CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23052/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 ottobre 1962; avverso la sentenza del 6 dicembre 2022, del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Genova ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da [OSCURATO:PERSONA] in ordine a due episodi di furto (consumato e tentato) pluriaggravati; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi di censura, con i quali denuncia il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; - che il primo motivo è inammissibile in quanto l'art. 448, comma 2 bis, introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 10:3, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena. Nel caso di specie, il ricorrente non si dLole della inesatta qualificazione giuridica del fatto, ma della mancanza di motivazione in ordine alla esattezza della stessa, cosicché il motivo di ricorso, ai sensi della disposizione sopra citata, non rientra tra quelli deducibili; - che il secondo motivo è ugualmente inammissibile, atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, non sussiste; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e c:he tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deci