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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02372/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17151/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Tacito, n. 23. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 406/28/2013, depositata in data 30 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRAPRilevato che:

1. La società contribuente riceveva notifica dell’avviso di accertamento n.

RCD030602898 per l’anno d’imposta 2004, in relazione ad IRPEG, IVA e IRAP; l’ufficio contestava alla contribuente tanto la deducibilità delle quote di ammortamento di capannoni industriali, estranee alla prescrizione normativa di cui all’art. 102, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che il recupero di componenti positivi di reddito in ragione della accertata concessione degli immobili a favore di terzi.

Rideterminava, dunque, il reddito complessivo della contribuente da € 1.041.846,00 ad € 1.120.810,00.

2. Avverso detto avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p.

Roma; si costituiva l’ufficio deducendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.

3. La C.t.p., con sentenza n. 338/29/2012, respingeva il ricorso della contribuente e compensava le spese di giudizio.

4. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva l’ufficio,resistendo ai rilievi di parte e chiedendo il rigetto del gravame. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 406/28/2013, depositata in data 30 dicembre 2013, respingeva il gravame della contribuente e la condannava alla rifusione delle spese di giudizio, così confermando l’operato del giudice di prime cure.

5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattromotivi.

L’ufficiosi è costituito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 per la quale la contribuente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 102 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la ricorrente non fosse legittimata a portare in deduzione le quote di ammortamento del mutuo relative ai capannoni in quanto gli stessi, alla data del 31 dicembre 2007, erano incompleti ed inattivi.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omessa motivazione su un punto decisivo e controverso per il giudizio ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» la contribuente prospetta la medesima doglianza di cui al primo motivo ma sotto il profilo del difetto di motivazione.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 39, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto legittimo il recupero operato dall'ufficio in relazione ai componenti positivi di reddito in considerazione della legittimità della presunzione di cessione a titolo oneroso di beni concessi in uso a terzi soggetti.

1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della decisione per omessa pronuncia su una specifica domanda avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] sia in primo che in secondo grado ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 112 cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in procedendonella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di valutare l’erroneità della percentuale di aliquota IRAP applicata ossia 4,25% piuttosto che quella invocata di € 3,75%.

2. Con memoria depositata in data 5 gennaio 2023, la contribuente ha manifestato l’intenzione di aderire alla definizione agevolata prevista dall’art. 1 commi 186 e 197 della legge di stabilità 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) formulando contestuale istanza di sospensione del giudizio.

Pertanto, letti i commi 186 e 197 della legge n. 197 del 2022, va dichiarata la sospensione del giudizio in quanto soggetto alla nuova disciplina di definizione agevolata e perché la relativa istanza può essere presentata sino al 30 giugno 2023.

P.Q.M.

Sospende ilgiudizio sino al 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17151/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Tacito, n. 23. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 406/28/2013, depositata in data 30 dicembre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRAPRilevato che: 1. La società contribuente riceveva notifica dell’avviso di accertamento n. RCD030602898 per l’anno d’imposta 2004, in relazione ad IRPEG, IVA e IRAP; l’ufficio contestava alla contribuente tanto la deducibilità delle quote di ammortamento di capannoni industriali, estranee alla prescrizione normativa di cui all’art. 102, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che il recupero di componenti positivi di reddito in ragione della accertata concessione degli immobili a favore di terzi. Rideterminava, dunque, il reddito complessivo della contribuente da € 1.041.846,00 ad € 1.120.810,00. 2. Avverso detto avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. Roma; si costituiva l’ufficio deducendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso. 3. La C.t.p., con sentenza n. 338/29/2012, respingeva il ricorso della contribuente e compensava le spese di giudizio. 4. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva l’ufficio,resistendo ai rilievi di parte e chiedendo il rigetto del gravame. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 406/28/2013, depositata in data 30 dicembre 2013, respingeva il gravame della contribuente e la condannava alla rifusione delle spese di giudizio, così confermando l’operato del giudice di prime cure. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattromotivi. L’ufficiosi è costituito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 per la quale la contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 102 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la ricorrente non fosse legittimata a portare in deduzione le quote di ammortamento del mutuo relative ai capannoni in quanto gli stessi, alla data del 31 dicembre 2007, erano incompleti ed inattivi. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omessa motivazione su un punto decisivo e controverso per il giudizio ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» la contribuente prospetta la medesima doglianza di cui al primo motivo ma sotto il profilo del difetto di motivazione. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 39, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto legittimo il recupero operato dall'ufficio in relazione ai componenti positivi di reddito in considerazione della legittimità della presunzione di cessione a titolo oneroso di beni concessi in uso a terzi soggetti. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della decisione per omessa pronuncia su una specifica domanda avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] sia in primo che in secondo grado ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 112 cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’error in procedendonella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di valutare l’erroneità della percentuale di aliquota IRAP applicata ossia 4,25% piuttosto che quella invocata di € 3,75%. 2. Con memoria depositata in data 5 gennaio 2023, la contribuente ha manifestato l’intenzione di aderire alla definizione agevolata prevista dall’art. 1 commi 186 e 197 della legge di stabilità 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) formulando contestuale istanza di sospensione del giudizio. Pertanto, letti i commi 186 e 197 della legge n. 197 del 2022, va dichiarata la sospensione del giudizio in quanto soggetto alla nuova disciplina di definizione agevolata e perché la relativa istanza può essere presentata sino al 30 giugno 2023. P.Q.M. Sospende ilgiudizio sino al 10
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