CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 27723/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19561/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 8. - controricorrente - avverso la sentenza n. 3078/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Nel 2014 la società [OSCURATO:SOCIETA]. ottenne dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di euro 8.174,00 a titolo di provvigione per l'attività di mediazione dalla stessa prestata per una compravendita immobiliare. In particolare, a fondamento della richiesta azionata in via monitoria, la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva dedotto: - di aver fatto visionare al sig. [OSCURATO:PERSONA] un immobile di proprietà dei sigg. Pucciarelli/Berlusconi; che in data 09/11/2013 il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato una proposta di acquisto dell'immobile per il prezzo di euro 335.000; che i sigg. Pucciarelli/Berlusconi avevano accettato detta proposta in data 09/11/2013; - che pertanto il diritto alla provvigione era maturato, a nulla rilevando che l'atto di trasferimento dell'immobile non fosse poi stato stipulato per il ripensamento dei promittenti venditori. All'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo conseguentemente introdotto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Milano revocò il decreto stesso, giudicando non dovuta la provvigione pretesa dalla società sulla scorta della seguente, duplice, ratio decidendi: «nel merito, infatti, è sufficiente osservare che, da un lato, l'affare non si è mai concluso e che, dall'altro, le parti avevano comunque convenuto di esonerare l'opponente odierno dal pagamento della provvigione» (testo della sentenza di primo grado fotoriprodotto a pagina 19 del ricorso per cassazione). La società [OSCURATO:SOCIETA] appellò la sentenza di primo grado e la Corte d'appello di Milano, riformando tale sentenza, ha confermato il decreto opposto, ritenendo che la proposta di acquisto formulata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] contenesse tutti gli elementi essenziali del contratto di compravendita immobiliare e, pertanto, che con la sua accettazione, regolarmente portata a conoscenza del proponente, fosse sorto tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e i proprietari dell'immobile il vincolo giuridico necessario per poter considerare concluso l'affare e sorto il diritto del mediatore alla provvigione. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato su due motivi. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso. La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 24 maggio 2022, per la quale il ricorrente ha depositato una memoria. Con il primo motivo di ricorso, riferito all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., il ricorrente denuncia l'omessa pronuncia della corte territoriale sulla eccezione - da lui tempestivamente sollevata - di rinuncia alla provvigione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con conseguente nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso, riferito all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c, il ricorrente lamenta l'omesso rilievo del giudicato interno formatosi ex art. 329 c.p.c. e 2909 c.c., in assenza di specifica censura nell'atto di appello dell'agenzia, sulla statuizione del primo giudice secondo cui «le parti avevano comunque convenuto di esonerare l'opponente odierno dal pagamento della provvigione».Il collegio preliminarmente rileva che nell'atto di appello proposto dalla società immobiliare della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., non risulta proposta alcuna censura avverso la ratio della sentenza di primo grado secondo cui «le parti avevano comunque convenuto di esonerare l'opponente odierno dal pagamento della provvigione». Ciò implica la inammissibilità dell'appello, non rilevata dalla corte territoriale, per mancata impugnazione di tutte le ragioni che sorreggono il decisum (tra le tante, Cass. 18641/2017: «ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza»; conf. Cass. 22753/2011). L'inammissibilità dell'appello è rilevabile d'ufficio da parte della Corte di cassazione ed impone la cassazione della sentenza di secondo grado che ha mancato di rilevarla, senza rinvio, ai sensi dell'articolo 382 c.p.c., perché il processo non poteva essere proseguito (tra le altre, Cass. n. 16863/2017, Cass. n. 26525/2018, Cass. n. 20839/2021). Né il rilievo ufficioso dell'inammissibilità dell'appello impone la sottoposizione della questione alle parti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 384 c.p.c., giacché, come pure questa Corte ha già precisato, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. n. 15019/2016). In definitiva la sentenza gravata va cassata senza rinvio, in ragione dell'inammissibilità dell'appello e del correlativo passaggio in giudicato della sentenza di primo grado del Tribunale di Milano. Le spese del giudizio di cassazione e di appello vanno a carico della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che resta definitivamente soccombente in base alla sentenza di primo grado. Deve darsi atto che sussistono le condizioni per dichiarare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, che la [OSCURATO:SOCIETA]. è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, se dovuto. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Condanna la contro ricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.000, oltre euro 200 per esborsi e oltre spese generali nella misura del 1 5 % e accessori di legge; nonché le spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 2.000, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società [OSCURATO:SOCIETA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel