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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 16058/2024

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roposto da: [OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].– p . i . v.a. 04642970877 – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatoin Roma , al la v ia S. Basilio , n. 61 , presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difend e in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife sa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Germanico, n. 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE avverso lasentenza n. 899/2020 del la Corte d’Appello di Catania , udita la relazione nella camera di consiglio del28 marzo 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. il “[OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] C.”s.a.s. adiva il Tribunale di Catania.

Esponeva che l’ “[OSCURATO:PERSONA] di Catania” aveva indebitamente fatto luogo all’applicazione degli sconti tariffari con riferimento alle prestazioni sanitarie rese nell’anno 2009(cfr. ricorso, pag. 3).

Chiedeva ingiungersi all’ “A.S.P. di Catania” il pagamento della somma di euro 34.466,60. 2.Con decreto n. 166 5 del 22.7.2011 il tribunale pron unciava l’ingiunzione. 3.Con citazione notificata in data25.10.2011 l’ “A.S.P. di Catania” proponeva opposizione.

Chiedevaaccertare e dichiarare che l’importo di cui all’ingiunzione era stato legittimamente trattenuto(cfr. ricorso, pag. 3). 4.Resisteva il “[OSCURATO:PERSONA]” s.a.s .

Deduceva che con il Decreto Assessoriale n. 366/2008 la Regione siciliana aveva ripristinato l’integrale remunerazione delle prestazioni della specialistica ambulatoriale esterna prevista dal tariffario regionale(cfr. ricorso, pag. 4). 5.Con sentenzan. 2831/2016 il t ribunale accoglieva l’opposizione e revocava l’ingiunzione.

Dava atto il tribunale che era sopravvenuto il D.A. n. 170/2013 del 28.1.2013, pubblicato nellaG.U.R.S. n. 7 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto “ripristino con effetto retroattivo dei valori tariffari di cui al D.A. n.1977 del 28.09.2007” (cfr.ricorso, pag. 4), e con il quale era stata recepita nella Regione siciliana la scontistica sulle tariffe delle prestazioni sanitarie (cfr. ricorso, pag. 2). 6.Il “[OSCURATO:PERSONA]” s.a.s. proponeva appello.

Si costituival’ “A.S.P. di Catania”.

Instava per il rigetto dell’avverso gravame.

7. Con sentenza n. 899 /20 20 la Corte d’Appello di Catania rigettava il gravame econdannava l’appellante al le spese del grado.

Evidenziava, peraltro,la corte, in ordine al secondo motivo d’appello, con cui l’appellante aveva censurato il primo dictumnella parte in cui era stato reputato precluso il sindacato di legittimità in via incidentaledel D.A. n. 170/2013 ai fini della sua disapplicazione, che la questione della legittimità del D.A. n. 170/2013 si prospettava in via principale e non giàin via pregiudiziale in senso tecnico, come sarebbe stato necessario ai fini della disapplicazione ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865, all.

E (cfr. sentenza d’appello, pagg. 9 -10). 8.Avverso tale s entenza ha pr oposto ricorso il “[OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] C.” s.a.s.; ne ha chiesto sulla scorta di cinquemotivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

L’ “[OSCURATO:PERSONA] di Catania”ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese. 9.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 10.Con il primo motivo il rico rrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. , la nullità della sentenza o del procedimento.Deduce che la Corte di Catania ha omesso di pronunciarsi in ordine all’eccezione di giudicato– sollevata con l’atto d’appello (cfr. ricorso, pag. 7) - allorché ha assunto che la produzione documentale cui l’eccezione di giudicato era correlata, era stata allegata tardivamente (cfr. ricorso, pag. 8).

Deduce al contempo che la disamina dell’eccezione di giudicato avrebbe senz’altro comportato l’accoglimento del gravame(cfr. ricorso, pag. 9). 11.Il primo motivo di ricorso va respinto. 12.La corte d’appello ha reputato che fosse da escludere l’operatività di una preclusione da precedente giudicato, asseritamente idoneo a coprire il dedotto ed il deducibile,con riferimento al decreto ingiuntivo n. 1652/2007 emesso dal Tribunale di Catania ai fini del recupero degli sconti tariffari applicati in ordine alle prestazioni rese nell’anno 2007(cfr. sentenza d’appello, pag. 11).

Segnatamente ha ritenutoche vi ostasse la tardività , ex art. 345 cod. proc. civ., come novellato dal dec. leg. n. 83/2012, convertito nella legge n. 132/2012, della produzionedocumentale cui l’asserita preclusione da giudicato era da correlare(cfr. sentenza d’appello, pag. 11).

Evidentemente, in questi termini, la corte di merito si è al riguardo senz a dubbiopronunciata, sicché il denunciato “vizio di attività” non si configura. 13.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 324, 112, 115 e345, 3° co., cod. proc. civ.

Deduce che la Corte di Catania - qualor a si ritenga che non sia incorsa in omissione di pronuncia – ha di certo er rato , allorché ha assunto che l a preclusione da precedente giudicato fosse da escludere in dipendenza della tardivaallegazione della produzione documentale cui l’eccezione di giudicato era connessa.

Deduce invero che l’eccezione di giudicato, in dipendenza del suo rilievo pubblicistico, non soggiace a preclusioni con riferimento alla sua allegazione e dimostrazione(cfr. ricorso, pagg. 8 e 10). 14.Il secondo motivo di ricorso del pari va respint o . 15.Sicuramente il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall’art.345 c od . p roc . c iv . per le prove nuove in appello, cosicché il giudice, al quale ne risulti l’esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti ingiudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. (ord.) 25.10.2018, n. 27161; cfr. Cass. (ord.) 7.1.2021, n. 48).

Dunque, la corte distrettuale ha irritualmente assunto che all’eccezione di giudicato ostasse la tardività della produzione documentale cui la medesima eccezione si correlava.

16. Nondimeno, le sezioni unite spieg ano che questa Cort e, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in “error in procedendo”, è, sì,anche giudice del fatto e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causae, però, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181). 17.Ebbene, su tale scorta, si rileva quanto segue.

Da un canto, il ricorrente, così come ha eccepito la controricorrente, “non ha riportato nel corpo del ricorso l’intero contenuto del Decreto ingiuntivo n. 1652/2007” (così controricorso, pag.

26. Cfr. Cass. 23.6.2017, n. 15737, secondo cuinel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione).

D’altro canto,il ricorrent e non ha atteso all’ illustra zione degli esatti e puntuali termini in cui il giudicato “esterno” asseritamente correlato al decreto ingiuntivo n. 1652/2007 avrebbe esplicato efficacia preclusiva nella specie in relazione all’addotta indebita applicazione degli sconti tariffari con riferimento alle prestazioni sanitarie rese nell’anno 2009.

Del resto, la controricorrente ha ulteriormente prospettato che il “decreto ingiuntivo n. 1652/2007 attiene alla mancata integrale remunerazione delle prestazioni rese dal Laboratorio, odierno ricorrente, nel mese di Maggio 2007, allorquando quindi non erano stati emanati nell’ambito della Regione Sicilia i Decreti dell’Assessorato regionale della Sanità di recepimento delle prescrizioni della L. n. 296/2006 in materia di sconti tariffari” (così controricorso, pag. 31).

E, per giunta,onde dar ragione della non operatività della preclusione da giudicato,l’ “A.S.P. di Catania” ha richiamato ampio stralcio della motivazione dell’ordinanza n. 6481 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte (cfr.controricorso, pag. 32), alla qualein questa sede senz’altro si rinvia. 18.Con il terzo motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865, all.

E. Deduce che ha erratola Corte di Catania a configurare nella specie un’ipotesi di “disapplicazione principaliter” (cfr. ricorso, pag. 11) e a ritenere precluso il sindacato incidentale di legittimità de l D.A. n. 170/2013 , sì che ne fosse interdetta la disapplicazione (cfr. ricorso, pag. 11).

Deduce che la questione della legittimità del D.A. n. 170/2013 costituisce una questione pregiudiziale in senso tecnico, sicché alla corte d’appello non era stata devoluta in via principale(cfr. ricorso, pag. 12). 19.Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto.

20. Questa Corte spiega che i l potere di disapplicazione dell ’ atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la P.A. ma unicamentenei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l’atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico(cfr. Cass. sez. un. 6.2.2015, n. 2244; Cass. 13.9.2006, n. 19659).21.Ebbene, nella specie, il D.A. n. 170/2013 ha avuto ad oggetto il “ripristino con effetto retroattivo dei valori tariffari di cui al D.A. n. 1977 del 28.09.2007” (cosìricorso, pag. 4).

Quindi, la disapplicazione del D.A. n. 170/2013 precluderebbe, con effetto diretto, la reviviscenza del D.A. n. 1977/2007 , che aveva prescritto lo sconto tariffario nella Regione siciliana.

Correttamente, perciò, il primo giudice aveva assunto che il D.A. n. 170/2013 “importa come diretta conseguenza che la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto non possa cheessere rigettata” (cfr. ricorso, pag. 4).

Innegabilmente, perciò, il D.A. n. 170/2013 viene in rilievo come causa della lesione del diritto soggettivo dedotto in giudizio (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 25.1.2006, n. 1373, secondo cui resta salva l’attribuzione al giudice ordinario della cognizione incidentale sull’atto amministrativo e del potere di disapplicazione dell’atto illegittimo nei casi in cui esso venga in rilievo non già come causa della lesione del diritto soggettivo dedotto in giudizio,ma solo come mero antecedente sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico).

In questi termini vanno condivisi i rilievi, in parte qua, della Corte di Catania. 22.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia in via subordinata ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 295 e 112 cod. proc. civ.

Deduce che la Corte di Catania ha omessodi pronunciarsi in ordine all’istanza di sospensionedel giudizio (cfr. ricorso, pag. 14 ) .Deduce al contempo che la disamina dell’istanza di sospensione era “potenzialmente idonea a mutare in modo significativo le sorti della decisione impugnata” (cosìricorso, pag. 14). 23.Il quarto motivo di ricorso similmente va respinto. 24.La Corte di Cataniaha reputato, in ordine al quinto motivo d’appello, con cui l’appellante aveva censurato il primo dictum nella parte in cui era stata disattesa l’istanza di sospensione del processo fino a definizione dei giudizi pendenti innanzi al T.A.R. del Lazio ed aventi ad oggetto l’impugnazione del D.A. n. 1977/2007, che i giudizi asseritamente pregiudiziali erano stati definiti dal T.A.R. con sentenze n. 6804 e n. 6793, entrambe del 18.6.2018 , avverso le quali era stato proposto appello innanzi al Consiglio di Stato.

E,nondimeno, la corte d’appello ha soggiunto cheil “[OSCURATO:PERSONA]” non aveva dato prova della pendenza del giudizio innanzi al Consiglio di Stato né a tal fine poteva soccorrere l’estratto della banca dati del “sito” istituzionale della Giustizia amministrativa (cfr. sentenza d’appello, pag. 4).

Evidentemente, in questi termini, la corte territoriale si è al riguardo sicuramentepronunciata, sicché il denunciato “vizio di attività” non si prospetta. 25.Con il quinto motivo il ricorrente denuncia del pari in via subordinata ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ.

Deduce che la Corte di Catania - qual ora si ritenga che non sia incorsa in omissione di pronuncia –ha c e rtamente errato, allorché ha disatteso l’istanza di sospensione del giudizio.

Deduce invero che, così come risulta dal report del Consiglio di Stato sulla causa d’appello n. 1541/2019, il giudizio d’appello innanzi al Consiglio di Stato è pendente ed in considerazione del rapporto di pregiudizialità che sussiste tra il giudizio amministrativo ed il presente giudizio si delineail rischio di contrasto tra giudicati tra le stesse parti (cfr. ricorso, pag. 15). 26.Il quinto motivo di ricorso analogamente va respinto . 27.Questa Corte spiega che la sospensione del processo contemplata dall’art.295 cod. proc. civ. per l’ipotesi in cui la decisione dipenda dalla definizione di una diversa causa implicando la collocazione del processo in uno stato di quiescenza fino al momento della conclusione di tale altra causa, postula, peraltro, che la causa pregiudiziale sia effettivamente pendente e in grado di approdare alla pronuncia ritenuta pregiudiziale (cfr. Cass. (ord.) 21.11.2006, n. 24742) . 28.In questi termini devesi dar atto che il mezzo d e quo difetta di specificità ed “autosufficienza”in spregio alle prefigurazioni dell’art. 366, 1° co., n. 4, e n. 6, cod. proc. civ.

Invero, il ricorrente non ha provveduto a riprodurre nel corpo del ricorso il testo del “Report del Consiglio di Statosulla causa d’appello n.

R.G. 1541/2019”.

Si tenga conto che, qualora venga denunciato un “ error in procedendo ” , questa Corte di legittimità diviene anche giudice del “fatto processuale ” ed è investita del potere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181).

E tuttaviail ricorrente non ha indicato, così come avrebbe dovuto, gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatt o processual e ” ( il r eport anzidetto del Consiglio di Stato)di cui ha invocato il riesame (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si soggiunge che l’“error in procedendo” non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’“error”). 29.In verità, in memoria,il ricorrente ha prospettato che il giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato ed iscritto al n. 1541/2019 r.g.,avente ad oggetto appello avversa la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 6793/2018 “e, in sostanza, l’illegittimità del D.A. n. 170/2013” (così memoria, pag. 1), è stato definitocon sentenza del Consiglio di Stato n. 4840 del 24.6.2021, passata in giudicato, che “ha annullato, nei limiti di cui in motivazione, il D.A. n. 170/2013 ” (c osì memoria, pag. 2), cosicché “qualsivoglia decurtazione delle remunerazioni delle prestazioni rese dalle strutture accreditate (…), fondata, tra l’altro, sul regime di scontisticadelle tariffe, ove imposta al di là del termine massimo di efficacia dell’articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 296/2006 (31 dicembre 2008), risulta del tutto illegittima” (così memoria, pag. 2).

Il ricorrente, dunque, ha prospettato l’inapplicabilità del D.A. n. 170/2013 e degli sconti tariffari alle prestazioni da esso rese nel 2009 e perciò l’erroneità della impugnata sentenza della Corte di Catania (cfr. memoria, pagg. 2– 3). 30.Senza dubbio nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente – è il caso del giudicato correlato alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4840 del 24.6.2021- alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 cod.proc. c iv., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l’efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (cfr. Cass. (ord.) 22.1.2018, n. 1534).

E tuttavia il ricorrente non ha riprodotto in memoria l’integrale testo della sentenza n. 4840/2021del Consiglio di Stato. 31.In ogni caso, la rilevanza nella fattispecie ora in disamina della sentenza n. 4840/2021 risulta smentita in certa qual misura dallo stesso ricorrente.

Invero, il “[OSCURATO:PERSONA]” ha testualmente riferito: “questa difesa è consapevole del fatto che le citate sentenze del Consiglio di Stato contengono alcuni riferimenti allainefficacia degli sconti tariffari solo a decorrere dall’anno 2010 (e nondall’anno 2009, ovvero l’annualità d’interesse nel caso di specie).

Tuttavia, occorre evidenziare che le pronunce del [OSCURATO:PERSONA] indicano in modo inequivocabile e senz’altro più pregnante la data del 31.12.2008 come termine ultimo di efficacia del regime degli sconti tariffari” fondato sull’art. 1, comma 796, lettera o), legge n. 296/2006” (così memoria, pag. 5). 32.D’altra parte, i riferimenti all’anno 2010, quale dies a quo dell’inefficacia degli sconti tariffari, significativamente si corroborano alla luce dell’elaborazione di questa Corte, senz’altro da ribadire nella specie.

Infatti, questo Giudice ha avuto cura di puntualizzare che, in tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, losconto previsto dall ’ art. 1, 1° co . , lett. o), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007 - 2009, deponendo in tal senso non solo l’ “incipit”della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l’interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione(cfr. Cass. (ord.) 5.10.2021, n. 27007; Cass. (ord.) 4.5.2018, n. 10582).

33. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo. 34.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] C.” s.a.s., a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] di Catania”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roposto da: [OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].– p . i . v.a. 04642970877 – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatoin Roma , al la v ia S. Basilio , n. 61 , presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difend e in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife sa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Germanico, n. 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso lasentenza n. 899/2020 del la Corte d’Appello di Catania , udita la relazione nella camera di consiglio del28 marzo 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. il “[OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] C.”s.a.s. adiva il Tribunale di Catania. Esponeva che l’ “[OSCURATO:PERSONA] di Catania” aveva indebitamente fatto luogo all’applicazione degli sconti tariffari con riferimento alle prestazioni sanitarie rese nell’anno 2009(cfr. ricorso, pag. 3). Chiedeva ingiungersi all’ “A.S.P. di Catania” il pagamento della somma di euro 34.466,60. 2.Con decreto n. 166 5 del 22.7.2011 il tribunale pron unciava l’ingiunzione. 3.Con citazione notificata in data25.10.2011 l’ “A.S.P. di Catania” proponeva opposizione. Chiedevaaccertare e dichiarare che l’importo di cui all’ingiunzione era stato legittimamente trattenuto(cfr. ricorso, pag. 3). 4.Resisteva il “[OSCURATO:PERSONA]” s.a.s . Deduceva che con il Decreto Assessoriale n. 366/2008 la Regione siciliana aveva ripristinato l’integrale remunerazione delle prestazioni della specialistica ambulatoriale esterna prevista dal tariffario regionale(cfr. ricorso, pag. 4). 5.Con sentenzan. 2831/2016 il t ribunale accoglieva l’opposizione e revocava l’ingiunzione. Dava atto il tribunale che era sopravvenuto il D.A. n. 170/2013 del 28.1.2013, pubblicato nellaG.U.R.S. n. 7 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto “ripristino con effetto retroattivo dei valori tariffari di cui al D.A. n.1977 del 28.09.2007” (cfr.ricorso, pag. 4), e con il quale era stata recepita nella Regione siciliana la scontistica sulle tariffe delle prestazioni sanitarie (cfr. ricorso, pag. 2). 6.Il “[OSCURATO:PERSONA]” s.a.s. proponeva appello. Si costituival’ “A.S.P. di Catania”. Instava per il rigetto dell’avverso gravame. 7. Con sentenza n. 899 /20 20 la Corte d’Appello di Catania rigettava il gravame econdannava l’appellante al le spese del grado. Evidenziava, peraltro,la corte, in ordine al secondo motivo d’appello, con cui l’appellante aveva censurato il primo dictumnella parte in cui era stato reputato precluso il sindacato di legittimità in via incidentaledel D.A. n. 170/2013 ai fini della sua disapplicazione, che la questione della legittimità del D.A. n. 170/2013 si prospettava in via principale e non giàin via pregiudiziale in senso tecnico, come sarebbe stato necessario ai fini della disapplicazione ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865, all. E (cfr. sentenza d’appello, pagg. 9 -10). 8.Avverso tale s entenza ha pr oposto ricorso il “[OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] C.” s.a.s.; ne ha chiesto sulla scorta di cinquemotivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. L’ “[OSCURATO:PERSONA] di Catania”ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese. 9.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 10.Con il primo motivo il rico rrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. , la nullità della sentenza o del procedimento.Deduce che la Corte di Catania ha omesso di pronunciarsi in ordine all’eccezione di giudicato– sollevata con l’atto d’appello (cfr. ricorso, pag. 7) - allorché ha assunto che la produzione documentale cui l’eccezione di giudicato era correlata, era stata allegata tardivamente (cfr. ricorso, pag. 8). Deduce al contempo che la disamina dell’eccezione di giudicato avrebbe senz’altro comportato l’accoglimento del gravame(cfr. ricorso, pag. 9). 11.Il primo motivo di ricorso va respinto. 12.La corte d’appello ha reputato che fosse da escludere l’operatività di una preclusione da precedente giudicato, asseritamente idoneo a coprire il dedotto ed il deducibile,con riferimento al decreto ingiuntivo n. 1652/2007 emesso dal Tribunale di Catania ai fini del recupero degli sconti tariffari applicati in ordine alle prestazioni rese nell’anno 2007(cfr. sentenza d’appello, pag. 11). Segnatamente ha ritenutoche vi ostasse la tardività , ex art. 345 cod. proc. civ., come novellato dal dec. leg. n. 83/2012, convertito nella legge n. 132/2012, della produzionedocumentale cui l’asserita preclusione da giudicato era da correlare(cfr. sentenza d’appello, pag. 11). Evidentemente, in questi termini, la corte di merito si è al riguardo senz a dubbiopronunciata, sicché il denunciato “vizio di attività” non si configura. 13.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 324, 112, 115 e345, 3° co., cod. proc. civ. Deduce che la Corte di Catania - qualor a si ritenga che non sia incorsa in omissione di pronuncia – ha di certo er rato , allorché ha assunto che l a preclusione da precedente giudicato fosse da escludere in dipendenza della tardivaallegazione della produzione documentale cui l’eccezione di giudicato era connessa. Deduce invero che l’eccezione di giudicato, in dipendenza del suo rilievo pubblicistico, non soggiace a preclusioni con riferimento alla sua allegazione e dimostrazione(cfr. ricorso, pagg. 8 e 10). 14.Il secondo motivo di ricorso del pari va respint o . 15.Sicuramente il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall’art.345 c od . p roc . c iv . per le prove nuove in appello, cosicché il giudice, al quale ne risulti l’esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti ingiudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. (ord.) 25.10.2018, n. 27161; cfr. Cass. (ord.) 7.1.2021, n. 48). Dunque, la corte distrettuale ha irritualmente assunto che all’eccezione di giudicato ostasse la tardività della produzione documentale cui la medesima eccezione si correlava. 16. Nondimeno, le sezioni unite spieg ano che questa Cort e, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in “error in procedendo”, è, sì,anche giudice del fatto e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causae, però, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181). 17.Ebbene, su tale scorta, si rileva quanto segue. Da un canto, il ricorrente, così come ha eccepito la controricorrente, “non ha riportato nel corpo del ricorso l’intero contenuto del Decreto ingiuntivo n. 1652/2007” (così controricorso, pag. 26. Cfr. Cass. 23.6.2017, n. 15737, secondo cuinel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione). D’altro canto,il ricorrent e non ha atteso all’ illustra zione degli esatti e puntuali termini in cui il giudicato “esterno” asseritamente correlato al decreto ingiuntivo n. 1652/2007 avrebbe esplicato efficacia preclusiva nella specie in relazione all’addotta indebita applicazione degli sconti tariffari con riferimento alle prestazioni sanitarie rese nell’anno 2009. Del resto, la controricorrente ha ulteriormente prospettato che il “decreto ingiuntivo n. 1652/2007 attiene alla mancata integrale remunerazione delle prestazioni rese dal Laboratorio, odierno ricorrente, nel mese di Maggio 2007, allorquando quindi non erano stati emanati nell’ambito della Regione Sicilia i Decreti dell’Assessorato regionale della Sanità di recepimento delle prescrizioni della L. n. 296/2006 in materia di sconti tariffari” (così controricorso, pag. 31). E, per giunta,onde dar ragione della non operatività della preclusione da giudicato,l’ “A.S.P. di Catania” ha richiamato ampio stralcio della motivazione dell’ordinanza n. 6481 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte (cfr.controricorso, pag. 32), alla qualein questa sede senz’altro si rinvia. 18.Con il terzo motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865, all. E. Deduce che ha erratola Corte di Catania a configurare nella specie un’ipotesi di “disapplicazione principaliter” (cfr. ricorso, pag. 11) e a ritenere precluso il sindacato incidentale di legittimità de l D.A. n. 170/2013 , sì che ne fosse interdetta la disapplicazione (cfr. ricorso, pag. 11). Deduce che la questione della legittimità del D.A. n. 170/2013 costituisce una questione pregiudiziale in senso tecnico, sicché alla corte d’appello non era stata devoluta in via principale(cfr. ricorso, pag. 12). 19.Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto. 20. Questa Corte spiega che i l potere di disapplicazione dell ’ atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la P.A. ma unicamentenei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l’atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico(cfr. Cass. sez. un. 6.2.2015, n. 2244; Cass. 13.9.2006, n. 19659).21.Ebbene, nella specie, il D.A. n. 170/2013 ha avuto ad oggetto il “ripristino con effetto retroattivo dei valori tariffari di cui al D.A. n. 1977 del 28.09.2007” (cosìricorso, pag. 4). Quindi, la disapplicazione del D.A. n. 170/2013 precluderebbe, con effetto diretto, la reviviscenza del D.A. n. 1977/2007 , che aveva prescritto lo sconto tariffario nella Regione siciliana. Correttamente, perciò, il primo giudice aveva assunto che il D.A. n. 170/2013 “importa come diretta conseguenza che la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto non possa cheessere rigettata” (cfr. ricorso, pag. 4). Innegabilmente, perciò, il D.A. n. 170/2013 viene in rilievo come causa della lesione del diritto soggettivo dedotto in giudizio (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 25.1.2006, n. 1373, secondo cui resta salva l’attribuzione al giudice ordinario della cognizione incidentale sull’atto amministrativo e del potere di disapplicazione dell’atto illegittimo nei casi in cui esso venga in rilievo non già come causa della lesione del diritto soggettivo dedotto in giudizio,ma solo come mero antecedente sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico). In questi termini vanno condivisi i rilievi, in parte qua, della Corte di Catania. 22.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia in via subordinata ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 295 e 112 cod. proc. civ. Deduce che la Corte di Catania ha omessodi pronunciarsi in ordine all’istanza di sospensionedel giudizio (cfr. ricorso, pag. 14 ) .Deduce al contempo che la disamina dell’istanza di sospensione era “potenzialmente idonea a mutare in modo significativo le sorti della decisione impugnata” (cosìricorso, pag. 14). 23.Il quarto motivo di ricorso similmente va respinto. 24.La Corte di Cataniaha reputato, in ordine al quinto motivo d’appello, con cui l’appellante aveva censurato il primo dictum nella parte in cui era stata disattesa l’istanza di sospensione del processo fino a definizione dei giudizi pendenti innanzi al T.A.R. del Lazio ed aventi ad oggetto l’impugnazione del D.A. n. 1977/2007, che i giudizi asseritamente pregiudiziali erano stati definiti dal T.A.R. con sentenze n. 6804 e n. 6793, entrambe del 18.6.2018 , avverso le quali era stato proposto appello innanzi al Consiglio di Stato. E,nondimeno, la corte d’appello ha soggiunto cheil “[OSCURATO:PERSONA]” non aveva dato prova della pendenza del giudizio innanzi al Consiglio di Stato né a tal fine poteva soccorrere l’estratto della banca dati del “sito” istituzionale della Giustizia amministrativa (cfr. sentenza d’appello, pag. 4). Evidentemente, in questi termini, la corte territoriale si è al riguardo sicuramentepronunciata, sicché il denunciato “vizio di attività” non si prospetta. 25.Con il quinto motivo il ricorrente denuncia del pari in via subordinata ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. Deduce che la Corte di Catania - qual ora si ritenga che non sia incorsa in omissione di pronuncia –ha c e rtamente errato, allorché ha disatteso l’istanza di sospensione del giudizio. Deduce invero che, così come risulta dal report del Consiglio di Stato sulla causa d’appello n. 1541/2019, il giudizio d’appello innanzi al Consiglio di Stato è pendente ed in considerazione del rapporto di pregiudizialità che sussiste tra il giudizio amministrativo ed il presente giudizio si delineail rischio di contrasto tra giudicati tra le stesse parti (cfr. ricorso, pag. 15). 26.Il quinto motivo di ricorso analogamente va respinto . 27.Questa Corte spiega che la sospensione del processo contemplata dall’art.295 cod. proc. civ. per l’ipotesi in cui la decisione dipenda dalla definizione di una diversa causa implicando la collocazione del processo in uno stato di quiescenza fino al momento della conclusione di tale altra causa, postula, peraltro, che la causa pregiudiziale sia effettivamente pendente e in grado di approdare alla pronuncia ritenuta pregiudiziale (cfr. Cass. (ord.) 21.11.2006, n. 24742) . 28.In questi termini devesi dar atto che il mezzo d e quo difetta di specificità ed “autosufficienza”in spregio alle prefigurazioni dell’art. 366, 1° co., n. 4, e n. 6, cod. proc. civ. Invero, il ricorrente non ha provveduto a riprodurre nel corpo del ricorso il testo del “Report del Consiglio di Statosulla causa d’appello n. R.G. 1541/2019”. Si tenga conto che, qualora venga denunciato un “ error in procedendo ” , questa Corte di legittimità diviene anche giudice del “fatto processuale ” ed è investita del potere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181). E tuttaviail ricorrente non ha indicato, così come avrebbe dovuto, gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatt o processual e ” ( il r eport anzidetto del Consiglio di Stato)di cui ha invocato il riesame (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si soggiunge che l’“error in procedendo” non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’“error”). 29.In verità, in memoria,il ricorrente ha prospettato che il giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato ed iscritto al n. 1541/2019 r.g.,avente ad oggetto appello avversa la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 6793/2018 “e, in sostanza, l’illegittimità del D.A. n. 170/2013” (così memoria, pag. 1), è stato definitocon sentenza del Consiglio di Stato n. 4840 del 24.6.2021, passata in giudicato, che “ha annullato, nei limiti di cui in motivazione, il D.A. n. 170/2013 ” (c osì memoria, pag. 2), cosicché “qualsivoglia decurtazione delle remunerazioni delle prestazioni rese dalle strutture accreditate (…), fondata, tra l’altro, sul regime di scontisticadelle tariffe, ove imposta al di là del termine massimo di efficacia dell’articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 296/2006 (31 dicembre 2008), risulta del tutto illegittima” (così memoria, pag. 2). Il ricorrente, dunque, ha prospettato l’inapplicabilità del D.A. n. 170/2013 e degli sconti tariffari alle prestazioni da esso rese nel 2009 e perciò l’erroneità della impugnata sentenza della Corte di Catania (cfr. memoria, pagg. 2– 3). 30.Senza dubbio nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente – è il caso del giudicato correlato alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4840 del 24.6.2021- alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 cod.proc. c iv., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l’efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (cfr. Cass. (ord.) 22.1.2018, n. 1534). E tuttavia il ricorrente non ha riprodotto in memoria l’integrale testo della sentenza n. 4840/2021del Consiglio di Stato. 31.In ogni caso, la rilevanza nella fattispecie ora in disamina della sentenza n. 4840/2021 risulta smentita in certa qual misura dallo stesso ricorrente. Invero, il “[OSCURATO:PERSONA]” ha testualmente riferito: “questa difesa è consapevole del fatto che le citate sentenze del Consiglio di Stato contengono alcuni riferimenti allainefficacia degli sconti tariffari solo a decorrere dall’anno 2010 (e nondall’anno 2009, ovvero l’annualità d’interesse nel caso di specie). Tuttavia, occorre evidenziare che le pronunce del [OSCURATO:PERSONA] indicano in modo inequivocabile e senz’altro più pregnante la data del 31.12.2008 come termine ultimo di efficacia del regime degli sconti tariffari” fondato sull’art. 1, comma 796, lettera o), legge n. 296/2006” (così memoria, pag. 5). 32.D’altra parte, i riferimenti all’anno 2010, quale dies a quo dell’inefficacia degli sconti tariffari, significativamente si corroborano alla luce dell’elaborazione di questa Corte, senz’altro da ribadire nella specie. Infatti, questo Giudice ha avuto cura di puntualizzare che, in tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, losconto previsto dall ’ art. 1, 1° co . , lett. o), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007 - 2009, deponendo in tal senso non solo l’ “incipit”della norma, che espressamente fa riferimento a detto triennio, ma anche l’interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione(cfr. Cass. (ord.) 5.10.2021, n. 27007; Cass. (ord.) 4.5.2018, n. 10582). 33. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 34.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] C.” s.a.s., a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA] di Catania”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre
Decreto Cassazione n. 16058/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris