Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 gennaio 2026

Cassazione n. 24287/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CO il 26/12/1979avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appelloproposto contro l’ordinanza con cui il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare del divieto di esercitare laprofessione di ingegnere per dodici mesi e a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelaredell’interdizione dai pubblici uffici per dodici mesi.2.

Gli indagati, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno propostoricorso contro l’ordinanza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1 Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione dilegge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell’esigenza cautelareprevista dall’art. 274 lettera c) cod. proc. pen.

Il Tribunale ha ravvisato il pericolodi reiterazione di reati della stessa specie nella semplice circostanza della “rete dirapporti” che contraddistingue la vicenda, senza però tener conto che i fattirisalgono al luglio 2021 e che, quindi, occorreva una motivazione particolarmenterigorosa in merito all’attualità delle esigenze cautelari.

In particolare, l’ordinanzaimpugnata non fa cenno a condotte recenti del ricorrente o a occasioni che possanoconcretizzare il pericolo di reiterazione del reato; al tempo stesso, però, valorizzaun recente scambio di messaggi che non riguarda il ricorrente e, inoltre, nonabbandonato ogni carica pubblica.

Altrettanto illogico, oltre che errato sotto ilprofilo giuridico, è l’argomento legato ai precedenti e alla pendenza attuale diprocedimenti penali: quanto al primo punto, infatti, si tratta di due condanne perabuso d’ufficio e dunque per un reato ormai depenalizzato che, come tale, non puòessere valorizzato in danno del Salerno; quanto all’altro aspetto, non solo si trattadi fatti anch’essi risalenti al 2021 ma, prima ancora, il Tribunale non ne forniscealcuna specificazione limitandosi a citare il puro e semplice dato della pendenzadel procedimento.3.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità dellamotivazione in quanto l’attualità delle esigenze cautelari è stata desunta da unfatto che non lo concerne direttamente e cioè una perquisizione eseguita nelnovembre 2025 a carico di alcuni coindagati.

Nel contempo, non si è consideratauna serie di elementi favorevoli al ricorrente, vale a dire il silenzio completo delleintercettazioni, delle perquisizioni, dei sequestri e delle sommarie informazioniacquisite durante le indagini in merito a successivi comportamenti illeciti.3.3 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione conriferimento alla proporzione e alla durata della misura interdittiva.

Questa è statainfatti determinata nella misura massima di un anno senza motivarespecificamente sulla severità di tale scelta e senza spiegare per quali ragioni nonfossero adeguate misure meno afflittive.4.

Con un unico motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denunciaviolazione di legge e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione inmerito alla sussistenza dell’esigenza cautelare prevista dall’art. 274 lettera c) cod.proc. pen.

Il Tribunale ha infatti concentrato la propria attenzione sui coindagatiche operavano nell’UTC e non sulla ricorrente, che viceversa, e solo per alcunimesi, ha rivestito il ruolo di dirigente dell’ufficio SUAP, come tale non direttamentee specificamente competente in materia urbanistica.

Il Tribunale ha inoltrevalorizzato, ai fini delle esigenze cautelari, alcuni messaggi rinvenuti nel corsodelle perquisizioni ma che non riguardano in alcun modo la [OSCURATO:PERSONA] e che, dunque,sono ininfluenti rispetto alla sua posizione.

Il Tribunale non ha inoltre tenuto contodella non più recente collocazione temporale dei reati e del fatto che la ricorrentenon svolge più alcun incarico presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Greco, essendotutt’altro campo e in tutt’altro contesto territoriale.5.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.4.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva con cuiha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono fondati quanto ai motivi sulle esigenze cautelari e perciò,oltre che per la sostanziale sovrapponibilità degli argomenti difensivi sul punto,possono essere esaminati congiuntamente.Entrambi i ricorrenti evidenziano che il Tribunale ha omesso di considerare,da un lato, la non più recente collocazione temporale degli episodi criminosi(risalenti al 2021) , dall’altro, il fatto che non siano emersi elementi indicativi diun concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato; in particolare, si èsottolineata l’estraneità dei ricorrenti ad alcuni messaggi, rinvenuti su alcunicellulari a seguito di perquisizione, dai quali emergerebbero elementi a sostegnodi persistenti e stretti rapporti fra gli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i loro tecnici difiducia e alcuni dirigenti dell’UTC.Il tema del consistente iato temporale fra i fatti e la data di applicazionedella misura (oltre quattro anni) era stato posto nei rispettivi atti di appello, ma ilTribunale lo ha giudicato non rilevante a fronte proprio del ritrovamento deimessaggi suddetti; tuttavia, l’assenza di riferimenti ai ricorrenti in taliconversazioni e, dunque, la loro estraneità ad esse è questione che l’ordinanzaimpugnata non affronta, benché la difesa del Salerno l’avesse espressamentesollevata nell’atto di appello; inoltre, nella breve sintesi che il Tribunale dedica alcontenuto delle chat, manca un qualunque cenno ai ricorrenti ed alle ragioni chedovrebbero giustificare l’idoneità di tale elemento indiziario a vanificare il dato(oggettivo) della distanza temporale dai fatti.

In questo quadro il Tribunale si limitaa valorizzare la gravità obiettiva del reato e, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], l’attuale rapportolavorativo con una società a partecipazione pubblica, senza prendere posizionesulla circostanza, pur allegata con l’appello, che i reati per cui si procede sianostati commessi in tutt’altro settore di competenza e in diverso ambito territoriale.Alla luce di tali osservazioni, rileva la Corte che l’ordinanza impugnatasconta un’evidente lacunosità della motivazione proprio quando argomenta inordine alla concretezza e attualità delle esigenze cautelari, pur a fronte di motividi appello che ponevano la questione in termini assai puntuali.

Si tenga conto che,come più volte affermato da questa Corte, il requisito dell'attualità del pericoloprevisto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., pur non essendoequiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto,richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sullapossibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata dellafattispecie concreta che tenga conto delle modalità realizzative della condotta,della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; tale valutazione,inoltre, deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanzatemporale dai fatti (Sez. 2, n. 1122 del 2/12/2025, RV 289262-01).

L’ordinanzaimpugnata, dunque, non ha adeguatamente motivato né in ordine alla rilevanzadel dato cronologico rispetto alle esigenze cautelari né, con specifico riferimentoalla [OSCURATO:PERSONA], in merito all’idoneità della sua attuale posizione lavorativa a costituireun’occasione concreta per la reiterazione del reato.2.

Per le ragioni fin qui spiegate i ricorsi devono essere accolti, conannullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corted’Appello di Napoli per nuovo esame.

Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CO il 26/12/1979avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appelloproposto contro l’ordinanza con cui il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare del divieto di esercitare laprofessione di ingegnere per dodici mesi e a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelaredell’interdizione dai pubblici uffici per dodici mesi.2. Gli indagati, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno propostoricorso contro l’ordinanza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1 Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione dilegge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell’esigenza cautelareprevista dall’art. 274 lettera c) cod. proc. pen. Il Tribunale ha ravvisato il pericolodi reiterazione di reati della stessa specie nella semplice circostanza della “rete dirapporti” che contraddistingue la vicenda, senza però tener conto che i fattirisalgono al luglio 2021 e che, quindi, occorreva una motivazione particolarmenterigorosa in merito all’attualità delle esigenze cautelari. In particolare, l’ordinanzaimpugnata non fa cenno a condotte recenti del ricorrente o a occasioni che possanoconcretizzare il pericolo di reiterazione del reato; al tempo stesso, però, valorizzaun recente scambio di messaggi che non riguarda il ricorrente e, inoltre, nonabbandonato ogni carica pubblica. Altrettanto illogico, oltre che errato sotto ilprofilo giuridico, è l’argomento legato ai precedenti e alla pendenza attuale diprocedimenti penali: quanto al primo punto, infatti, si tratta di due condanne perabuso d’ufficio e dunque per un reato ormai depenalizzato che, come tale, non puòessere valorizzato in danno del Salerno; quanto all’altro aspetto, non solo si trattadi fatti anch’essi risalenti al 2021 ma, prima ancora, il Tribunale non ne forniscealcuna specificazione limitandosi a citare il puro e semplice dato della pendenzadel procedimento.3.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità dellamotivazione in quanto l’attualità delle esigenze cautelari è stata desunta da unfatto che non lo concerne direttamente e cioè una perquisizione eseguita nelnovembre 2025 a carico di alcuni coindagati. Nel contempo, non si è consideratauna serie di elementi favorevoli al ricorrente, vale a dire il silenzio completo delleintercettazioni, delle perquisizioni, dei sequestri e delle sommarie informazioniacquisite durante le indagini in merito a successivi comportamenti illeciti.3.3 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione conriferimento alla proporzione e alla durata della misura interdittiva. Questa è statainfatti determinata nella misura massima di un anno senza motivarespecificamente sulla severità di tale scelta e senza spiegare per quali ragioni nonfossero adeguate misure meno afflittive.4. Con un unico motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denunciaviolazione di legge e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione inmerito alla sussistenza dell’esigenza cautelare prevista dall’art. 274 lettera c) cod.proc. pen. Il Tribunale ha infatti concentrato la propria attenzione sui coindagatiche operavano nell’UTC e non sulla ricorrente, che viceversa, e solo per alcunimesi, ha rivestito il ruolo di dirigente dell’ufficio SUAP, come tale non direttamentee specificamente competente in materia urbanistica. Il Tribunale ha inoltrevalorizzato, ai fini delle esigenze cautelari, alcuni messaggi rinvenuti nel corsodelle perquisizioni ma che non riguardano in alcun modo la [OSCURATO:PERSONA] e che, dunque,sono ininfluenti rispetto alla sua posizione. Il Tribunale non ha inoltre tenuto contodella non più recente collocazione temporale dei reati e del fatto che la ricorrentenon svolge più alcun incarico presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] del Greco, essendotutt’altro campo e in tutt’altro contesto territoriale.5. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva con cuiha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati quanto ai motivi sulle esigenze cautelari e perciò,oltre che per la sostanziale sovrapponibilità degli argomenti difensivi sul punto,possono essere esaminati congiuntamente.Entrambi i ricorrenti evidenziano che il Tribunale ha omesso di considerare,da un lato, la non più recente collocazione temporale degli episodi criminosi(risalenti al 2021) , dall’altro, il fatto che non siano emersi elementi indicativi diun concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato; in particolare, si èsottolineata l’estraneità dei ricorrenti ad alcuni messaggi, rinvenuti su alcunicellulari a seguito di perquisizione, dai quali emergerebbero elementi a sostegnodi persistenti e stretti rapporti fra gli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i loro tecnici difiducia e alcuni dirigenti dell’UTC.Il tema del consistente iato temporale fra i fatti e la data di applicazionedella misura (oltre quattro anni) era stato posto nei rispettivi atti di appello, ma ilTribunale lo ha giudicato non rilevante a fronte proprio del ritrovamento deimessaggi suddetti; tuttavia, l’assenza di riferimenti ai ricorrenti in taliconversazioni e, dunque, la loro estraneità ad esse è questione che l’ordinanzaimpugnata non affronta, benché la difesa del Salerno l’avesse espressamentesollevata nell’atto di appello; inoltre, nella breve sintesi che il Tribunale dedica alcontenuto delle chat, manca un qualunque cenno ai ricorrenti ed alle ragioni chedovrebbero giustificare l’idoneità di tale elemento indiziario a vanificare il dato(oggettivo) della distanza temporale dai fatti. In questo quadro il Tribunale si limitaa valorizzare la gravità obiettiva del reato e, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], l’attuale rapportolavorativo con una società a partecipazione pubblica, senza prendere posizionesulla circostanza, pur allegata con l’appello, che i reati per cui si procede sianostati commessi in tutt’altro settore di competenza e in diverso ambito territoriale.Alla luce di tali osservazioni, rileva la Corte che l’ordinanza impugnatasconta un’evidente lacunosità della motivazione proprio quando argomenta inordine alla concretezza e attualità delle esigenze cautelari, pur a fronte di motividi appello che ponevano la questione in termini assai puntuali. Si tenga conto che,come più volte affermato da questa Corte, il requisito dell'attualità del pericoloprevisto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., pur non essendoequiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto,richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sullapossibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata dellafattispecie concreta che tenga conto delle modalità realizzative della condotta,della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; tale valutazione,inoltre, deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanzatemporale dai fatti (Sez. 2, n. 1122 del 2/12/2025, RV 289262-01). L’ordinanzaimpugnata, dunque, non ha adeguatamente motivato né in ordine alla rilevanzadel dato cronologico rispetto alle esigenze cautelari né, con specifico riferimentoalla [OSCURATO:PERSONA], in merito all’idoneità della sua attuale posizione lavorativa a costituireun’occasione concreta per la reiterazione del reato.2. Per le ragioni fin qui spiegate i ricorsi devono essere accolti, conannullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corted’Appello di Napoli per nuovo esame. Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24287/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris