alcun vantaggio che possa trarre in concreto dall’accoglimento dell’impugnazione. Nè vale in contrario sostenere la sussistenza dell’interesse a confutare il fumus del reato contestato al fine di disarticolarlo in sede di impugnazione cautelare, avendo questa Corte affermato che non è configurabile un interesse ad impugnare identificabile con quello volto ad ottenere una pronunzia favorevole in ordine all'insussistenza del "fumus commissi delicti", giacché questa non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito, stante l'autonomia del giudizio cautelare (Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, Paltrinieri, Rv. 270132). Ciò in quanto lo scopo cui tendono i procedimenti incidentali e gli incidenti cautelari in particolare è quello di assicurare una pregnante ed incisiva tutela dei diritti di libertà personale o reale attinti da un provvedimento giurisdizionale e non di porsi come incombenti diretti ad anticipare impropriamente la pronuncia di merito, tipica della fase cognitiva e perseguita, quale che sia l'esito del giudizio cautelare, esclusivamente dal procedimento principale. Né, infine, può indurre a diverse conclusioni la recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, assunta alla udienza del 25 settembre 2025, la cui informazione provvisoria n. 15 è nel senso che “la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione”, posto che, nel caso in esame, nessuna deduzione risulta formulata in tal senso. 2. Il ricorso è, in ogni caso, anche manifestamente infondato. Difformemente da quanto sostenuto nei primi due motivi di ricorso, congiuntamente trattati perché connessi, la motivazione resa dal provvedimento impugnato, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, non risulta affatto apparente, riproponendo il ricorso per cassazione gli stessi argomenti devoluti al Tribunale cautelare ed avendo quest’ultimo, adeguatamente e senza vizi logici, dato conto della avvenuta realizzazione di un illecito spianamento e livellamento del terreno con riporto di materiale inerte proveniente da altri luoghi nell’area brulla a ridosso della spiaggetta demaniale e la destinazione di quella porzione di suolo a stabilimento balneare, con ben cinque file di ombrelloni e sdraio - oltre alle difformità rispetto al permesso di costruire consistenti nel diverso posizionamento dei serbatoi fuori terra, nella recinzione incannucciata e nel solarium in area paesaggistica e in contrasto con le norme del PUG -, tutto, ciò in difformità dai titoli acquisiti, che non prevedevano la realizzazione di uno stabilimento balneare: l’autorizzazione della capitaneria di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] riguardava la realizzazione su suolo privato, e non sul demanio, di una pedana in legno, con tavolini ed ombrelloni, e di un chiosco-bar a servizio della struttura ricettiva [OSCURATO:PERSONA]; il permesso di costruire del 24/06/2024 riguardava l’installazione di un chiosco-bar, con servizi igienici, pedana e staccionata in legno, con la prescrizione del divieto di svolgere attività di noleggio di attrezzature balneari, di eseguire scavi, riporti, livellamenti o spianamenti. Spiega, quindi, il Tribunale che l’attività descritta, vale a dire la gestione e l’esercizio di uno stabilimento balneare, realizzata attraverso opere difformi dai titoli acquisiti (che non prevedevano livellamenti o spianamenti del terreno, né l’esercizio di attività di noleggio di attrezzature balneari), era stata svolta appunto senza le necessarie autorizzazioni e senza il nulla osta paesaggistico, ed anzi in difformità rispetto ad essi, prescrivendo il permesso di costruire espressamente il divieto di attività di scavo, riporto, livellamento e spianamento. Né potendo sostenersi che lo spandimento di sabbia silicea finalizzato al ripascimento dell’arenile avesse valorizzato l’ambiente, trattandosi di sabbia non autoctona e, comunque, di attività arbitraria posta in essere da privati, senza alcuna preventiva valutazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. Né ancora era stata autorizzata l’installazione di ombrelloni e sdraio, trattandosi di occupazione abusiva di area demaniale, oltre che di attività funzionale all’esercizio di uno stabilimento balneare, non consentita ed in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici. Priva di fondamento è pertanto la critica del mancato confronto con le obiezioni difensive, che, nel contestare l’avvenuta attività di spianamento e di livellamento, investono un aspetto fattuale, rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed accertato sulla base di documentazione fotografica; per contro, le censure mosse non si confrontano con il dato dirimente della accertata realizzazione di uno stabilimento balneare, senza essere in possesso dei titoli abitativi. 3. Anche la doglianza contenuta nel terzo motivo di ricorso ed incentrata sulla assenza del periculum in mora è manifestamente infondata. Il Tribunale ha ritenuto che la giustificazione adottata dal GIP, che aveva sottolineato come il pericolo che la libera disponibilità dell’area e delle strutture potesse aggravare o protrarre le conseguenze dei reati, in quanto avrebbe permesso la prosecuzione dello svolgimento di attività balneare non consentita, anche su area demaniale, consentiva di ritenere sussistente il periculum in mora e non fosse scalfita dagli argomenti difensivi, tenuto conto che l’afflusso di persone avrebbe compromesso ulteriormente la natura del luogo. L'ordinanza impugnata appare sul punto logicamente argomentata, facendo riferimento al pericolo di prosecuzione della condotta vietata e di aggravamento delle conseguenze della stessa ed espresso richiamo alla stagione estiva. Il passaggio motivazionale dell'ordinanza impugnata va, allora, interpretato alla luce dell'ampia descrizione dell'opera illegalmente posta in essere, finalizzata ad un’attività stagionale, sul presupposto cioè che, all’esito della stagione estiva, sarebbero state rimosse le strutture, rimarcando in ogni caso la persistenza del pericolo sino al ripristino del sito nelle sue caratteristiche originarie, antecedenti allo spianamento e al livellamento con riporto di materiale non autoctono, sottolineandone la difficoltà, in ragione della irreversibile commistione fra la risetta, la sabbia silicea e lo strato preesistente di terreno. Del resto, il sequestro preventivo può essere disposto al fine di impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato, pur quando, vertendosi in materia di reati concernenti la tutela del territorio, sia cessata la condotta criminosa, dal momento che perdurano comunque gli effetti lesivi dell'equilibrio urbanistico ed ambientale (cfr., in motivazione, Sez. 3, n. 2384 del 10/10/2024, dep. 2025, Martucci, Rv. 287337). 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la f