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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19511/2026

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e rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoEnrico Dante unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di Divignano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoMaurizio Fogagnolo-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonten. 767/2019 depositata il 11/06/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29865/2019Numero sezionale 4726/2026Numero di raccolta generale 19511/2026Data pubblicazione 12/06/20261.

Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n.22/2010 depositata il 30.04.2010 veniva confermata la sentenza dellaCommissione Tributaria Provinciale di Novara che aveva accolto il ricorsodella [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avversol’avviso di accertamento n. 2/06 a titolo di Ici su area edificabile dellasocietà ricorrente per gli anni d’imposta 2002, 2003 e 2004.2.

I giudici di secondo grado, in sede di giudizio di rinvio in ragionedell’annullamento della Cassazione (ord. n. 18420/2018 del 15.05.2018)della sentenza già emessa dalla CTR del Piemonte n. 22/2010, ritenevanoche l’atto impugnato doveva ritenersi legittimo e che l’omessapresentazione della dichiarazione a fini ICI nel 2002 aveva determinato ilpotere dell’ente comunale di procedere all’accertamento nel quinquennio,con condanna alle spese di lite in conformità alla regola dellasoccombenza.3.

Avverso la pronuncia della CTR del Piemonte n. 767/2019 pronunciatain data 05.06.2019, depositata il 11.06.2019 e non notificata, la societàricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato ad undici motivi diricorso, illustrati con memoria.4.

Il Comune di Divignano si è costituito in giudizio depositandocontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia “Violazionee/o falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c.,degli artt. 383, 384 c.p.c., nonché dell’art. 11, 1 e 2 co. d.lgs. 504/92,nella parte in cui la sentenza impugnata, non uniformandosi al principio didiritto emesso dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza 18420/18, non haconsiderato che il Comune di Divignano non avrebbe potuto emettere unNumero registro generale 29865/2019Numero sezionale 4726/2026Numero di raccolta generale 19511/2026Data pubblicazione 12/06/2026provvedimento diverso da quello annullato, bensì limitarsi a “riproporre” lostesso provvedimento.”.1.1 Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta“Violazione e/o falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 360, co. 1,n. 3) c.p.c., dell’art. 2909 c.c., nonché degli artt. 3 L. 241/90, 7 L.212/00, 11 d.lgs. 504/92, in relazione alla più recente giurisprudenza dilegittimità (Cass. 20251/15) secondo la quale “La motivazione (NDRdell’atto impositivo) attiene alla SOSTANZA e non alla forma dell’attotributario…”.1.2 Con il terzo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta “Nullità dellasentenza per difetto di motivazione, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4)c.p.c., in quanto recante una motivazione soltanto apparente, in violazionedell’art. 132, 2 co., n. 4), c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 36,2 co., n. 4), D.Lvo. n. 546/1992, dell’art. 111, 6 co., Cost., dell’art. 6CEDU, avendo omesso di prendere posizione sulla diversa portata dell’art.11, 1 e 2 co. d.lgs. 504/92, che distingue tra “avviso di liquidazione” ed“avviso di accertamento”, circostanza invece evidenziata da B.B.C. nellecontrodeduzioni del giudizio di rinvio”.1.3 Con il quarto motivo di ricorso, la società contribuente si duole della“Violazione e/o falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 360, co. 1,n. 3) c.p.c., degli artt. 3 L. 241/90, 7 L. 212/00, 5 e 11 d.lgs. 504/92 perdifetto di motivazione dell’avviso di accertamento n. 002/06, essendosil’atto impositivo limitato ad indicare solo gli estremi dell’immobile el’asserita nuova rendita, senza specificare i criteri e le prove utilizzate peril calcolo della stessa e per avere l’avviso d’accertamento richiamatogenericamente il “D.Lgs. 504/1992”, senza specificare a quali fattispecie ditale D.Lgs. intendesse fare riferimento”.1.4 Con il quinto mezzo di gravame, parte ricorrente lamenta “Nullità dellasentenza per difetto di motivazione, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4)c.p.c., in quanto recante una motivazione soltanto apparente, in violazioneNumero registro generale 29865/2019Numero sezionale 4726/2026Numero di raccolta generale 19511/2026Data pubblicazione 12/06/2026dell’art. 132, 2 co., n. 4), c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 36,2 co., n. 4), D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 3 L. 212/00, dell’art. 111, 6 co.,Cost., dell’art. 6 CEDU, avendo genericamente affermato l’esaustività dellamotivazione dell’avviso d’accertamento impugnato, senza pronunciarsisull’eccepita omessa indicazione dei criteri e delle prove utilizzate per ilcalcolo dell’imposta, sull’eccepito generico richiamo al “D.Lgs. 504/1992”,nonché sull’erronea applicazione retroattiva di delibere comunalisuccessiva agli anni d’imposta oggetto d’accertamento”.1.5 Con il sesto motivo di impugnazione, la società ricorrente censura“Omesso esame, quale fatto controverso e decisivo per l’esito del giudizioai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 5) c.p.c., dell’eccepita erronea asserzione di“Omessa dichiarazione” ai fini ICI, contenuta nell’avviso d’accertamento,risultando viceversa documentalmente provato che la ricorrente avevadichiarato al Comune i terreni”.1.6 Con il settimo motivo di ricorso, la società contribuente si duole della“Violazione e/o falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 360, co. 1,n. 3) c.p.c., degli artt. 5, 5 co. e 11, 1 e 2 co. d.lgs. 504/92, nonapplicabile al caso di specie, avendo la ricorrente documentalmenteprovato di aver dichiarato i terreni ai fini ICI/IMU; nonché dell’art. 6, 4 co.L. 212/00 in base al quale il contribuente non deve dichiarare l’eventualevariazione di valore degli immobili se tali dati sono già in possessodell’ente impositore”.1.7 Con l’ottavo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamenta“Violazione e/o falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 360, co. 1,n. 3) c.p.c., dell’art. 2697 e ss. c.c. per omessa dimostrazione, da partedel Comune onerato, del valore dei terreni della ricorrente; nonchédell’art. 7, 5 co.

