CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17889/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA NTEKLL9cu -("Dgt A Sul ricorso iscritto al numero 9851 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in [OSCURATO:PERSONA] del Popolo n. 3 (Studio legale [OSCURATO:PERSONA] d'Arpe); - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 4268/12/2018, depositata in data 10 ottobre 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio nei confronti dell'Agente della riscossione e dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 2515/04/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo di rigetto del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento, ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/73 e 54b1s del d.P.R. n. 633/72, con la quale l'Ufficio aveva iscritto a ruolo, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione MU 2009, per l'anno 2008, l'importo di euro 14.463,85, dei quali euro 11.450,26 a titolo di Irpef, in conseguenza dell'omesso pagamento della seconda rata della rateazione richiesta dal contribuente ex art. 3bis del d.lgs. n. 462/97 a seguito della comunicazione notificata il 20.12.2010, e euro 3.007,71 a titolo di contributi IVS; - la CTR, per quanto di interesse, ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento stante la decadenza dell'Agente dal potere di riscossione, essendo decorsi entrambi i termini di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602/73 (31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) e di cui all'art. 3bis del d.lgs. n. 462/1997 (31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata, nella specie il 13.4.2011) avuto riguardo alla notifica della cartella avvenuta il 15.1.2014 e non già, come affermato dal giudice di prime cure, alla data (6.2.2013) di predisposizione ed esecutività del ruolo; -il contribuente si è costituito con controricorsoP-L '- LItAzko-a„._, i ) - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] essendo stata l'Agenzia delle entrate parte del grado di appello, va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019; Cass. sez. 6-5, 31209 del 2021; Cass. sez. 5; Cass. sez. 5, n. 24402 del 2020); che, pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo per tale adempimento; P.Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'integrazione del contraddittorio nei confr