CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07069/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso presentato da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07/04/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro tremila di ammenda in relazione al reato di cui all’articolo 279 d.lgs. n. 152 del 2006. 2. Avverso tale provvedimento, tramite il difensore di fiducia, ricorre la [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro profili di censura. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’articolo 192 cod. proc. pen., in riferimento alla sussistenza del reato contestato. 2.2. Con il secondo motivo lamenta mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.3. Con il terzo motivo, lamenta mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio per il discostamento dal minimo edittale. 2.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen.. 3. Il ricorso, inizialmente assegnato ala Settima Sezione Penale, è stato restituito in Terza Sezione con ordinanza interlocutoria del 31 ottobre 2025 per la non manifesta infondatezza del quarto motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Il primo motivo è inammissibile. Va infatti ricordato che è inammissibile la censura con cui si deduca violazione dell’articolo 606, comma 1, lettere b) e c) in relazione alla valutazione delle prove in quanto, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all’asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell’art. 192 cod. proc. pen. ovvero della regola di giudizio di cui all’art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l’inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis: Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell’art. 606 cod. proc. pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l’aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis: Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). Il motivo, che denuncia mera violazione di legge in relazione all’articolo 192 cod. proc. pen., è pertanto inammissibile. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto non considera la sedimentata giurisprudenza della Corte, la quale ritiene che le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, n.m.). Inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Non è neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma è sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)». Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto l’insussistenza di positivi elementi di valutazione, né, anche in sede di ricorso, l’imputata ha allegato elementi suscettibili di diversa considerazione (tale non potendosi certamente ritenere la dedotta «insussistenza della condotta contestata», che attiene alla responsabilità e non al trattamento sanzionatorio). 4. Il terzo motivo è del pari manifestamente infondato, in quanto non si confronta con il costante orientamento di questa Corte secondo il quale, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). Le Sezioni unite di questa Corte hanno di poi ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha già optato per un regime sanzionatorio favorevole irrogando la pena pecuniaria in luogo di quella detentiva (l’art. 279 comma 1 prevede la pena alternativa dell’arresto da due mesi a due anni o dell’ammenda da 1.000 a 10.000 euro), attestandosi peraltro ben al di sotto della media edittale (pari a euro 5.500). Ne consegue la manifesta infondatezza della doglianza. 5. Il quarto motivo è infondato. Questa Corte ritiene che la motivazione relativa alla causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto deve «tener conto dei parametri normativi di cui all'art. 131-bis cod., inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ed assumendo i precedenti valenza ostativa solo ove l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole» (Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278095 - 01). L’identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve, secondo la giurisprudenza (Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, M., Rv. 274186 - 01), essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni (Fattispecie in tema di furto e detenzione o cessione di sostanze stupefacenti). Si è ancora ritenuta (Sez. 4, n. 27323 del 04/05/2017, Garbocci, Rv. 270107 - 01) non sufficientemente motivata la sentenza che aveva escluso la applicabilità della causa di non punibilità essendo l'imputato gravato da precedenti condanne per reati contro il patrimonio, senza tuttavia confrontarsi con la condotta in concreto contestata (relativa ad una ipotesi di concorso in spaccio di stupefacenti commesso al fine di ottenere una somma pari ad euro 2, da ritenersi, pertanto, talmente esigua da rendere irrilevante il fine di lucro). Sotto altro punto di vista, questa Corte ritiene (Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, Bianchini, Rv. 268307 – 01; Sez. 3, n. 32015 del 29/03/2022, Ceesay, n.m.) che il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la rilevata presenza di numerosi precedenti penali non possono costituire «implicita» motivazione del mancato accoglimento della richiesta dell'imputato di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso che i parametri di valutazione previsti dal comma primo dell'art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo. In tale procedimento, va tuttavia evidenziato che il giudice di appello aveva comunque inflitto il minimo edittale della pena. In proposito, si è ritenuto che, in tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275635 – 02; Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01). Nel caso di specie, se per un verso le due precedenti condanne indicate in sentenza, relative a un furto e a una violazione colposa degli obblighi di custodia, non sono ictu oculi espressione di quella «stessa indole» prevista dalla norma, sia tra loro che in riferimento alla condotta oggi contestata, debbono per altro verso essere considerati congiuntamente: la sussistenza di precedenti penali; il diniego delle circostanze atipiche, e lo scostamento della pena edittale dal minimo, circostanze che, complessivamente considerate, consentono di ritenere assolto l’onere di motivazione implicita nel senso di non particolare