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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02795/2023

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ORDINANZA sul ricorso 6179/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Prefetti n. 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso - ricorrenti - contro Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso - controricorrente - avverso la sentenza n. 1014/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 21/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza 1014/2016 depositata il 21.10.2016 la Corte d'Appello di Lecce, definendo il contenzioso arbitrale insorto tra gli architetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in merito al compenso reclamato dai primi per la redazione di un progetto finanziato dal Ministero dell'Interno e diretto alla realizzazione di un centro per la diffusione della legalità, non andato a buon fine per l'indisponibilità dell'immobile che avrebbe dovuto esserne sede, ha accolto l'impugnazione del Comune avverso il lodo arbitrale di accoglimento della domanda attorea e, dichiaratane perciò la nullità in sede rescindente, ha respinto detta domanda in sede rescissoria.

Onde motivare il proprio deliberato, il giudice distrettuale, richiamate le regole di censurabilità in sede di legittimità dell'errore ermeneutico e ricordato che in questo ambito compete al giudice dell'impugnazione del lodo la qualificazione giuridica della clausola, ha divisato, nella clausola figurante all'art. 6 della convenzione di incarico, secondo cui il compenso sarebbe stato corrisposto "solo dopo l'accredito della somma da parte del Ministero dell'Interno", la sussistenza non già di un termine - come ritenuto nel lodo -, ma come già affermato dalle SS.UU. di questa Corte con sentenza 26657/2014, una condizione potestativa mista, il cui mancato avveramento preclude l'azionabilità del rivendicato credito professionale.

RG 6179/17 Pulli-Comune di [OSCURATO:PERSONA] la cassazione di detta sentenza i soccombenti si affidano a tre motivi di ricorso, illustrati pure con memoria, ai quali resiste il Comune con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

2. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti imputano alla decisione impugnata la violazione dell'art. 829 cod. proc. civ. e, segnatamente, dei limiti entro cui è esercitabile il sindacato di legittimità affidato al giudice dell'impugnazione in materia di interpretazione del contratto.

Più in dettaglio si sostiene che la Corte d'Appello, senza spendere minimamente una parola sul ragionamento seguito dagli arbitri per ritenere che nella previsione convenzionale fosse riconoscibile un termine, ha fatto malgoverno dei principi regolanti la materia poiché nel divisare la sussistenza nella specie di una condizione potestativa mista avrebbe emesso una decisione di merito, che, attraverso un'interpretazione soggettiva del contratto, si è risolta in una interpretazione della volontà delle parti piuttosto che in una valutazione dell'uso dei canoni ermeneutici da parte del collegio arbitrale.

3. Il motivo è infondato.

Come è noto secondo un comune adagio invalso nella giurisprudenza di questa Corte in tema di interpretazione del contratto l'accertamento dell'accordo delle parti si traduce in un'indagine di fatto affidata al giudice di merito e, quindi, nell'ipotesi di arbitrato, agli arbitri, e tale accertamento è censurabile in sede di legittimità, quale è quello esercitato, nella fase rescindente, dal giudice dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale ex art. 829 cod. proc. civ., soltanto nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri per giungere ad attribuire al contratto un determinato contenuto e 'pure RG 6179/17 Pulii-Comune di [OSCURATO:PERSONA].

C per violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. (Cass., Sez.

I, 8/04/2011, n. 8049; Cass., Sez.

I, 7/02/2007, n. 2717; Cass., Sez.

I, 22/09/2000, n. 12550).

E d'altro canto parimenti noto che l'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ., non dà luogo ad un giudizio di appello che abiliti in ogni caso il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto "iudicium rescindens", consistente nell'accertare se sussista o meno taluna delle nullità previste dalla norma citata come conseguenza di errori "in procedendo" o "in iudicando", con la conseguenza che solo in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dello art. 830 cod. proc. civ., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo "iudicium rescissorium" (Cass., Sez.

I, 11/06/2004, n. 11091; Cass., Sez.

I, 9/05/2000, n. 5857; Cass., Sez.

I, 23/01/1984. n. 540).

4. Poste queste chiare coordinate di principio, vien facile osservare che la Corte d'Appello, allorché ha ritenuto di decretare la nullità del lodo, si è esattamente attenuta ad esse sindacando, per l'appunto, la legittimità del lodo sotto il profilo del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e della coerenza logica del relativo ragionamento nel rispetto della funzione che è propria della fase rescindente del giudizio di impugnazione che ha luogo davanti a sé, essendo essa preordinata a rendere possibile, nei limiti, ben'inteso, della devoluzione consentita dalla natura di mezzo di impugnazione a critica vincolata tipica del giudizio innescato ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ., il controllo sulla logicità e sulla correttezza giuridica delle determinazioni adottate degli arbitri.

Se, dunque, si traguarda la decisione impugnata alla stregua della struttura bifasica propria del procedimento di impugnazione non si fatica a riconoscere che il RG 6179/17 Pulli-Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ragionamento decisorio sviluppato dalla Corte d'Appello, onde pervenire a dichiarare la nullità del lodo e procedere così alla qualificazione giuridica della clausola iscritta in convenzione - che per i ricorrenti è ragione per denunciare lo sconfinamento nel "merito" della pronuncia impugnata -, passa primariamente per il vaglio di legittimità che ha luogo nella fase rescindente e si giustifica proprio in funzione del compito a cui in quella fase è chiamato il giudice dell'impugnazione.

E' certo vero, in altre parole, che quando la Corte d'Appello afferma che «in questo ambito compete altresì al giudice dell'impugnazione del lodo la qualificazione giuridica della clausola» e correlativamente si interroghi «se, nella specie, la clausola in discorso racchiude un termine, come sostenuto nel [OSCURATO:PERSONA], o una condizione», pronunci in fase rescissoria ed emetta così una decisione di merito, ma ciò fa solo in quanto abbia potuto previamente rescindere la pronuncia arbitrale perché adottata in violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale o perché inficiata da un vizio logico, una pronuncia di tal fatta potendo infatti giustificarsi solo una volta che la lettura arbitrale dela clausola non superi il varco di legittimità che si apre in coincidenza con la fase rescindente.

Ed allora, così ricostruito il quadro d'assieme che assicura la tenuta concettuale della decisione impugnata, è chiaro che la contestazione oggetto di esternazione con il motivo va incontro ad un duplice limite quando se ne saggi la consistenza cassatoria: da un lato, essa non si accorda con la struttura procedimentale del giudizio di impugnazione del lodo e sviluppa, afferendo ad una statuizione di merito, che può essere pronunciata solo in sede rescissoria una censura intesa a confutare un tipico apprezzamento di fatto quale è quello che si riflette nell'interpretazione di una clausola contrattuale; dall'altro, incorrendo nel medesimo vizio, non aggredisce la ratio decisoria RG 6179/17 Pulli-Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.implicitamente sottesa alla pronuncia di merito adottata dalla Corte d'Appello perché, ove si fosse inteso contestare il sindacato di legittimità esperito dal decidente in sede rescindente, la censura non avrebbe dovuto essere motivata sul presupposto che la Corte d'Appello avesse adottato una decisione di merito, ma avrebbe dovuto essere declinata in coerenza con la natura del giudizio che ha luogo in quella fase ovvero eccependo che, sovvertendo l'interpretazione arbitrale della clausola, il giudice dell'impugnazione aveva a sua volta violato i canoni legali di ermeneutica o aveva motivato in modo illogico.

In ogni caso, qualunque opzione si segua, il motivo non può trovare seguito.

5. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1353 cod. civ.

Si sostiene in dettaglio che la Corte d'Appello avrebbe errato nel riconoscere nella specie, interpretando l'art. 6 della convenzione di incarico, la sussistenza di una condizione potestativa mista ed avrebbe disatteso la norma richiamata in rubrica in quanto l'evento dedotto in condizione (l'accredito da parte del Ministero dell'Interno delle somme oggetto di finanziamento) pur configurando un evento futuro era tutt'altro che incerto stante la certezza che dette somme, sebbene a data da stabilirsi, sarebbero state senz'altro erogate dal Ministero.

6. Il motivo è inammissibile.

Posto, per vero, che concretando la confutazione di un'affermazione operata, dal decidente, come si è dianzi precisato, all'esito della fase rescissoria, è chiaro che la contestazione di cui si rende espressione il motivo intende propriamente sottoporre a critica il giudizio interpretativo osteso in sentenza; ma, come è noto, l'errore RG 6179/17 Pull i-Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Ma fu i ermeneutico, che si intende denunciare, per poter essere censurato in sede di legittimità presuppone che si indichi quale criterio legale di interpretazione sarebbe stato violato dal giudice di merito ed il punto ed il modo in cui tale violazione sarebbe avvenuta, non potendo, diversamente, la contestazione risolversi nel contrapporre la propria interpretazione a quella accolta dalla sentenza impugnata (Cass., Sez.

I, 27/06/2018, n. 16987; Cass., Sez.

III, 28/11/2017, n. 28319; Cass., Sez.

IV, 15/11/2013, n. 25728).

Poiché la capitolazione dei ricorrenti non soddisfa questi parametri e si limita a suffragare un'interpretazione della clausola discorde da quella accolta dalla Corte d'Appello, il motivo non può trovare seguito.

7. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l'omesso esame di un fatto decisivo assumendo che la Corte d'Appello avrebbe totalmente omesso l'esame dell'excursus del rapporti tra le parti e delle vicende intervenute all'origine dell'anomalo andamento dell'incarico professionale.

Si sostiene, in dettaglio, c:he il decidente non avrebbe assicurato il debito rilievo alla comunicazione fatta pervenire dall'ente capofila al Comune di [OSCURATO:SOCIETA] di procedere all'iscrizione dell'impegno finanziario relativo alla realizzazione dell'intervento, all'espressione "progetto finanziato dal Ministero", alla regolarità formale del progetto predisposto dai ricorrenti, all'indisponibilità dell'immobile ove ubicare inizialmente la sede del centro per il rifiuto dell'ente proprietario a concederne il comodato, alla discordanza temporale tra la data di esame del progetto e la sua redazione e alla liquidazione della parcella da parte dell'ordine professionale, tutti fatti questi che, ove avessero costituito oggetto di disamina, avrebbero portato il decidente a confermare la natura di termine dell'evento dedotto in convenzione e ad accogliere di conseguenza nel merito la pretesa creditoria.

RG 6179/17 Pulii-Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.8.

Il motivo è inammissibile.

Esso concreta per vero una doglianza di contenuto puramente meritale che si sottrae al giudizio di questa Corte sia perché la sua prospettazione esula manifestamente dal perimetro dell'errore motivazionale ora tracciato dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e non si accorda segnatamente con il concetto di fatto ivi elevato a presupposto della censura secondo la lezione monofilattica dispensata da SS.UU. 8053/2014 e 8054/2014, sia perché essa anela surrettiziamente ad una rilettura del quadro istruttorio, compito estraneo all'ufficio di questa Corte che non è notoriamente giudice del fatto sostanziale.

9. Il ricorso va quindi conclusivamente respinto.

10. Le spese seguono la soccombenza.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 2200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 6179/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Prefetti n. 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso - ricorrenti - contro Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso - controricorrente - avverso la sentenza n. 1014/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 21/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 1014/2016 depositata il 21.10.2016 la Corte d'Appello di Lecce, definendo il contenzioso arbitrale insorto tra gli architetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in merito al compenso reclamato dai primi per la redazione di un progetto finanziato dal Ministero dell'Interno e diretto alla realizzazione di un centro per la diffusione della legalità, non andato a buon fine per l'indisponibilità dell'immobile che avrebbe dovuto esserne sede, ha accolto l'impugnazione del Comune avverso il lodo arbitrale di accoglimento della domanda attorea e, dichiaratane perciò la nullità in sede rescindente, ha respinto detta domanda in sede rescissoria. Onde motivare il proprio deliberato, il giudice distrettuale, richiamate le regole di censurabilità in sede di legittimità dell'errore ermeneutico e ricordato che in questo ambito compete al giudice dell'impugnazione del lodo la qualificazione giuridica della clausola, ha divisato, nella clausola figurante all'art. 6 della convenzione di incarico, secondo cui il compenso sarebbe stato corrisposto "solo dopo l'accredito della somma da parte del Ministero dell'Interno", la sussistenza non già di un termine - come ritenuto nel lodo -, ma come già affermato dalle SS.UU. di questa Corte con sentenza 26657/2014, una condizione potestativa mista, il cui mancato avveramento preclude l'azionabilità del rivendicato credito professionale. RG 6179/17 Pulli-Comune di [OSCURATO:PERSONA] la cassazione di detta sentenza i soccombenti si affidano a tre motivi di ricorso, illustrati pure con memoria, ai quali resiste il Comune con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti imputano alla decisione impugnata la violazione dell'art. 829 cod. proc. civ. e, segnatamente, dei limiti entro cui è esercitabile il sindacato di legittimità affidato al giudice dell'impugnazione in materia di interpretazione del contratto. Più in dettaglio si sostiene che la Corte d'Appello, senza spendere minimamente una parola sul ragionamento seguito dagli arbitri per ritenere che nella previsione convenzionale fosse riconoscibile un termine, ha fatto malgoverno dei principi regolanti la materia poiché nel divisare la sussistenza nella specie di una condizione potestativa mista avrebbe emesso una decisione di merito, che, attraverso un'interpretazione soggettiva del contratto, si è risolta in una interpretazione della volontà delle parti piuttosto che in una valutazione dell'uso dei canoni ermeneutici da parte del collegio arbitrale. 3. Il motivo è infondato. Come è noto secondo un comune adagio invalso nella giurisprudenza di questa Corte in tema di interpretazione del contratto l'accertamento dell'accordo delle parti si traduce in un'indagine di fatto affidata al giudice di merito e, quindi, nell'ipotesi di arbitrato, agli arbitri, e tale accertamento è censurabile in sede di legittimità, quale è quello esercitato, nella fase rescindente, dal giudice dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale ex art. 829 cod. proc. civ., soltanto nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri per giungere ad attribuire al contratto un determinato contenuto e 'pure RG 6179/17 Pulii-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. C per violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. (Cass., Sez. I, 8/04/2011, n. 8049; Cass., Sez. I, 7/02/2007, n. 2717; Cass., Sez. I, 22/09/2000, n. 12550). E d'altro canto parimenti noto che l'impugnazione del lodo per nullità, ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ., non dà luogo ad un giudizio di appello che abiliti in ogni caso il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto "iudicium rescindens", consistente nell'accertare se sussista o meno taluna delle nullità previste dalla norma citata come conseguenza di errori "in procedendo" o "in iudicando", con la conseguenza che solo in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dello art. 830 cod. proc. civ., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale, successivo "iudicium rescissorium" (Cass., Sez. I, 11/06/2004, n. 11091; Cass., Sez. I, 9/05/2000, n. 5857; Cass., Sez. I, 23/01/1984. n. 540). 4. Poste queste chiare coordinate di principio, vien facile osservare che la Corte d'Appello, allorché ha ritenuto di decretare la nullità del lodo, si è esattamente attenuta ad esse sindacando, per l'appunto, la legittimità del lodo sotto il profilo del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e della coerenza logica del relativo ragionamento nel rispetto della funzione che è propria della fase rescindente del giudizio di impugnazione che ha luogo davanti a sé, essendo essa preordinata a rendere possibile, nei limiti, ben'inteso, della devoluzione consentita dalla natura di mezzo di impugnazione a critica vincolata tipica del giudizio innescato ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ., il controllo sulla logicità e sulla correttezza giuridica delle determinazioni adottate degli arbitri. Se, dunque, si traguarda la decisione impugnata alla stregua della struttura bifasica propria del procedimento di impugnazione non si fatica a riconoscere che il RG 6179/17 Pulli-Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ragionamento decisorio sviluppato dalla Corte d'Appello, onde pervenire a dichiarare la nullità del lodo e procedere così alla qualificazione giuridica della clausola iscritta in convenzione - che per i ricorrenti è ragione per denunciare lo sconfinamento nel "merito" della pronuncia impugnata -, passa primariamente per il vaglio di legittimità che ha luogo nella fase rescindente e si giustifica proprio in funzione del compito a cui in quella fase è chiamato il giudice dell'impugnazione. E' certo