CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 24278/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8062/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 34, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 769/2015 depositata il17/03/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 17 marzo 2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari, riduceva il quantum liquidato dal giudice del primo grado a carico dell’INPDAP in favore di [OSCURATO:PERSONA]― già dipendente dell’ERSAP - [OSCURATO:PERSONA] PUGLIA― ai sensi dell’articolo 6 L. nr. 482/1988 (cd. eccedenza), ritenendo non corretta l’inclusione della indennità integrativa speciale nel calcolo della indennità di anzianità maturata presso ERSAP alla data del 30 novembre 1988. 2.La Corte territoriale, per quanto ancora in discussione, premetteva che l’articolo 6 della L. 27 ottobre 1988, n. 482, nel regolare la confluenza nel regime INADEL della posizione del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, prevedeva che gli enti di provenienza versassero all'INADEL l'indennità di anzianità maturata dai lavoratori e che l'INADEL calcolasse la misura teorica dell'indennità premio di servizio spettante agli stessi alla data dell'iscrizione presso di sé, restituendo a ciascun dipendente l'eventuale differenza (eccedenza) tra quanto versato dall’ente disciolto e tale teorica indennità. 3. Per quanto rilevante in causa, il giudice dell’appello riteneva che la normativa in forza della quale doveva determinarsi la misura dell'indennità di anzianità presso l’ERSAP, da cui poi detrarre il valore teorico dell'indennità premio di fine servizio per individuare la c.d. eccedenza, non ricomprendesse nella propria base di calcolo l'indennità integrativa speciale. 4. Solo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 19 maggio 1993 nr. 243― che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme dettate per l'impiego pubblico statale e parastatale, nella parte in cui non prevedevano, per i trattamenti di fine rapporto, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale, secondo i principi e i tempi indicati in motivazione dalla Corte costituzionale― l’indennità integrativa speciale era entrata a far parte della base di computo del trattamento di fine servizio, con la gradualità e con le modalità poi fissate dalla legge nr. 87/1994. 5. Tale legge non era applicabile alla fattispecie disciplinata dall’articolo 6 L. nr. 482/1988. Per effetto della iscrizione del personale all’INADEL (poi INPDAP) il calcolo teorico della indennità premio di servizio era già comprensivo della indennità integrativa speciale. 6. Il trattamento così stabilito rispondeva ai principi indicati dal giudice delle leggi, che attribuiva al legislatore il compito di dettare la misura i tempi ed i modi del computo della indennità integrativa speciale. 7. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi di censura, al quale l’[OSCURATO:PERSONA] non ha opposto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 345 cod.proc.civ., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente accolto il motivo di appello con cui l'INPDAP (poi [OSCURATO:PERSONA]) contestava la sentenza di primo grado per avere ritenuto che l'indennità integrativa speciale andasse computata nel calcolo dell’eccedenza, benché la questione fosse stata sollevata per la prima volta inappello. 2. La seconda censura è proposta― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― per violazione e/o errata applicazione della L. n. 482 del 1988 e delle norme con la stessa collegate e/o presupposte ed, in particolare, la L. n. 87 del 1994, nella parte in cui regolano il diritto del dipendente a ricevere la c.d.eccedenza. 3. Le questioni poste con il ricorso sono state già risolte da questa Corte, in fattispecie sovrapponibile, con sentenza del 19 aprile 2018 nr. 9737; ai principi ivi affermati si intende assicurare continuità in questa sede, condividendoli. 4. Quanto al primo motivo, si è osservato che le modalità di determinazione della c.d. eccedenza afferiscono a norme di diritto, alla cui applicazione il giudice è tenuto d’ufficio, indipendentemente dalle contestazioni sollevate dall’originaria parte convenuta nella memoria di costituzione del primo grado. 5. La disciplina afferente alla contestazione del convenuto riguarda, invero, i fatti storici da porre a base della decisione e non la ricostruzione del regime normativo; né è pertinente il regime delle eccezioni, perché non si tratta di prendere in considerazione fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa azionata la cui rilevazione sia riservata alla parte convenuta, ma di apprezzare la fondatezza giuridica della domanda; in altre parole, la contestazione delle modalità giuridiche di determinazione della c.d. eccedenza non costituisce eccezione, ma mera difesa in punto di diritto, come tale spendibile in ogni stato e grado del processo. 6. La questione posta con il secondo motivo attiene alla determinazione della misura della c.d.eccedenza, disciplinata dall’articolo 6, comma quattro, L. nr. 482/1988. 7.Detta legge ha regolamentato in modo organico le vicende di trasferimento dei rapporti di lavoro derivanti dalla soppressione di enti pubblici e dalla confluenza del relativo personale presso altri enti pubblici. 8. In particolare, l’articolo 6 si riferisce al personale di cui al precedente articolo 2; il richiamato articolo 2, rubricato «personale trasferito alle Regioni», contempla, al comma quattro, il «personale transitato agli enti regionali di sviluppo agricolo … per effetto del trasferimento delle funzioni statali in attuazione della L. 30 aprile 1976, n. 386» e quindi il personale trasferito all'ERSAP, ente regionale istituito con L.R. Puglia 28 ottobre 1977, n. 32. 9. A tenore del predetto articolo 6 L. nr. 482/1988, detto personale è iscritto, dalla data della relativa messa a disposizione, anche se antecedente alla effettiva utilizzazione, ai fini del trattamento di fine servizio all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), conservando la complessiva anzianità maturata presso l'ente di provenienza. 10. La legge hadunque inteso salvaguardare ai fini del trattamento di fine servizio l’unicità del rapporto di lavoro. 11. Allo scopo di evitare un aggravio all’INADEL, nuovo ente gestore, la norma prevede il versamento a quest’ultimo, da parte dell’ente di provenienza del personale, del trattamento di fine servizio, comunque denominato, maturato da ciascun dipendente alla data della iscrizione presso lo stesso INADEL. 12. Nel contempo, allo scopo di evitare una locupletazione dell’INADEL, il comma 4 dell’articolo 6 prevede che l’INADEL corrisponda al dipendente l’eventuale eccedenza tra quanto ricevuto dall’ente di provenienza e l’importo teorico della indennità premio di servizio riferito alla stessa data della iscrizione. 13. La questione di causa riguarda la misura dell'indennità di anzianità maturata dal CONTURSI al momento dell'iscrizione all’ INADEL (30 novembre 1988), che il ricorrente ritiene essere più elevata, in quanto da determinare tenendo conto anche dell'indennità integrativa speciale. 14. E' infatti pacifico che l'indennità integrativa speciale già rientrasse nel calcolo dell'indennità premio di servizio INADEL (L. n. 299 del 1980, art. 3, che la riconosce a chi fosse stato posto in quiescenza «dopo il 31 dicembre 1973») e quindi nel sottraendo, mentre è controverso se essa rientrasse nel calcolo dell'indennità di anzianità prevista all'epoca per i dipendenti dell’ERSAP (minuendo), il cui aumento si rifletterebbe sulla eccedenza. 15. Quanto alla disciplina della indennità di anzianità presso ERSAP, occorre premettere che la L. 30 aprile 1976, n. 386 (recante norme di principio concernenti gli enti di sviluppo) ha stabilito, all'art. 5, lett. e), che la legge regionale disciplina «il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti di sviluppo, ai sensi della L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 35». 16. Secondo il richiamato articolo 35, le regioni che non hanno nella materia competenza legislativa primaria (tra cui certamente la Puglia), disciplinano con proprie leggi, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla stessa legge nr. 70/1975, lo stato giuridico, il trattamento economico e l'indennità di fine servizio del personale degli enti pubblici sottoposti al loro controllo o alla loro vigilanza. 17. La citata L. n. 70 del 1975, per quanto riguarda il trattamento di fine servizio, stabilisce, all’articolo 13, che all'atto della cessazione dal servizio spetta al personale un'indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato. 18. Oltre a ciò, la L. n. 70 del 1975, art. 26, comma 3, prevede che al personale spetti l’indennità integrativa speciale, nella misura e con le forme vigenti per il personale civile dello Stato; ed in proposito si osserva che la L. n. 324 del 1959, art. 1, nel regolare l'indennità integrativa speciale per il personale dello Stato, al comma 3, lett. b), la escludeva dal computo del trattamento di previdenza. 19. A tali principi si è conformata la legge regionale. 20. La L.R. Puglia n. 32 del 1977, art. 25, comma 2, istitutiva dell'ERSAP, rinviava ad una apposita legge regionale la definizione del trattamento giuridico ed economico del personale. 21. La L.R. Puglia n. 12 del 1982, nell'attuare tale disposto, all'art. 41, comma 2, ha previsto che ai dipendenti ERSAP spetta anche l'indennità integrativa speciale, determinata con i criteri stabiliti per i dipendenti dello Stato; mentre l'art. 77, comma 4, ha commisurato l'indennità di anzianità a «tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita (a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità) per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze dell'Ente». 22. Dal citato art. 77 emerge, quindi, con evidenza che l'indennità integrativa speciale, pur riconosciuta come emolumento, non rientrava nella base di calcolo dell'indennità di anzianità per i dipendenti ERSAP, risultando richiamati soltanto lo stipendio e la tredicesima mensilità. 23. In sostanza, alla data della iscrizione all’INADEL la indennità di anzianità maturata presso ERSAP non comprendeva nella base di calcolo la indennità integrativa speciale. 24. Non rilevano nella vicenda di causa la successiva sentenza della Corte costituzionale 19 maggio 1993, n. 243 e la legge nr. 87/1994. 25. Con la richiamata sentenza, il giudice delle leggi ha dichiarato la incostituzionalità delle varie disposizioni dettate per l’impiego pubblico ― (articolo 1, terzo comma, lettere b e c , della legge 27 maggio 1959 n.324, in combinazione con: gli articoli 3 e 38 del d.P.R.29 dicembre 1973 n. 1032; gli articoli 13 e 26 della legge 20 marzo 1975 n. 70; gli articoli 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 e 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210) ― nella parte in cui non prevedono per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale «secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione». 26. In attuazione del dictum del giudice delle leggi, l a legge nr. 87/1994, all’articolo 1, ha incluso l’indennità integrativa speciale nella base di calcolo delle indennità di fine servizio (nella quota del 30% su base annua per i dipendenti degli enti di cui alla legge nr. 75/1970 e del 60% per gli altri enti) a decorrere dal 1° dicembre 1994, facendo salva la disciplina previgente per gli enti locali (per i quali era già prevista l'indennità integrativa speciale nella base di calcolo). L’articolo 3 ha disposto l’applicazione dello stesso trattamento ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione del trattamento di fine servizio, a domanda, da presentare all’ente erogatore, per i dipendenti già cessati dal servizio, entro il termine perentorio del 30 settembre 1994. 27. Di tale legge il ricorrente non può giovarsi per il ricalcolo della eccedenza liquidata ai sensi dell’articolo 6, comma quattro, della legge nr. 482/1988, poiché tale norma non è toccata dalla disciplina sopravvenuta. 28. Infatti, con il transito sotto la gestione INADEL, conseguente al precedente comma uno dello stesso articolo 6, l'indennità premio di servizio ha sostituito, per i medesimi dipendenti, l'indennità di anzianità. Tale indennità già comprende nella base di calcolo l’indennità integrativa speciale e, pertanto, assicura il rispetto dei principi posti dal giudice delle leggi a fondamento della dichiarazione di incostituzionalità delle diverse discipline dettate per i dipendenti dello Stato, del parastato e di altri enti pubblici. 29. Il comma quattro dell’articolo 6 risponde ad una logica diversa ovvero quella garantire la neutralità del passaggio al nuovo sistema INADEL dal punto di vista finanziario. Ove si ammettesse il ricalcolo ex postdella indennità di anzianità maturata presso l’ERSAP, l’INADEL non restituirebbe al lavoratore una eccedenza rispetto a quanto necessario per la copertura della indennità premio di servizio ma resterebbe direttamente obbligato a pagare somme che non ha mai ricevuto dell’ente di provenienza (perché, come si è detto, secondo la sua disciplina la indennità di anzianità non comprendeva nella base di calcolo la indennità integrativa speciale). 30. Da ultimo, si osserva che il ricorrente si duole di «violazioni sulle modalità di calcolo del ctu come già formulate con l’appello incidentale» (cosi in ricorso alla pagina 12, punto 4) senza formulare uno specifico motivo di censura alla statuizione di rigetto dell’appello incidentale sicché sul punto il ricorso è inammissibile. 31. Il ricorso deve essere, in definitiva, respinto. 32. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’[OSCURATO:PERSONA] svolto attività difensiva. 33. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quaterall’art. 13 DPR 115/2002) -della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, dà a