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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10299/2026

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fania [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] DELDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N. 20494/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 20494/2023 R.G., proposto“[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, con sede in Venezia, in personadell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inVenezia, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, oveelettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al ricorsointroduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Venezia, in persona deldirettore generale pro tempore, rappresentata e difesa dalProf.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Venezia, ove elettivamentedomiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato alcontroricorso di costituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20494/2023Numero sezionale 2326/2026Numero di raccolta generale 10299/2026Data pubblicazione 20/04/2026avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Veneto l’1 marzo 2023, n. 235/1/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 12 marzo 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1.

L’“[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Veneto l’1 marzo 2023, n.235/1/2023, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 16490016 del27 agosto 2019 da parte della “[OSCURATO:PERSONA] RisorseIdriche [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA].”, inqualità di gestore del servizio pubblico di raccolta e asporto deirifiuti urbani per conto del Comune di Venezia, per la TARIrelativa all’anno 2018, nella misura di € 17.444,95, in relazionead un fabbricato ubicato nel medesimo Comune, ha rigettatol’appello proposto dalla medesima nei confronti della“[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:SOCIETA].” avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Venezia il 21 giugno2021, n. 482/2/2021, con compensazione delle spesegiudiziali.2.

Il giudice regionale ha confermato la decisione di prime cure– che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso originariodella contribuente per tardiva costituzione – sul rilievo che:«Nel merito si osserva che correttamente i giudici di primogrado hanno disatteso il riferimento all’art. 37, in quanto lostesso si riferisce ai procedimenti amministrativi e quindi nonNumero registro generale 20494/2023Numero sezionale 2326/2026Numero di raccolta generale 10299/2026Data pubblicazione 20/04/2026ai ricorsi giurisdizionali, che sono invece disciplinati dagli artt.83 D.L. 18/2020 (Decreto Liquidità) e 36 D.L. 23.2.2020(decreto Cura Italia).

L’art. 36 del decreto Cura Italia haprorogato la sospensione disposta dall’art. 83 del decretoLiquidità in materia di “termini processuali in materia digiustizia civile, penale amministrativa, contabile, tributaria emilitare”.

Corretto è dunque stato il calcolo del termine perproporre il ricorso effettuato in sentenza dai giudici di primecure e conseguenzialmente corretta è stata la decisione didichiarare inammissibile il ricorso».3.

La “[OSCURATO:PERSONA] AmbienteServizi – [OSCURATO:SOCIETA].” ha resistito con controricorso.4.

La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciaviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 83 del d.l. 17 marzo2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile2020, n. 27, e 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, conmodificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per esserestata erroneamente ritenuta dal giudice di appello la tardivitàdell’iscrizione a ruolo del ricorso originario.1.1 Il predetto motivo è fondato.1.2 Secondo la prospettazione del ricorrente: «La Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Veneto - facendoproprie le argomentazioni del Giudice di prime cure - haerroneamente applicato la normativa emergenziale sullasospensione dei termini processuali durante il periodo del“lockdown”».Stando al tenore della censura: «In primo luogo va evidenziatoche il dies a quo per il calcolo (dell’avvenuto rispetto) deiNumero registro generale 20494/2023Numero sezionale 2326/2026Numero di raccolta generale 10299/2026Data pubblicazione 20/04/2026termini processuali è il 7 gennaio 2020 e non il 6 gennaio, comeindicato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delVeneto (e, prima di essa, dalla Commissione TributariaProvinciale di Venezia): in tal senso, basti verificare le ricevutedi accettazione e consegna della notifica del Ricorso di primogrado.

Quanto – poi - all’applicazione della sospensione deitermini procedurali e processuali dal 9 marzo all’11 maggio2020 anche al procedimento tributario di mediazione/reclamo,esso è testualmente sancito dal comma 2 dell’art. 83 D.L.18/2020 che testualmente si riporta (con enfasi aggiunta): “Siintendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nelprimo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primogrado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cuiall'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre1992 n. 546”.A nulla rileva, pertanto, che il Giudice d’appello non abbiaritenuto applicabile alla fattispecie (anche) l’art. 37 del D.L.23/2020.

Alcun dubbio – ovviamente – sussiste in merito altermine di deposito dell’atto introduttivo, per il quale lasospensione opera in forza del generale rinvio, contenuto nelcomma 21 dell’art 83 D.L. 18/2020 ai “procedimenti relativialle commissioni tributarie e alla magistratura militare”.Infine, proprio con riguardo alla durata del termine disospensione il Giudice d’appello (tanto quanto quello di primogrado) erra nel conteggiare “solo” 63 giorni anziché 64.Ecco, allora, che: dal 7 gennaio (dies a quo) all’ 8 marzo (compreso) = 61giorni dal 9 marzo all’11 maggio (entrambi compresi) = 64 giornidi sospensione dal 12 maggio al 9 luglio (entrambi compresi) = 59 giorniNumero registro generale 20494/2023Numero sezionale 2326/2026Numero di raccolta generale 10299/2026Data pubblicazione 20/04/2026 61+59 = 120 giorniQuindi il termine ultimo per l’iscrizione a ruolo del Ricorso èstato esattamente rispettato dalla Ricorrente.Anche utilizzando una diversa metodologia, il risultato noncambia: 120 giorni (90 + 30) per iscrizione a ruolo dalla data dinotifica del Ricorso 64 giorni (dal 9 marzo all’11 maggio 2020) di sospensioneCovid 120 + 64 = 184 giorni dalla data di notifica del Ricorso ,entro i quali effettuare l’iscrizione a ruolo dal 7 gennaio (dies a quo) + 184 = 24 giorni gennaio29 giorni febbraio31 giorni marzo30 giorni aprile31 giorni maggio30 giorni giugno9 giorni luglio» (pagine da 5 a 7 del ricorso).1.3 Tale ragionamento può essere condiviso, trovando pacificaapplicazione nella fattispecie l’art. 83, commi 2 e 21, del d.l.17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 2020, n. 27, e l’art. 36, comma 1, del d.l. 8aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5giugno 2020, n. 40.In effetti, a seguito della sospensione straordinaria per ilCOVID, il termine per la costituzione dinanzi al giudice di primecure veniva a scadenza il 9 luglio 2020, per cui la contribuentesi era costituita nell’ultimo giorno utile.Difatti, il giudice di appello non ha computato in modo correttol’incidenza della sospensione straordinaria per il COVID suldecorso del termine previsto dall’art. 22 del d.lgs. 31 dicembreNumero registro generale 20494/2023Numero sezionale 2326/2026Numero di raccolta generale 10299/2026Data pubblicazione 20/04/20261992, n. 546, con il differimento ulteriore del dies a quo daparte dell’art. 17-bis, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546.A ben vedere, l’inesattezza si ravvisa nel calcolo dei giornirelativi al mese di gennaio dell’anno 2020.

Posto che il ricorsoera stato notificato a mezzo pec il 7 gennaio 2020 (e non il 6gennaio 2020) (come si evince anche dalla relativa relata), igiorni computabili nel mese di gennaio sarebbero 24 (condecorrenza, cioè, dall’8 gennaio 2020, stante il principio chedies a quo non computatur in termino, ai sensi dell’art. 155,primo comma, cod. proc. civ.), per cui, una volta decorsa lasospensione straordinaria per il COVID dal 9 marzo 2020 all’11maggio 2020, il termine per la costituzione in giudizio veniva ascadenza proprio il 9 luglio 2020.

Ne discende che la sentenzaimpugnata ha erroneamente confermato l’inammissibilità delricorso originario.2.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi lafondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può trovareaccoglimento e la sentenza impugnata deve cassata con rinviodella causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Veneto, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Veneto, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fania [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] DELDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 20494/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 20494/2023 R.G., proposto“[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, con sede in Venezia, in personadell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inVenezia, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, oveelettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al ricorsointroduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Venezia, in persona deldirettore generale pro tempore, rappresentata e difesa dalProf. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Venezia, ove elettivamentedomiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato alcontroricorso di costituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20494/2023Numero sezionale 2326/2026Numero di raccolta generale 10299/2026Data pubblicazione 20/04/2026avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Veneto l’1 marzo 2023, n. 235/1/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 12 marzo 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. L’“[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Veneto l’1 marzo 2023, n.235/1/2023, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 16490016 del27 agosto 2019 da parte della “[OSCURATO:PERSONA] RisorseIdriche [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA].”, inqualità di gestore del servizio pubblico di raccolta e asporto deirifiuti urbani per conto del Comune di Venezia, per la TARIrelativa all’anno 2018, nella misura di € 17.444,95, in relazionead un fabbricato ubicato nel medesimo Comune, ha rigettatol’appello proposto dalla medesima nei confronti della“[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:SOCIETA].” avverso la sentenza depositata dallaCommissione tributaria provinciale di Venezia il 21 giugno2021, n. 482/2/2021, con compensazione delle spesegiudiziali.2. Il giudice regionale ha confermato la decisione di prime cure– che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso originariodella contribuente per tardiva costituzione – sul rilievo che:«Nel merito si osserva che correttamente i giudici di primogrado hanno disatteso il riferimento all’art. 37, in quanto lostesso si riferisce ai procedimenti amministrativi e quindi nonNumero registro generale 20494/2023Numero sezionale 2326/2026Numero di raccolta generale 10299/2026Data pubblicazione 20/04/2026ai ricorsi giurisdizionali, che sono invece disciplinati dagli artt.83 D.L. 18/2020 (Decreto Liquidità) e 36 D.L. 23.2.2020(decreto Cura Italia). L’art. 36 del decreto Cura Italia haprorogato la sospensione disposta dall’art. 83 del decretoLiquidità in materia di “termini processuali in materia digiustizia civile, penale amministrativa, contabile, tributaria emilitare”. Corretto è dunque stato il calcolo del termine perproporre il ricorso effettuato in sentenza dai giudici di primecure e conseguenzialmente corretta è stata la decisione didichiarare inammissibile il ricorso».3. La “[OSCURATO:PERSONA] AmbienteServizi – [OSCURATO:SOCIETA].” ha resistito con controricorso.4. La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciaviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 83 del d.l. 17 marzo2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile2020, n. 27, e 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, conmodificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per esserestata erroneamente ritenuta dal giudice di appello la tardivitàdell’iscrizione a ruolo del ricorso originario.1.1 Il predetto motivo è fondato.1.2 Secondo la prospettazione del ricorrente: «La Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Veneto - facendoproprie le argomentazioni del Giudice di prime cure - haerroneamente applicato la normativa emergenziale sullasospensione dei termini processuali durante il periodo del“lockdown”».Stando al tenore della censura: «In primo luogo va evidenziatoche il dies a quo per il calcolo (dell’avvenuto rispetto) deiNumero registro generale 20494/2023Numero sezionale 2326/2026Numero di raccolta generale 10299/2026Data pubblicazione 20/04/2026termini processuali è il 7 gennaio 2020 e non il 6 gennaio, comeindicato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delVeneto (e, prima di essa, dalla Commissione TributariaProvinciale di Venezia): in tal senso, basti verificare le ricevutedi accettazione e consegna della notifica del Ricorso di primogrado. Quanto – poi - all’applicazione della sospensione deitermini procedurali e processuali dal 9 marzo all’11 maggio2020 anche al procedimento tributario di mediazione/reclamo,esso è testualmente sancito dal comma 2 dell’art. 83 D.L.18/2020 che testualmente si riporta (con enfasi aggiunta): “Siintendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nelprimo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primogrado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cuiall'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre1992 n. 546”.A nulla rileva, pertanto, che il Giudice d’appello non abbiaritenuto applicabile alla fattispecie (anche) l’art. 37 del D.L.23/2020. Alcun dubbio – ovviamente – sussiste in merito altermine di deposito dell’atto introduttivo, per il quale lasospensione opera in forza del generale rinvio, contenuto nelcomma 21 dell’art 83 D.L. 18/2020 ai “procedimenti relativialle commissioni tributarie e alla magistratura militare”.Infine, proprio con riguardo alla durata del termine disospensione il Giudice d’appello (tanto quanto quello di primogrado) erra nel conteggiare “solo” 63 giorni anziché 64.Ecco, allora, che: dal 7 gennaio (dies a quo) all’ 8 marzo (compreso) = 61giorni dal 9 marzo all’11 maggio (entrambi compresi) = 64 giornidi sospensione dal 12 maggio al 9 luglio (entrambi compresi) = 59 giorniNumero registro generale 20494/2023Numero sezionale 2326/2026Numero di raccolta generale 10299/2026Data pubblicazione 20/04/2026 61+59 = 120 giorniQuindi il termine ultimo per l’iscrizione a ruolo del Ricorso èstato esattamente rispettato dalla Ricorrente.Anche utilizzando una diversa metodologia, il risultato noncambia: 120 giorni (90 + 30) per iscrizione a ruolo dalla data dinotifica del Ricorso 64 giorni (dal 9 marzo all’11 maggio 2020) di sospensioneCovid 120 + 64 = 184 giorni dalla data di notifica del Ricorso ,entro i quali effettuare l’iscrizione a ruolo dal 7 gennaio (dies a quo) + 184 = 24 giorni gennaio29 giorni febbraio31 giorni marzo30 giorni aprile31 giorni maggio30 giorni giugno9 giorni luglio» (pagine da 5 a 7 del ricorso).1.3 Tale ragionamento può essere condiviso, trovando pacificaapplicazione nella fattispecie l’art. 83, commi 2 e 21, del d.l.17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 2020, n. 27, e l’art. 36, comma 1, del d.l. 8aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5giugno 2020, n. 40.In effetti, a seguito della sospensione straordinaria per ilCOVID, il termine per la costituzione dinanzi al giudice di primecure veniva a scadenza il 9 luglio 2020, per cui la contribuentesi era costituita nell’ultimo giorno utile.Difatti, il giudice di appello non ha computato in modo correttol’incidenza della sospensione straordinaria per il COVID suldecorso del termine previsto dall’art. 22 del d.lgs. 31 dicembreNumero registro generale 20494/2023Numero sezionale 2326/2026Numero di raccolta generale 10299/2026Data pubblicazione 20/04/20261992, n. 546, con il differimento ulteriore del dies a quo daparte dell’art. 17-bis, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546.A ben vedere, l’inesattezza si ravvisa nel calcolo dei giornirelativi al mese di gennaio dell’anno 2020. Posto che il ricorsoera stato notificato a mezzo pec il 7 gennaio 2020 (e non il 6gennaio 2020) (come si evince anche dalla relativa relata), igiorni computabili nel mese di gennaio sarebbero 24 (condecorrenza, cioè, dall’8 gennaio 2020, stante il principio chedies a quo non computatur in termino, ai sensi dell’art. 155,primo comma, cod. proc. civ.), per cui, una volta decorsa lasospensione straordinaria per il COVID dal 9 marzo 2020 all’11maggio 2020, il termine per la costituzione in giudizio veniva ascadenza proprio il 9 luglio 2020. Ne discende che la sentenzaimpugnata ha erroneamente confermato l’inammissibilità delricorso originario.2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi lafondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può trovareaccoglimento e la sentenza impugnata deve cassata con rinviodella causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Veneto, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Veneto, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]
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