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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 37693/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato in mitius la pena a lei inflitta, confermandone la condanna per il reato di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata e, in particolare, all'esclusione della causa di giustificazione (quantomeno in termini putativi) dell'esercizio del diritto di critica, contiene assunti patentemente generici e versati in fatto, in cui non possono ravvisarsi compiute critiche di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato (che sarebbe intervenuta prima dell'emissione del provvedimento impugnato), è manifestamente infondato perché: - la sentenza di appello è stata emessa in data 23 novembre 2023; - il termine di prescrizione del reato, commesso in data 21 marzo 2016, pari a sette anni e sei mesi, tenendo conto dell'interruzione (cfr. artt. 157 e 161 cod. pen) nonché di 149 giorni di sospensione (dal 25 settembre 2019 al 20 novembre 2019 per rinvio su richiesta della difesa, dal giorno 11 marzo 2020 per 64 giorni, in ragione del differimento per la pandemia da Covid 19; dal 22 dicembre 2021 al 20 gennaio 2022, per legittimo impedimento dell'imputata), risulta spirato il 17 febbraio 2024, quindi in data successiva rispetto alla pronuncia della decisione impugnata; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denunciano la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e la carenza di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato nella parte in cui assume che dalla mancata rinnovazione dell'istruttoria derivi una nullità (ed è affidato ad asserti del tutto generici, che non consentono di individuare nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata lacune o manifeste illogicità concernenti punti di decisiva rilevanza Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01), non avendo neppure indicato il tema della chiesta prova orale; considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si assumono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., deduce irritualmente elementi di fatto, per il tramite di asserti generici, senza confrontarsi compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata (fondato sulla particolare pregnanza offensiva delle frasi pronunciate dall'imputata e del mezzo utilizzato per diffonderle); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;ritenuto che non deve tenersi conto della memoria depositata nell'interesse delle parti civili il 21 giugno 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all'udienza del 3 luglio 2024 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01), ragion per cui l'imputata non deve essere condannata alla rifusione delle spese nei confronti delle stesse; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato in mitius la pena a lei inflitta, confermandone la condanna per il reato di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata e, in particolare, all'esclusione della causa di giustificazione (quantomeno in termini putativi) dell'esercizio del diritto di critica, contiene assunti patentemente generici e versati in fatto, in cui non possono ravvisarsi compiute critiche di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato (che sarebbe intervenuta prima dell'emissione del provvedimento impugnato), è manifestamente infondato perché: - la sentenza di appello è stata emessa in data 23 novembre 2023; - il termine di prescrizione del reato, commesso in data 21 marzo 2016, pari a sette anni e sei mesi, tenendo conto dell'interruzione (cfr. artt. 157 e 161 cod. pen) nonché di 149 giorni di sospensione (dal 25 settembre 2019 al 20 novembre 2019 per rinvio su richiesta della difesa, dal giorno 11 marzo 2020 per 64 giorni, in ragione del differimento per la pandemia da Covid 19; dal 22 dicembre 2021 al 20 gennaio 2022, per legittimo impedimento dell'imputata), risulta spirato il 17 febbraio 2024, quindi in data successiva rispetto alla pronuncia della decisione impugnata; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denunciano la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e la carenza di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato nella parte in cui assume che dalla mancata rinnovazione dell'istruttoria derivi una nullità (ed è affidato ad asserti del tutto generici, che non consentono di individuare nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata lacune o manifeste illogicità concernenti punti di decisiva rilevanza Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01), non avendo neppure indicato il tema della chiesta prova orale; considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si assumono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., deduce irritualmente elementi di fatto, per il tramite di asserti generici, senza confrontarsi compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata (fondato sulla particolare pregnanza offensiva delle frasi pronunciate dall'imputata e del mezzo utilizzato per diffonderle); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;ritenuto che non deve tenersi conto della memoria depositata nell'interesse delle parti civili il 21 giugno 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all'udienza del 3 luglio 2024 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01), ragion per cui l'imputata non deve essere condannata alla rifusione delle spese nei confronti delle stesse; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
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