vero, in altre parole, che quando la Corte d'Appello afferma che «in questo ambito compete altresì al giudice dell'impugnazione del lodo la qualificazione giuridica della clausola» e correlativamente si interroghi «se, nella specie, la clausola in discorso racchiude un termine, come sostenuto nel [OSCURATO:PERSONA], o una condizione», pronunci in fase rescissoria ed emetta così una decisione di merito, ma ciò fa solo in quanto abbia potuto previamente rescindere la pronuncia arbitrale perché adottata in violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale o perché inficiata da un vizio logico, una pronuncia di tal fatta potendo infatti giustificarsi solo una volta che la lettura arbitrale dela clausola non superi il varco di legittimità che si apre in coincidenza con la fase rescindente. Ed allora, così ricostruito il quadro d'assieme che assicura la tenuta concettuale della decisione impugnata, è chiaro che la contestazione oggetto di esternazione con il motivo va incontro ad un duplice limite quando se ne saggi la consistenza cassatoria: da un lato, essa non si accorda con la struttura procedimentale del giudizio di impugnazione del lodo e sviluppa, afferendo ad una statuizione di merito, che può essere pronunciata solo in sede rescissoria una censura intesa a confutare un tipico apprezzamento di fatto quale è quello che si riflette nell'interpretazione di una clausola contrattuale; dall'altro, incorrendo nel medesimo vizio, non aggredisce la ratio decisoria RG 6179/17 Pulli-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons.implicitamente sottesa alla pronuncia di merito adottata dalla Corte d'Appello perché, ove si fosse inteso contestare il sindacato di legittimità esperito dal decidente in sede rescindente, la censura non avrebbe dovuto essere motivata sul presupposto che la Corte d'Appello avesse adottato una decisione di merito, ma avrebbe dovuto essere declinata in coerenza con la natura del giudizio che ha luogo in quella fase ovvero eccependo che, sovvertendo l'interpretazione arbitrale della clausola, il giudice dell'impugnazione aveva a sua volta violato i canoni legali di ermeneutica o aveva motivato in modo illogico. In ogni caso, qualunque opzione si segua, il motivo non può trovare seguito. 5. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1353 cod. civ. Si sostiene in dettaglio che la Corte d'Appello avrebbe errato nel riconoscere nella specie, interpretando l'art. 6 della convenzione di incarico, la sussistenza di una condizione potestativa mista ed avrebbe disatteso la norma richiamata in rubrica in quanto l'evento dedotto in condizione (l'accredito da parte del Ministero dell'Interno delle somme oggetto di finanziamento) pur configurando un evento futuro era tutt'altro che incerto stante la certezza che dette somme, sebbene a data da stabilirsi, sarebbero state senz'altro erogate dal Ministero. 6. Il motivo è inammissibile. Posto, per vero, che concretando la confutazione di un'affermazione operata, dal decidente, come si è dianzi precisato, all'esito della fase rescissoria, è chiaro che la contestazione di cui si rende espressione il motivo intende propriamente sottoporre a critica il giudizio interpretativo osteso in sentenza; ma, come è noto, l'errore RG 6179/17 Pull i-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Ma fu i ermeneutico, che si intende denunciare, per poter essere censurato in sede di legittimità presuppone che si indichi quale criterio legale di interpretazione sarebbe stato violato dal giudice di merito ed il punto ed il modo in cui tale violazione sarebbe avvenuta, non potendo, diversamente, la contestazione risolversi nel contrapporre la propria interpretazione a quella accolta dalla sentenza impugnata (Cass., Sez. I, 27/06/2018, n. 16987; Cass., Sez. III, 28/11/2017, n. 28319; Cass., Sez. IV, 15/11/2013, n. 25728). Poiché la capitolazione dei ricorrenti non soddisfa questi parametri e si limita a suffragare un'interpretazione della clausola discorde da quella accolta dalla Corte d'Appello, il motivo non può trovare seguito. 7. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l'omesso esame di un fatto decisivo assumendo che la Corte d'Appello avrebbe totalmente omesso l'esame dell'excursus del rapporti tra le parti e delle vicende intervenute all'origine dell'anomalo andamento dell'incarico professionale. Si sostiene, in dettaglio, c:he il decidente non avrebbe assicurato il debito rilievo alla comunicazione fatta pervenire dall'ente capofila al Comune di [OSCURATO:SOCIETA] di procedere all'iscrizione dell'impegno finanziario relativo alla realizzazione dell'intervento, all'espressione "progetto finanziato dal Ministero", alla regolarità formale del progetto predisposto dai ricorrenti, all'indisponibilità dell'immobile ove ubicare inizialmente la sede del centro per il rifiuto dell'ente proprietario a concederne il comodato, alla discordanza temporale tra la data di esame del progetto e la sua redazione e alla liquidazione della parcella da parte dell'ordine professionale, tutti fatti questi che, ove avessero costituito oggetto di disamina, avrebbero portato il decidente a confermare la natura di termine dell'evento dedotto in convenzione e ad accogliere di conseguenza nel merito la pretesa creditoria. RG 6179/17 Pulii-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons.8. Il motivo è inammissibile. Esso concreta per vero una doglianza di contenuto puramente meritale che si sottrae al giudizio di questa Corte sia perché la sua prospettazione esula manifestamente dal perimetro dell'errore motivazionale ora tracciato dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e non si accorda segnatamente con il concetto di fatto ivi elevato a presupposto della censura secondo la lezione monofilattica dispensata da SS.UU. 8053/2014 e 8054/2014, sia perché essa anela surrettiziamente ad una rilettura del quadro istruttorio, compito estraneo all'ufficio di questa Corte che non è notoriamente giudice del fatto sostanziale. 9. Il ricorso va quindi conclusivamente respinto. 10. Le spese seguono la soccombenza. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 2200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ric
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