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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 30074/2023

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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12257/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] E ROVIGO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 356/2022 emessa da CORTE D'APPELLO VENEZIA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.520,00 per compensi, oltre spese prenotate a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12257/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] E ROVIGO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 356/2022 emessa da CORTE D'APPELLO VENEZIA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.520,00 per compensi, oltre spese prenotate a
Decreto Cassazione n. 30074/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris