CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 10602/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha escluso la contestata recidiva con rideterminazione della pena, confermando nel resto la condanna per il reato di cui all' art. 483 cod. pen. in relazione all'art. 76 D.P.R. 445/2000. Considerato che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità con riferimento all'elemento soggettivo è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2, par.1 sulla consapevolezza della falsa dichiarazione) che non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. Rilevato che il secondo e ultimo motivo con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato perché non si confronta con la motivazione in fatto immune da vizi logici che ha escluso i presupposti per l'applicazione della condizione di punibilità invocata (p.2 par.2.1. che valorizza le conseguenze derivate dalla falsa dichiarazione). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 ere estensor