CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 22345/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24181/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] isola F4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, -intimato- avverso il [OSCURATO:PERSONA] d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.50486/2021depositato i l 28/04/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Corte d'Appello di Roma ed a carico del Ministero della Giustizia l'indennizzo per equa riparazione per l'eccessiva durata del giudizio presupposto di equa riparazione ex art. 3 L. 24.3.2001 n. 89 promosso davanti alla Corte d'Appello di Roma il 14.7.2012, conclusosi col decreto del 17.10.2017 (durato 5 anni 3 mesi e 3 giorni) e per l'eccessiva durata del connesso giudizio di ottemperanza svoltosi davanti al TAR del Lazio, iniziato il 4.9.2019 e terminato con la sentenza del 14.2.2020 (durato 5 mesi e 10 giorni), con una durata complessiva di 5 anni, 8 mesi e 13 giorni, superiore a quella massima prevista dalla legge, dalla giurisprudenza comunitaria, costituzionale e di legittimità, che si sosteneva essere di un anno (comprensivo del giudizio di cognizione ex art. 3 L. 24.3.2001 n. 89 e del giudizio di ottemperanza), indennizzo richiesto nella misura di giustizia, con interessi legali dal deposito del ricorso al saldo e con distrazione delle spese a favore del legale antistatario. La Corte d'Appello di Roma in composizione monocratica con decreto del 3.3.2021 n. 299, in accoglimento parziale del ricorso, ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] dell'indennizzo di €1.000,00 oltre interessi legali dalla domanda (25.11.2020), nonché delle spese processuali, liquidate in € 627,00 (€ 27,00 per spese ed € 600,00 per compensi), oltre IVA al 22%, C.A. al 4% e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore dei legali antistatari, avv. [OSCURATO:PERSONA] ed avv. [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale decreto proponeva opposizione ex art. 5 ter L.24.3.2001 n. 89 alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificato al Ministero della Giustizia il 2.4.2021 facendo valere tre motivi. La Corte d'Appello di Roma col decreto collegiale n.847/2022 del 28.4.2022 accoglieva il primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il Ministero della Giustizia, rimasto contumace, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] del superiore indennizzo di € 1.600,00 oltre interessi legali dalla domanda (25.11.2020) ed al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.354,00, di cui € 54,00 per esborsi del giudizio monitorio e di quello di opposizione, € 1.300,00 per compensi di entrambi i giudizi (€ 131,50 per il monitorio ed €1.168,50 per l'opposizione comprensivo dell'aumento del 30% ex art. 4 del D.M. 10.3.2014 n. 55), oltre IVA, C.A. e rimborso spese generali, con distrazione per entrambi i gradi in favore del legale antistatario, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Veniva così stabilito che il procedimento di equa riparazione presupposto, iniziato da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], si era concluso il 17.10.2017, con una durata di 5 anni, 3 mesi e 3 giorni, che il giudizio di ottemperanza intrapreso il 4.9.2019 si era concluso il 14.2.2020, con una durata di 5 mesi e 10 giorni, per una durata unitaria del giudizio presupposto di 5 anni, 8 mesi e 13 giorni, sicché detraendo la durata ragionevole determinata in un anno e 6 mesi (Cass. n. 23249/2017 e CEDU causa Bozza contro Italia 14.9.2017), residuava una durata irragionevole di 4 anni, 2 mesi e 13 giorni, arrotondati a quattro anni, con liquidazione di un indennizzo di € 1.600,00 (moltiplicatore annuo di € 400,00). Avverso detto decreto ha proposto ricorso alla Suprema Corte notificato il 20.10.2022 al Ministero della [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a nove motivi, mentre il Ministero della Giustizia é rimasto intimato. La ricorrente ha depositato memoria difensiva. La causa, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Col primo motivo la ricorrente lamenta in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 5 ter della L. 24.3.2001 n. 89, 91, 112, 329, 333, 334, 336 e 342 c.p.c., 3 e 111 della Costituzione, 6 paragrafo 1 della Convenzione EDU e 47 comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea per avere la Corte d'Appello di Roma violato il principio espansivo interno della decisione riformata ed il divieto di reformatio in peius del decreto ingiuntivo opposto, in quanto benché la Gargiulo nell'atto di opposizione avesse chiesto di condannare il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali del giudizio monitorio come già liquidate, o nella diversa misura di giustizia ma nel rispetto del divieto della reformatio in peius, e benché nel decreto ingiuntivo fossero stati liquidati in suo favore i compensi per la fase monitoria in € 600,00 oltre accessori, pur avendo accolto l'opposizione riconoscendo un maggiore indennizzo e pur avendo correttamente applicato il principio dell'esito finale della lite, ha liquidato per i compensi della fase monitoria la somma di € 131,50 oltre accessori anziché di € 600,00 oltre accessori. Il primo motivo di ricorso é infondato, in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte l'opposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, per cui non trattandosi di un diverso grado di giudizio rispetto alla pregressa fase monitoria, non opera il divieto della reformatio in peius (vedi in tal senso Cass. ord. 4.5.2023 n. 11665; Cass. ord. 26.5.2020 n. 9728) e la pronuncia sulle spese del giudizio unitario costituito da quello monitorio e dal giudizio di opposizione dipende dall'esito di quest'ultimo. Col secondo motivo la ricorrente lamenta l'anomalia motivazionale e la mancanza di motivazione ex artt. 132 comma 2 n. 4) c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 della Costituzione in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio in quanto la Corte d'Appello di Roma per la liquidazione dei compensi del procedimento monitorio, liquidati in € 131,50, non ha indicato espressamente i parametri professionali utilizzati, la tabella utilizzata, lo scaglione di valore della causa utilizzato, i valori applicati (medi, minimi, massimi), le specifiche attività ritenute espletate, le voci della tabella per le fasi in concreto liquidate. Col terzo motivo la ricorrente lamenta in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione in relazione ai compensi liquidati per il procedimento monitorio degli articoli 91 c.p.c., 2233 comma 2 cod. civ., 24 comma 1 della L.13.6.1942 n. 794, 13 comma 6 della L. 31.12.2012 n. 247, 2 comma 1.4 D.M. 10.3.2014 n. 55 e tabella 8 D.M. 10.3.2014 n.55 in quanto la Corte d'Appello di Roma non avrebbe dovuto provvedere a liquidare i compensi per la fase monitoria con un mero arrotondamento discrezionale dei compensi liquidati per il giudizio di opposizione (importo di € 1.168,50 arrotondato ad €1.300,00), arrotondamento di importo addirittura inferiore ai minimi tariffari, dovendo applicare separatamente per la fase monitoria le voci della tabella 8 rapportate al valore del disputatum, determinabili in € 450,00 ed aumentabili fino ad € 810,00. A dire della ricorrente, la Corte d’Appello ha anche liquidato un importo per compensi di gran lunga inferiore a quello risultante “sia da un valore prossimo a quello medio tra i valori massimi e medi, sia dal valore medio che comunque di regola avrebbe dovuto applicare”. Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto concernenti entrambi la liquidazione dei compensi della fase monitoria. In ordine al vizio di anomalia motivazionale o mancanza di motivazione questa Corte a sezioni unite ha chiarito che, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (vedi Cass. 3.5.2023 n. 11532; Cass. sez. un. n. 8053/2014). Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste. La Corte d'Appello, infatti, ha tenuto conto della necessità di effettuare una valutazione unitaria della fase monitoria e del giudizio di opposizione, di applicare la tabella 12 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato, vigente all'epoca della decisione sull'opposizione, ha individuato le singole attività svolte dai legali di parte opponente, tenendo conto dell'esito del giudizio, della natura e della modesta difficoltà del procedimento, di carattere seriale, nonché del ridotto valore della causa, ha altresì applicato l'aumento del 30% ex art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 37/2018 per il collegamento ipertestuale dell'opposizione telematica, e dopo avere determinato il compenso dovuto per l'opposizione in € 1.168,50, l'ha aumentato ad € 1.300,00 oltre accessori per tener conto anche dei compensi della fase monitoria, non essendo tenuto ad effettuare per tale fase una separata liquidazione. Non sono del resto autonomamente invocabili i limiti tabellari della tabella 8 relativa alla fase monitoria quando per via dell'opposizione sia poi stato realizzato il contraddittorio differito tra le parti, dovendosi procedere ad una liquidazione unitaria ed omnicomprensiva all'esito dell'opposizione per la fase monitoria e per il giudizio di opposizione (vedi Cass. n. 26851/2016). Inoltre, in tema di liquidazione di spese processuauali, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo(cfr. tra le tante, Cass. ord. 19989/2021; cass. ord. n. 89/2021). Col quarto motivo la ricorrente lamenta in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per la mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto il decreto impugnato non ha provveduto sulla domanda di maggiorazione del 30% dei compensi del procedimento monitorio per la redazione degli atti con collegamenti ipertestuali prevista dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 10.3.2014 n.55. Col quinto motivo, sempre per la mancata maggiorazione dei compensi della fase monitoria per il collegamento ipertestuale, la ricorrente lamenta anche in relazione all'art. 360 comma primo n.4) c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 132 comma 2 n. 4) c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 della Costituzione, questa volta riferendosi ad anomalia motivazionale del decreto impugnato. Col sesto motivo, sempre per la mancata maggiorazione dei compensi della fase monitoria per il collegamento ipertestuale, la ricorrente, lamenta in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 13 comma 6 della L. 31.12.2012 n. 247 e 4 comma 1 bis del D.M. 10.3.2014 n.55, che regolano tale maggiorazione eventuale dei compensi. Il quarto, quinto e sesto motivo, esaminabili congiuntamente perché tutti inerenti al mancato riconoscimento della maggiorazione del 30% dei compensi liquidati per la fase monitoria ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 10.3.2014 n. 55, sono infondati, in quanto a seguito dell'opposizione si procede ad una liquidazione unitaria dei compensi per le due fasi e nel decreto impugnato é stata riconosciuta la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 10.3.2014 n. 55 nell'ambito della liquidazione dei compensi all'esito dell'opposizione, non potendosi quindi invocare una maggiorazione separata per la fase monitoria come se la stessa non fosse poi sfociata nel giudizio di opposizione. La maggiorazione fino al 30% del compenso per il collegamento ipertestuale é peraltro rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non é obbligatoria (vedi Cass. ord. 3.5.2023 n.11524; Cass. ord. 14.2.2023 n. 727), e nella specie la Corte d'Appello di Roma, tenendo conto dell'unitarietà della procedura tra fase monitoria e di opposizione e della serialità della causa, ha legittimamente ritenuto di applicare la maggiorazione solo per le voci dei compensi del giudizio di opposizione a struttura più complessa e non per la fase monitoria, tanto più che il decreto ingiuntivo era stato revocato, né tale valutazione di merito può ritenersi sindacabile in Cassazione. Col settimo motivo la ricorrente lamenta in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 c.p.c., 2233 comma 2 cod. civ., 24 comma 1 della L.13.6.1942 n. 794, 13 comma 6 della L. 31.12.2012 n. 247, 2 comma 1.4 del D.M. 10.3.2014 n. 55 e della tabella 12 del D.M. 10.3.2014 n. 55, sostenendo che la Corte d'Appello di Roma, tenuto conto dell'importo riconosciuto di € 1.600,00 e della tariffa 12 applicabile avrebbe dovuto liquidare nel giudizio di opposizione per compensi in base allo scaglione per le cause da € 1.100,00 ad €5.200,00 ed alla tariffa forense del D.M. 10.3.2014 n. 55, come modificata dal D.M. 8.3.2018 n. 37, vigente all'epoca, l'importo medio di € 2.775,00 (€ 510,00 per fase di studio, € 510,00 per fase introduttiva, € 945,00 per fase di trattazione ed € 810,00 per fase decisionale) e maggiorare poi tale importo del 30% per il collegamento ipertestuale, o almeno l'importo minimo tabellare di €1.198,50 con la suddetta maggiorazione, e non l'inferiore importo di €1.168,50 arrotondato ad € 1.300,00 per la fase monitoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% con distrazione a favore del legale antistatario avv.[OSCURATO:PERSONA]. Tale motivo é fondato, in quanto nel decreto impugnato é stata correttamente utilizzata la tariffa 12 allegata al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, vigente all'epoca dell'esaurimento dell'attività difensiva del grado, con l'applicazione delle riduzioni consentite del 70% per la sola fase istruttoria e del 50% per le altre fasi, tenendo conto della natura della causa (giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per equa riparazione dovuta per eccessiva durata di precedente giudizio di equa riparazione), della modesta difficoltà del procedimento, di carattere seriale e privo di particolari questioni di fatto e di diritto, motivazioni che pur sintetiche, giustificavano la riduzione, e l'importo é stato aumentato del 30% per il collegamento ipertestuale, ma erroneamente non é stato applicato lo scaglione per le cause di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00, come dovuto per il riconoscimento di un indennizzo per equa riparazione di € 1.600,00, pervenendosi così alla liquidazione di €1.168,50 arrotondato ad € 1.300,00 per la fase monitoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, importo inferiore al minimo tabellare dello scaglione di competenza, che era pari ad €1.198,50 (€ 255,00 per fase di studio, € 255,00 per fase introduttiva, € 283,50 per fase di trattazione ed € 405,00 per fase decisionale), da maggiorare del 30% per il collegamento ipertestuale, ossia ad € 1.558,05, da incrementare per i compensi dovuti per la fase monitoria, liquidati in € 131,50. Con l'ottavo motivo la ricorrente lamenta in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 132 comma 2 n. 4) c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 della Costituzione per mancanza di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico in relazione alla liquidazione e quantificazione degli esborsi del procedimento monitorio e del giudizio di opposizione, che sono stati liquidati nell'importo di soli € 54,00 per la fase monitoria e di opposizione ancorché fosse stata presentata una nota specifica per il procedimento monitorio per € 28,00 (€ 27,00 per marca iscrizione a ruolo ed € 1,00 per commissione bancaria per pagamento telematico) ed una nota spese analitica per la fase di opposizione per complessivi € 685,03 (di cui € 27,00 per marca iscrizione a ruolo, € 1,00 per commissione bancaria per pagamento telematico, € 185,01 per indennità di trasferta ex artt. 11 e 27 del D.M. 55/2014 per la prima udienza, € 185,01 per richiesta copia esecutiva, € 185,01 per ritiro copie esecutive, € 100,00 per spese vive diverse da quelle documentate e da quelle generali con richiamo a Cass. sez. un.27.11.2019 n. 31030 ed € 2,00 per marca da bollo da applicare sulla fattura per importi non soggetti ad IVA uguali o superiori ad € 77,47) senza alcuna motivazione giustificativa del mancato riconoscimento del rimborso delle voci di spesa indicate nelle note spese e documentate. Col nono ed ultimo motivo la ricorrente lamenta in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione sempre in relazione alla liquidazione e quantificazione degli esborsi del procedimento monitorio e di opposizione degli articoli 91 c.p.c., 13 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642, 30 comma 1 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, 13 commi 6 e 10 L.31.12.2012 n. 247, 2 comma 2 del D.M. 10.3.2014 n. 55, 221 comma 3 del D.L. 19.5.2020 n. 34, convertito nella L. 17.7.2020 n. 77, 1 comma 1 del D.L. 25.3.2020 n. 19, 23 comma 1 del D.L. 28.10.2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18.12.2020 n. 176 e 1 comma 1 del D.L. 14.1.2021 n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 12.3.2021 n. 29. L'ottavo ed il nono motivo, esaminabili congiuntamente, in quanto entrambi attinenti al mancato rimborso delle spese processuali analiticamente riportate nelle note spese della fase monitoria e del giudizio di opposizione, ed alla mancata esplicitazione delle ragioni per le quali tutte le spese elencate diverse dal pagamento delle marche di iscrizione a ruolo della causa in fase monitoria e poi di opposizione per complessivi € 54,00 non sono state riconosciute, vanno esaminati congiuntamente e sono fondati. La giurisprudenza della Suprema Corte é consolidata nel ritenere che, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire alla parte, attraverso il sindacato di legittimità, di individuare e denunciare in modo specifico le eventuali violazioni di legge (vedi Cass. ord. 6.4.2023 n. 9460; Cass.26.10.2021 n.30087; Cass. 14.10.2021 n. 28081; Cass.n. 3419/1980; Cass. n.3001/1972), mentre nel caso di specie l'impugnato decreto si é limitato, quanto alle spese vive, a fare riferimento agli esborsi documentati per €54,00 senza menzionare le note spese per la fase monitoria e per il giudizio di opposizione depositate dalla difesa della Gargiulo, e soprattutto senza indicare le ragioni per le quali le voci diverse dal pagamento delle marche d'iscrizione a ruolo della causa nelle due fasi riportate in quelle note spese non sono state riconosciute dovute. All'accoglimento del settimo, ottavo e nono motivo segue la cassazione dell'impugnato decreto con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che provvederà in relazione ai motivi acco