D. Lgs. 546/92, per omessa disapplicazione, da partedella Commissione Tributaria, dei provvedimenti comunali illegittimi;nonché dell’art. 7, 2 co.

D. Lgs. 546/92, in relazione agli artt. 191 e ss.c.p.c., per non avere ammesso la CTU sul valore dei terreni, seppureNumero registro generale 29865/2019Numero sezionale 4726/2026Numero di raccolta generale 19511/2026Data pubblicazione 12/06/2026richiesta dalle parti e necessaria al fine della corretta determinazione delvalore della base imponibile, nonché degli artt. 3 L. 241/90, 7 L. 212/00,11 d.lgs. 504/92 per non aver il Comune di Divignano adeguatamentedimostrato e quindi motivato il valore arbitrariamente attribuito agliimmobili della ricorrente”.1.8 Con il nono motivo di gravame, parte ricorrente denuncia “Nullità dellasentenza per difetto di motivazione, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4)c.p.c., in quanto recante una motivazione soltanto apparente, in violazionedell’art. 132, 2 co., n. 4), c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 36,2 co., n. 4), D.Lvo. n. 546/1992, dell’art. 111, 6 co., Cost., dell’art. 6CEDU, avendo genericamente affermato la correttezza del procedimento dideterminazione e valorizzazione dell’area edificabile, senza verificare se ilComune avversario, che ne era onerato, avesse dimostrato la correttaqualificazione assegnata all’area, motivandola e documentandolaadeguatamente”.1.9 Con il decimo motivo di ricorso, la società contribuente lamenta“Omesso esame, quale fatto controverso e decisivo per l’esito del giudizioai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 5) c.p.c., dell’eccepita inesistenza,nell’avviso di accertamento impugnato, dell’indicazione dei pianiurbanistici che qualifichino le caratteristiche e determinino l’utilizzabilità ascopo edificatorio dell’area di proprietà della ricorrente ai fini delladeterminazione della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta,nonché sui parametri adottati dal Comune per la determinazione delvalore in considerazione dell’ubicazione dei terreni; del fatto che laricorrente sarebbe costretta, in caso di edificazione, alla cessione del 50%della superficie al Comune; nonché sull’impossibilità di edificare nelconcreto negli anni oggetto d’imposta sul fatto che la qualifica di terrenicome “…commerciali turistico ricettivi…” (rectius alberghi), riportata nelC.D.U. del Comune di Divignano non è realistica in considerazione dellaNumero registro generale 29865/2019Numero sezionale 4726/2026Numero di raccolta generale 19511/2026Data pubblicazione 12/06/2026collocazione dei terreni, anche alla luce del fatto che il P.R.G.C. delComune di Divignano del 2009 ha eliminato l’area turistico-commerciale”.1.10 Con l’ultimo motivo di impugnazione, parte ricorrente denuncia“Violazione e/o falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 360, co. 1,n. 3) c.p.c., dell’art. 15 D.Lgs. 546/92 e dell’art. 91 c.p.c., del D.M. 55/14,per omessa indicazione dei criteri adottati per il calcolo delle spese digiudizio, non consentendo quindi al ricorrente di poter comprendere lamotivazione della quantificazione espressa”.2.

In via preliminare deve essere affrontata l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso spiegata dal comune controricorrente, a fronte della violazionedel principio di autosufficienza in ragione della “confusa ed insufficienteesposizione dei fatti di causa e delle censure sollevate nei confronti dellasentenza resa dalla C.T.R. di Torino ad esito del procedimento diriassunzione”.2.1 L’eccezione è priva di pregio alla luce degli approdi ormai costanti diquesta Corte sul tema dell’autosufficienza del ricorso per cassazione.2.2 Invero, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena diinammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolarela comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenzaimpugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne derivache il ricorrente ha l'onere di operare una sintesi chiara funzionale allapiena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al finedi consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli attio a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quantolo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti odocumenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione,in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata pernon averne tenuto conto.Si può affermare pertanto che il requisito di elaborazione giurisprudenzialedell’autosufficienza del ricorso si articola in due aspetti: la riproduzioneNumero registro generale 29865/2019Numero sezionale 4726/2026Numero di raccolta generale 19511/2026Data pubblicazione 12/06/2026sintetica del contenuto di atti e documenti necessaria alla decisione;l’indicazione puntuale del luogo in cui essi si trovino nel materialeprocessuale per consentirne il riscontro (cfr. Cass. n. 10194 del 2010;Cass. n. 8569 del 2013, che censura il ricorso che si limiti a indicare gliQuesta Corte ha avuto modo di precisare, tuttavia, che il principiodi autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modoeccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa deldiritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere diintegrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento delricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato ilcontenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(cfr. Cass.

SU n.8950 del 2022).2.3 Non coglie nel segno l'eccepita violazione del principio diautosufficienza (per cui v.

Cass. 30 settembre 2015, n.19410; Cass. 8giugno 2016, n.11738; Cass. 21 novembre 2017, n.27568; da ult.

Cass.13 marzo 2018, n.6014), poiché nell’articolato e ponderoso ricorso percassazione, che non certo brilla per chiarezza nell’illustrazione a trattiripetitiva dei motivi posti a fondamento dell’impugnazione, comunqueespone i fatti di causa e le censure sollevate nei confronti della sentenza inmodo pienamente intelleggibile, con indicazione espressa degli attiprocessuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda.3.

I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente,poiché con accenti lievemente diversi intendono censurare la sentenzaimpugnata nella parte in cui non si sarebbe conformata al principio didiritto reso da questa Corte con l’ordinanza n. 18420/2018 che avevaNumero registro generale 29865/2019Numero sezionale 4726/2026Numero di raccolta generale 19511/2026Data pubblicazione 12/06/2026riconosciuto all’ente locale il potere di riproporre lo stesso provvedimento(avviso di liquidazione) emendato dal vizio, senza poter adottare unprovvedimento diverso, come avvenuto nel caso di specie in cui era statoemesso un avviso di accertamento.3.1 I motivi sono palesemente infondati, poiché proprio al fine diadeguarsi al dictum della Cassazione l’ente locale nell’esercitare il propriopotere impositivo, correggendo l’atto ritenuto viziato per omessamotivazione, ha adottato un provvedimento corredato da motivazione, chein quanto tale non poteva che profilarsi come esercizio dell’ordinariopotere di accertamento.4.

Con il quarto mezzo di impugnazione la società ricorrente si duole delprofilo della violazione di legge in cui sarebbe incappata la sentenzaimpugnata per difetto di motivazione dell’atto impugnato, che nonavrebbe specificato “i criteri e le prove utilizzate per il calcolo” dellarendita.4.1 Il motivo è insuscettibile di accoglimento, poiché nella premessadell’atto impugnato peraltro riprodotta nel medesimo ricorso si evince chesono state richiamate ed allegate le deliberazioni dell’ente territoriale “conle quali sono state determinate le aliquote ICI”, pertanto appare priva dipregio la doglianza sotto l’aspetto del difetto di motivazione dell’avviso diaccertamento, che al contrario è supportato da tutti i riferimentinormativi, regolamentari e catastali per procedere alla determinazionedell’imposta.5.

Con il quinto motivo di impugnazione, la società lamenta la nullità dellasentenza affetta da motivazione apparente, che non si sarebbepronunciata “sull’eccepita indicazione dei criteri e delle prove utilizzate peril calcolo dell’imposta, sull’eccepito generico richiamo al “D.Lgs 504/1992”nonché sull’erronea applicazione retroattiva di delibere comunalisuccessiva agli anni d’imposta oggetto di accertamento”.Numero registro generale 29865/2019Numero sezionale 4726/2026Numero di raccolta generale 19511/2026Data pubblicazione 12/06/20265.1 E’ sufficiente richiamare la motivazione del rigetto del motivoprecedente per escludere che nella fattispecie sia ravvisabile unamotivazione apparente, laddove al contrario è sicuramente ravvisabile ilminimo costituzionale della motivazione che ha consentito al contribuentedi esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in sede giurisdizionale.5.2 Destituita di fondamento è la doglianza sul generico richiamo al“D.Lgs. 504/1992” di cui non si apprezza il senso, trattandosi delriferimento normativo centrale in tema di accertamento per ladeterminazione delle aliquote ICI in relazione alle aree edificabili, conrichiamo espresso all’art. 5, comma 5 del citato decreto legislativocontenuto nell’avviso impugnato.6.

Con il sesto ed il settimo mezzo di impugnazione, la società censura“omesso esame, quale fatto controverso e decisivo per l’esito del giudizioai sensi dell’art. 360, 1 co., n,.5 c.p.c.” da parte dei giudici regionali chenon si sarebbero avveduti che nella fattispecie non ricorreva alcuna“omessa dichiarazione” ai fini ICI e reiterando la doglianza sotto l’aspettodella violazione di legge.6.1 Dal suo canto, l’ente territoriale ha contro dedotto che la societàricorrente aveva presentato dichiarazione ai fini Ici risalente al 1993,omettendo di presentare la dichiarazione ICI per l’anno 2002 “in cui avevaprovveduto a variare, in sede di versamento, il valore dell’area edificabilerispetto a quello dichiarato nel 1993, senza peraltro specificare a quali trale aree comprese nella partita catastale 1733 doveva fare riferimento ildiverso versamento effettuato”.6.2 Non è chi non veda pertanto che i giudici di secondo grado hannovalutato correttamente la legittimità dell’avviso impugnato per omessadichiarazione nei limiti di quanto specificato dell’ente impositore,risultando affatto pretestuoso da parte della ricorrente insistere sullacorrettezza del suo operato, a fronte di una dichiarazione a fini ICI maiaggiornata dal 1993.Numero registro generale 29865/2019Numero sezionale 4726/2026Numero di raccolta generale 19511/2026Data pubblicazione 12/06/20267.

Con l’ottavo mezzo di impugnazione, la parte ricorrente si duole della“violazione e/o falsa applicazione di legge” per omessa dimostrazione daparte del comune del valore dei terreni della società e per non averammesso la CTU sul valore dei terreni e quindi contestando di fatto ilvalore arbitrariamente attribuito dall’ente locale.7.1 [OSCURATO:PERSONA] rileva che l’affermazione contenuta nella sentenzaimpugnata, secondo cui: “Deve infine reputarsi corretto il procedimento dideterminazione e valorizzazione dell’area edificabile oggetto di recupero:ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 5 del D.lgs. 504/92 ai finidel calcolo dell’imposta nulla rileva la concreta utilizzazione edificatoriadell’area bensì è sufficiente la sola qualificazione attribuita dal PianoRegolatore” si pone nel solco dell’orientamento costante di questa Corte,come compendiato nei seguenti termini: “In tema di ICI ed a seguitodell'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n.504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio dideterminazione della base imponibile fondato sul valore venale, deveessere desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generaleadottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stessoda parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi,salvo tenere comunque in considerazione, nella determinazione della baseimponibile, la maggiore o minore attualità delle sue potenzialitàedificatorie e la presenza di vincoli o destinazioni urbanistiche, che, purcondizionando in concreto l'edificabilità del suolo, non sottraggono l'areasu cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili e incidonosulla valutazione del relativo valore venale” (cfr. Cass. n. 13305/2024,Cass. n. 12377 del 2016; Cass. n. 5161 del 2014).Le contestazioni sul valore “arbitrariamente” attribuito alle aree edificabilidella società di persone non trovano alcun fondamento, poiché comeefficacemente dedotto dall’ente impositore i valori utilizzati ai finidell’accertamento erano stati individuati in relazione alle diverse tipologieNumero registro generale 29865/2019Numero sezionale 4726/2026Numero di raccolta generale 19511/2026Data pubblicazione 12/06/2026di aree fabbricabili con le singole deliberazioni del 08.02.2002 n. 9; del 13febbraio n. 16 del 2003 e del 29 gennaio 2004 n. 5 adottate nel rispettodella normativa vigente e richiamate nell’avviso di accertamentoimpugnato.7.2 Mette conto osservare che con riferimento all’art. 59 del d.lgs. n. 446del 1997, questa Corte, con consolidato orientamento interpretativo, harimarcato che le delibere con le quali il Comune predeterminaperiodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commerciodelle aree fabbricabili svolgono una funzione analoga a quella deicosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei"redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal d.l. n. 69del 1989, convertito in L. n. 154 del 1989, e costituiscono una fonte dipresunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offertidall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni dimercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medipresuntivamente esatti (Cass., Sez. 5, n. 11643/2019, Rv. 653722 - 01;Cass., Sez. 5, n. 27572/2018, Rv. 650958 - 01; Cass., 12 giugno 2018, n.15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 24 gennaio 2013, n. 1661;Cass., Sez. 5, n. 15555/2010, Rv. 613811 - 01; Cass., Sez. 5, n.16702/2007, Rv. 599482 - 01; Cass., Sez. 5, n. 9137/2005).E’ stato inoltre affermato che l’indicazione espressa della deliberacomunale determina l’inversione dell’onere probatorio, con la conseguenzache è a carico del contribuente la prova dell’inesattezza del valoreindividuato dall’ente impositore.

In questo senso è stato chiarito da tempoche, in tema di Ici, l’avviso d’accertamento che fa riferimento alla deliberadella giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi dellearee edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deveritenersi sufficientemente motivato, in quanto richiamante un atto dicontenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (oconoscibile) dal contribuente, spettando a quest’ultimo l’onere di fornireNumero registro generale 29865/2019Numero sezionale 4726/2026Numero di raccolta generale 19511/2026Data pubblicazione 12/06/2026elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sulminor valore dell’area edificabile rispetto a quello accertato dall’ufficio(Cass. Sez. 6 - 5, n. 16620/2017, Rv. 644804 – 01 e da ultimo Cass. n.4590/2025).7.3 In difetto quindi di prova fornita dalla società ricorrente sul valoredelle aree in riduzione rispetto a quello attribuito dal comune, onereprobatorio che incombeva sulla parte ricorrente anche eventualmente daassolvere con perizia di parte, non assume alcun pregio la doglianzarelativa alla mancata ammissione della CTU, atteso che trattasi divalutazione di fatto rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice dimerito, insindacabile in questa sede.8.

Con il nono ed il decimo motivo di impugnazione, che possono esseretrattati congiuntamente, la società si lamenta - sotto il duplice aspetto deldifetto di motivazione della sentenza e dell’omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per l’esito del giudizio - della generica affermazionecontenuta nella sentenza impugnata in ordine alla correttezza delprocedimento di determinazione e valorizzazione dell’area edificabile.8.1 Al netto del rilievo che nei citati mezzi di impugnazione vi è unasovrapposizione di censure che rendono confusa e generica la critica alprovvedimento gravato, comunque il Collegio ritiene insuscettibili diaccoglimento anche questi motivi che non riescono a sovvertire il concisoe coerente percorso argomentativo della decisione della CTR che hafondato il giudizio di correttezza dell’atto impositivo sia sotto il profilodell’onere motivazionale, sia sotto l’aspetto della valorizzazione dell’areafabbricabile sulla base dei parametri di cui alle delibere comunali, inassenza di prova addotta da controparte sull’eventuale riduzione delvalore dei cespiti.8.2 Con il decimo motivo parte ricorrente contesta altresì la qualifica diterreni “commerciali turistico ricettivi” che non sarebbe realistica inconsiderazione della collocazione dei terreni, introducendo valutazioni diNumero registro generale 29865/2019Numero sezionale 4726/2026Numero di raccolta generale 19511/2026Data pubblicazione 12/06/2026fatto che sono evidentemente riservate al giudice di merito e quindi avulsedal sindacato di questa Corte.9.

Con l’ultimo mezzo di impugnazione, parte ricorrente si duole dellastatuizione sulle spese della sentenza impugnata, che avrebbe omesso diindicare i criteri adottati per il calcolo delle spese di giudizio nonconsentendo alla ricorrente di comprendere l’esatta quantificazione dellestesse.9.1 Il motivo è infondato, dovendosi condividere le argomentazioniaddotte dal comune controricorrente (nel cui interesse sono state liquidatele spese di lite, essendo la parte vittoriosa) che ha rimarcato che l’importodelle spese è coerente con i parametri ministeriali di cui al DM 5572014 edinvero la quantificazione nell’ammontare complessivo di € 6000,00 sia peri gradi di merito che per quello di legittimità sembra attestarsi sui minimitariffari (inferiori, peraltro), dovendosi ritenere (cfr. Cass. n. 14198 del05/05/2022) che in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensidel d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice,contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non èsoggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametriindicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando ilgiudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi dariconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili leragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso.10.

Le spese seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate comeda dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere lespese di giudizio sostenute da parte controricorrente che si liquidano in €2410,00, oltre € 200 per esborsi ed accessori di legge.Numero registro generale 29865/2019Numero sezionale 4726/2026Numero di raccolta generale 19511/2026Data pubblicazione 12/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, qualeinserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoEnrico Dante unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di Divignano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoMaurizio Fogagnolo-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonten. 767/2019 depositata il 11/06/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29865/2019Numero sezionale 4726/2026Numero di raccolta generale 19511/2026Data pubblicazione 12/06/20261. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n.22/2010 depositata il 30.04.2010 veniva confermata la sentenza dellaCommissione Tributaria Provinciale di Novara che aveva accolto il ricorsodella [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avversol’avviso di accertamento n. 2/06 a titolo di Ici su area edificabile dellasocietà ricorrente per gli anni d’imposta 2002, 2003 e 2004.2. I giudici di secondo grado, in sede di giudizio di rinvio in ragionedell’annullamento della Cassazione (ord. n. 18420/2018 del 15.05.2018)della sentenza già emessa dalla CTR del Piemonte n. 22/2010, ritenevanoche l’atto impugnato doveva ritenersi legittimo e che l’omessapresentazione della dichiarazione a fini ICI nel 2002 aveva determinato ilpotere dell’ente comunale di procedere all’accertamento nel quinquennio,con condanna alle spese di lite in conformità alla regola dellasoccombenza.3. Avverso la pronuncia della CTR del Piemonte n. 767/2019 pronunciatain data 05.06.2019, depositata il 11.06.2019 e non notificata, la societàricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato ad undici motivi diricorso, illustrati con memoria.4. Il Comune di Divignano si è costituito in giudizio depositandocontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia “Violazionee/o falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c.,degli artt. 383, 384 c.p.c., nonché dell’art. 11, 1 e 2 co. d.lgs. 504/92,nella parte in cui la sentenza impugnata, non uniformandosi al principio didiritto emesso dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza 18420/18, non haconsiderato che il Comune di Divignano non avrebbe potuto emettere unNumero registro generale 29865/2019Numero sezionale 4726/2026Numero di raccolta generale 19511/2026Data pubblicazione 12/06/2026provvedimento diverso da quello annullato, bensì limitarsi a “riproporre” lostesso provvedimento.”.1.1 Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta“Violazione e/o falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 360, co. 1,n. 3) c.p.c., dell’art. 2909 c.c., nonché degli artt. 3 L. 241/90, 7 L.212/00, 11 d.lgs. 504/92, in relazione alla più recente giurisprudenza dilegittimità (Cass. 20251/15) secondo la quale “La motivazione (NDRdell’atto impositivo) attiene alla SOSTANZA e non alla forma dell’attotributario…”.1.2 Con il terzo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta “Nullità dellasentenza per difetto di motivazione, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4)c.p.c., in quanto recante una motivazione soltanto apparente, in violazionedell’art. 132, 2 co., n. 4), c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 36,2 co., n. 4), D.Lvo. n. 546/1992, dell’art. 111, 6 co., Cost., dell’art. 6CEDU, avendo omesso di prendere posizione sulla diversa portata dell’art.11, 1 e 2 co. d.lgs. 504/92, che distingue tra “avviso di liquidazione” ed“avviso di accertamento”, circostanza invece evidenziata da B.B.C. nellecontrodeduzioni del giudizio di rinvio”.1.3 Con il quarto motivo di ricorso, la società contribuente si duole della“Violazione e/o falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 360, co. 1,n. 3) c.p.c., degli artt. 3 L. 241/90, 7 L. 212/00, 5 e 11 d.lgs. 504/92 perdifetto di motivazione dell’avviso di accertamento n. 002/06, essendosil’atto impositivo limitato ad indicare solo gli estremi dell’immobile el’asserita nuova rendita, senza specificare i criteri e le prove utilizzate peril calcolo della stessa e per avere l’avviso d’accertamento richiamatogenericamente il “D.Lgs. 504/1992”, senza specificare a quali fattispecie ditale D.Lgs. intendesse fare riferimento”.1.4 Con il quinto mezzo di gravame, parte ricorrente lamenta “Nullità dellasentenza per difetto di motivazione, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4)c.p.c., in quanto recante una motivazione soltanto apparente, in violazioneNumero registro generale 29865/2019Numero sezionale 4726/2026Numero di raccolta generale 19511/2026Data pubblicazione 12/06/2026dell’art. 132, 2 co., n. 4), c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 36,2 co., n. 4), D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 3 L. 212/00, dell’art. 111, 6 co.,Cost., dell’art. 6 CEDU, avendo genericamente affermato l’esaustività dellamotivazione dell’avviso d’accertamento impugnato, senza pronunciarsisull’eccepita omessa indicazione dei criteri e delle prove utilizzate per ilcalcolo dell’imposta, sull’eccepito generico richiamo al “D.Lgs. 504/1992”,nonché sull’erronea applicazione retroattiva di delibere comunalisuccessiva agli anni d’imposta oggetto d’accertamento”.1.5 Con il sesto motivo di impugnazione, la società ricorrente censura“Omesso esame, quale fatto controverso e decisivo per l’esito del giudizioai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 5) c.p.c., dell’eccepita erronea asserzione di“Omessa dichiarazione” ai fini ICI, contenuta nell’avviso d’accertamento,risultando viceversa documentalmente provato che la ricorrente avevadichiarato al Comune i terreni”.1.6 Con il settimo motivo di ricorso, la società contribuente si duole della“Violazione e/o falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 360, co. 1,n. 3) c.p.c., degli artt. 5, 5 co. e 11, 1 e 2 co. d.lgs. 504/92, nonapplicabile al caso di specie, avendo la ricorrente documentalmenteprovato di aver dichiarato i terreni ai fini ICI/IMU; nonché dell’art. 6, 4 co.L. 212/00 in base al quale il contribuente non deve dichiarare l’eventualevariazione di valore degli immobili se tali dati sono già in possessodell’ente impositore”.1.7 Con l’ottavo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamenta“Violazione e/o falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 360, co. 1,n. 3) c.p.c., dell’art. 2697 e ss. c.c. per omessa dimostrazione, da partedel Comune onerato, del valore dei terreni della ricorrente; nonchédell’art. 7, 5 co. D. Lgs. 546/92, per omessa disapplicazione, da partedella Commissione Tributaria, dei provvedimenti comunali illegittimi;nonché dell’art. 7, 2 co. D. Lgs. 546/92, in relazione agli artt. 191 e ss.c.p.c., per non avere ammesso la CTU sul valore dei terreni, seppureNumero registro generale 29865/2019Numero sezionale 4726/2026Numero di raccolta generale 19511/2026Data pubblicazione 12/06/2026richiesta dalle parti e necessaria al fine della corretta determinazione delvalore della base imponibile, nonché degli artt. 3 L. 241/90, 7 L. 212/00,11 d.lgs. 504/92 per non aver il Comune di Divignano adeguatamentedimostrato e quindi motivato il valore arbitrariamente attribuito agliimmobili della ricorrente”.1.8 Con il nono motivo di gravame, parte ricorrente denuncia “Nullità dellasentenza per difetto di motivazione, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4)c.p.c., in quanto recante una motivazione soltanto apparente, in violazionedell’art. 132, 2 co., n. 4), c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 36,2 co., n. 4), D.Lvo. n. 546/1992, dell’art. 111, 6 co., Cost., dell’art. 6CEDU, avendo genericamente affermato la correttezza del procedimento dideterminazione e valorizzazione dell’area edificabile, senza verificare se ilComune avversario, che ne era onerato, avesse dimostrato la correttaqualificazione assegnata all’area, motivandola e documentandolaadeguatamente”.1.9 Con il decimo motivo di ricorso, la società contribuente lamenta“Omesso esame, quale fatto controverso e decisivo per l’esito del giudizioai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 5) c.p.c., dell’eccepita inesistenza,nell’avviso di accertamento impugnato, dell’indicazione dei pianiurbanistici che qualifichino le caratteristiche e determinino l’utilizzabilità ascopo edificatorio dell’area di proprietà della ricorrente ai fini delladeterminazione della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta,nonché sui parametri adottati dal Comune per la determinazione delvalore in considerazione dell’ubicazione dei terreni; del fatto che laricorrente sarebbe costretta, in caso di edificazione, alla cessione del 50%della superficie al Comune; nonché sull’impossibilità di edificare nelconcreto negli anni oggetto d’imposta sul fatto che la qualifica di terrenicome “…commerciali turistico ricettivi…” (rectius alberghi), riportata nelC.D.U. del Comune di Divignano non è realistica in considerazione dellaNumero registro generale 29865/2019Numero sezionale 4726/2026Numero di raccolta generale 19511/2026Data pubblicazione 12/06/2026collocazione dei terreni, anche alla luce del fatto che il P.R.G.C. delComune di Divignano del 2009 ha eliminato l’area turistico-commerciale”.1.10 Con l’ultimo motivo di impugnazione, parte ricorrente denuncia“Violazione e/o falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 360, co. 1,n. 3) c.p.c., dell’art. 15 D.Lgs. 546/92 e dell’art. 91 c.p.c., del D.M. 55/14,per omessa indicazione dei criteri adottati per il calcolo delle spese digiudizio, non consentendo quindi al ricorrente di poter comprendere lamotivazione della quantificazione espressa”.2. In via preliminare deve essere affrontata l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso spiegata dal comune controricorrente, a fronte della violazionedel principio di autosufficienza in ragione della “confusa ed insufficienteesposizione dei fatti di causa e delle censure sollevate nei confronti dellasentenza resa dalla C.T.R. di Torino ad esito del procedimento diriassunzione”.2.1 L’eccezione è priva di pregio alla luce degli approdi ormai costanti diquesta Corte sul tema dell’autosufficienza del ricorso per cassazione.2.2 Invero, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena diinammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolarela comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenzaimpugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne derivache il ricorrente ha l'onere di operare una sintesi chiara funzionale allapiena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al finedi consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli attio a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quantolo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti odocumenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione,in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata pernon averne tenuto conto.Si può affermare pertanto che il requisito di elaborazione giurisprudenzialedell’autosufficienza del ricorso si articola in due aspetti: la riproduzioneNumero registro generale 29865/2019Numero sezionale 4726/2026Numero di raccolta generale 19511/2026Data pubblicazione 12/06/2026sintetica del contenuto di atti e documenti necessaria alla decisione;l’indicazione puntuale del luogo in cui essi si trovino nel materialeprocessuale per consentirne il riscontro (cfr. Cass. n. 10194 del 2010;Cass. n. 8569 del 2013, che censura il ricorso che si limiti a indicare gliQuesta Corte ha avuto modo di precisare, tuttavia, che il principiodi autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modoeccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa deldiritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere diintegrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento delricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato ilcontenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(cfr. Cass. SU n.8950 del 2022).2.3 Non coglie nel segno l'eccepita violazione del principio diautosufficienza (per cui v. Cass. 30 settembre 2015, n.19410; Cass. 8giugno 2016, n.11738; Cass. 21 novembre 2017, n.27568; da ult. Cass.13 marzo 2018, n.6014), poiché nell’articolato e ponderoso ricorso percassazione, che non certo brilla per chiarezza nell’illustrazione a trattiripetitiva dei motivi posti a fondamento dell’impugnazione, comunqueespone i fatti di causa e le censure sollevate nei confronti della sentenza inmodo pienamente intelleggibile, con indicazione espressa degli attiprocessuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda.3. I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente,poiché con accenti lievemente diversi intendono censurare la sentenzaimpugnata nella parte in cui non si sarebbe conformata al principio didiritto reso da questa Corte con l’ordinanza n. 18420/2018 che avevaNumero registro generale 29865/2019Numero sezionale 4726/2026Numero di raccolta generale 19511/2026Data pubblicazione 12/06/2026riconosciuto all’ente locale il potere di riproporre lo stesso provvedimento(avviso di liquidazione) emendato dal vizio, senza poter adottare unprovvedimento diverso, come avvenuto nel caso di specie in cui era statoemesso un avviso di accertamento.3.1 I motivi sono palesemente infondati, poiché proprio al fine diadeguarsi al dictum della Cassazione l’ente locale nell’esercitare il propriopotere impositivo, correggendo l’atto ritenuto viziato per omessamotivazione, ha adottato un provvedimento corredato da motivazione, chein quanto tale non poteva che profilarsi come esercizio dell’ordinariopotere di accertamento.4. Con il quarto mezzo di impugnazione la società ricorrente si duole delprofilo della violazione di legge in cui sarebbe incappata la sentenzaimpugnata per difetto di motivazione dell’atto impugnato, che nonavrebbe specificato “i criteri e le prove utilizzate per il calcolo” dellarendita.4.1 Il motivo è insuscettibile di accoglimento, poiché nella premessadell’atto impugnato peraltro riprodotta nel medesimo ricorso si evince chesono state richiamate ed allegate le deliberazioni dell’ente territoriale “conle quali sono state determinate le aliquote ICI”, pertanto appare priva dipregio la doglianza sotto l’aspetto del difetto di motivazione dell’avviso diaccertamento, che al contrario è supportato da tutti i riferimentinormativi, regolamentari e catastali per procedere alla determinazionedell’imposta.5. Con il quinto motivo di impugnazione, la società lamenta la nullità dellasentenza affetta da motivazione apparente, che non si sarebbepronunciata “sull’eccepita indicazione dei criteri e delle prove utilizzate peril calcolo dell’imposta, sull’eccepito generico richiamo al “D.Lgs 504/1992”nonché sull’erronea applicazione retroattiva di delibere comunalisuccessiva agli anni d’imposta oggetto di accertamento”.Numero registro generale 29865/2019Numero sezionale 4726/2026Numero di raccolta generale 19511/2026Data pubblicazione 12/06/20265.1 E’ sufficiente richiamare la motivazione del rigetto del motivoprecedente per escludere che nella fattispecie sia ravvisabile unamotivazione apparente, laddove al contrario è sicuramente ravvisabile ilminimo costituzionale della motivazione che ha consentito al contribuentedi esercitare pienamente il proprio diritto di difesa in sede giurisdizionale.5.2 Destituita di fondamento è la doglianza sul generico richiamo al“D.Lgs. 504/1992” di cui non si apprezza il senso, trattandosi delriferimento normativo centrale in tema di accertamento per ladeterminazione delle aliquote ICI in relazione alle aree edificabili, conrichiamo espresso all’art. 5, comma 5 del citato decreto legislativocontenuto nell’avviso impugnato.6. Con il sesto ed il settimo mezzo di impugnazione, la società censura“omesso esame, quale fatto controverso e decisivo per l’esito del giudizioai sensi dell’art. 360, 1 co., n,.5 c.p.c.” da parte dei giudici regionali chenon si sarebbero avveduti che nella fattispecie non ricorreva alcuna“omessa dichiarazione” ai fini ICI e reiterando la doglianza sotto l’aspettodella violazione di legge.6.1 Dal suo canto, l’ente territoriale ha contro dedotto che la societàricorrente aveva presentato dichiarazione ai fini Ici risalente al 1993,omettendo di presentare la dichiarazione ICI per l’anno 2002 “in cui avevaprovveduto a variare, in sede di versamento, il valore dell’area edificabilerispetto a quello dichiarato nel 1993, senza peraltro specificare a quali trale aree comprese nella partita catastale 1733 doveva fare riferimento ildiverso versamento effettuato”.6.2 Non è chi non veda pertanto che i giudici di secondo grado hannovalutato correttamente la legittimità dell’avviso impugnato per omessadichiarazione nei limiti di quanto specificato dell’ente impositore,risultando affatto pretestuoso da parte della ricorrente insistere sullacorrettezza del suo operato, a fronte di una dichiarazione a fini ICI maiaggiornata dal 1993.Numero registro generale 29865/2019Numero sezionale 4726/2026Numero di raccolta generale 19511/2026Data pubblicazione 12/06/20267. Con l’ottavo mezzo di impugnazione, la parte ricorrente si duole della“violazione e/o falsa applicazione di legge” per omessa dimostrazione daparte del comune del valore dei terreni della società e per non averammesso la CTU sul valore dei terreni e quindi contestando di fatto ilvalore arbitrariamente attribuito dall’ente locale.7.1 [OSCURATO:PERSONA] rileva che l’affermazione contenuta nella sentenzaimpugnata, secondo cui: “Deve infine reputarsi corretto il procedimento dideterminazione e valorizzazione dell’area edificabile oggetto di recupero:ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 5 del D.lgs. 504/92 ai finidel calcolo dell’imposta nulla rileva la concreta utilizzazione edificatoriadell’area bensì è sufficiente la sola qualificazione attribuita dal PianoRegolatore” si pone nel solco dell’orientamento costante di questa Corte,come compendiato nei seguenti termini: “In tema di ICI ed a seguitodell'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n.504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio dideterminazione della base imponibile fondato sul valore venale, deveessere desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generaleadottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stessoda parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi,salvo tenere comunque in considerazione, nella determinazione della baseimponibile, la maggiore o minore attualità delle sue potenzialitàedificatorie e la presenza di vincoli o destinazioni urbanistiche, che, purcondizionando in concreto l'edificabilità del suolo, non sottraggono l'areasu cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili e incidonosulla valutazione del relativo valore venale” (cfr. Cass. n. 13305/2024,Cass. n. 12377 del 2016; Cass. n. 5161 del 2014).Le contestazioni sul valore “arbitrariamente” attribuito alle aree edificabilidella società di persone non trovano alcun fondamento, poiché comeefficacemente dedotto dall’ente impositore i valori utilizzati ai finidell’accertamento erano stati individuati in relazione alle diverse tipologieNumero registro generale 29865/2019Numero sezionale 4726/2026Numero di raccolta generale 19511/2026Data pubblicazione 12/06/2026di aree fabbricabili con le singole deliberazioni del 08.02.2002 n. 9; del 13febbraio n. 16 del 2003 e del 29 gennaio 2004 n. 5 adottate nel rispettodella normativa vigente e richiamate nell’avviso di accertamentoimpugnato.7.2 Mette conto osservare che con riferimento all’art. 59 del d.lgs. n. 446del 1997, questa Corte, con consolidato orientamento interpretativo, harimarcato che le delibere con le quali il Comune predeterminaperiodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commerciodelle aree fabbricabili svolgono una funzione analoga a quella deicosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei"redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal d.l. n. 69del 1989, convertito in L. n. 154 del 1989, e costituiscono una fonte dipresunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offertidall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni dimercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medipresuntivamente esatti (Cass., Sez. 5, n. 11643/2019, Rv. 653722 - 01;Cass., Sez. 5, n. 27572/2018, Rv. 650958 - 01; Cass., 12 giugno 2018, n.15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 24 gennaio 2013, n. 1661;Cass., Sez. 5, n. 15555/2010, Rv. 613811 - 01; Cass., Sez. 5, n.16702/2007, Rv. 599482 - 01; Cass., Sez. 5, n. 9137/2005).E’ stato inoltre affermato che l’indicazione espressa della deliberacomunale determina l’inversione dell’onere probatorio, con la conseguenzache è a carico del contribuente la prova dell’inesattezza del valoreindividuato dall’ente impositore. In questo senso è stato chiarito da tempoche, in tema di Ici, l’avviso d’accertamento che fa riferimento alla deliberadella giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi dellearee edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deveritenersi sufficientemente motivato, in quanto richiamante un atto dicontenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (oconoscibile) dal contribuente, spettando a quest’ultimo l’onere di fornireNumero registro generale 29865/2019Numero sezionale 4726/2026Numero di raccolta generale 19511/2026Data pubblicazione 12/06/2026elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sulminor valore dell’area edificabile rispetto a quello accertato dall’ufficio(Cass. Sez. 6 - 5, n. 16620/2017, Rv. 644804 – 01 e da ultimo Cass. n.4590/2025).7.3 In difetto quindi di prova fornita dalla società ricorrente sul valoredelle aree in riduzione rispetto a quello attribuito dal comune, onereprobatorio che incombeva sulla parte ricorrente anche eventualmente daassolvere con perizia di parte, non assume alcun pregio la doglianzarelativa alla mancata ammissione della CTU, atteso che trattasi divalutazione di fatto rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice dimerito, insindacabile in questa sede.8. Con il nono ed il decimo motivo di impugnazione, che possono esseretrattati congiuntamente, la società si lamenta - sotto il duplice aspetto deldifetto di motivazione della sentenza e dell’omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per l’esito del giudizio - della generica affermazionecontenuta nella sentenza impugnata in ordine alla correttezza delprocedimento di determinazione e valorizzazione dell’area edificabile.8.1 Al netto del rilievo che nei citati mezzi di impugnazione vi è unasovrapposizione di censure che rendono confusa e generica la critica alprovvedimento gravato, comunque il Collegio ritiene insuscettibili diaccoglimento anche questi motivi che non riescono a sovvertire il concisoe coerente percorso argomentativo della decisione della CTR che hafondato il giudizio di correttezza dell’atto impositivo sia sotto il profilodell’onere motivazionale, sia sotto l’aspetto della valorizzazione dell’areafabbricabile sulla base dei parametri di cui alle delibere comunali, inassenza di prova addotta da controparte sull’eventuale riduzione delvalore dei cespiti.8.2 Con il decimo motivo parte ricorrente contesta altresì la qualifica diterreni “commerciali turistico ricettivi” che non sarebbe realistica inconsiderazione della collocazione dei terreni, introducendo valutazioni diNumero registro generale 29865/2019Numero sezionale 4726/2026Numero di raccolta generale 19511/2026Data pubblicazione 12/06/2026fatto che sono evidentemente riservate al giudice di merito e quindi avulsedal sindacato di questa Corte.9. Con l’ultimo mezzo di impugnazione, parte ricorrente si duole dellastatuizione sulle spese della sentenza impugnata, che avrebbe omesso diindicare i criteri adottati per il calcolo delle spese di giudizio nonconsentendo alla ricorrente di comprendere l’esatta quantificazione dellestesse.9.1 Il motivo è infondato, dovendosi condividere le argomentazioniaddotte dal comune controricorrente (nel cui interesse sono state liquidatele spese di lite, essendo la parte vittoriosa) che ha rimarcato che l’importodelle spese è coerente con i parametri ministeriali di cui al DM 5572014 edinvero la quantificazione nell’ammontare complessivo di € 6000,00 sia peri gradi di merito che per quello di legittimità sembra attestarsi sui minimitariffari (inferiori, peraltro), dovendosi ritenere (cfr. Cass. n. 14198 del05/05/2022) che in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensidel d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice,contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non èsoggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametriindicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando ilgiudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi dariconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili leragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso.10. Le spese seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate comeda dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere lespese di giudizio sostenute da parte controricorrente che si liquidano in €2410,00, oltre € 200 per esborsi ed accessori di legge.Numero registro generale 29865/2019Numero sezionale 4726/2026Numero di raccolta generale 19511/2026Data pubblicazione 12/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, qualeinserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19511/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris