CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 32073/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27181/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]' S.S., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 66, presso lo studio dell’avvocat a [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], CAPITANI D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA CORTE D ’ APPELLO BRESCIA n. 656/2018 depositata il04/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che il giudizio di merito ha avuto origine nella vicenda espropriativa che ha interessato alcuni terreni di proprietà privata, localizzati nel Comune di Agnadello (CR), sui quali la SNAM [OSCURATO:PERSONA] è stata autorizzata dalla provincia di Cremona, con decreto 10.12.2014, a costruire il metanodotto Sergnano-Agnadello, opera dichiarata di pubblica utilità, indifferibile e urgente; che, con il decreto di esproprio del 3 marzo 2016, la provincia di Cremona “constatato che l’esproprio è finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità” ha onerato la SNAM del versamento di una indennità aggiuntiva prevista dall’articolo 42 dPR 327/2001 a favore del fittavolo, mezzadro e compartecipante che fossero stati costretti ad abbandonare in tutto in parte l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data della dichiarazione di pubblica utilità; che, invece, ad avviso di SNAM, l’indennità aggiuntiva in questione sarebbe prevista per i soli casi in cui si verta in materia di esproprio finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica, non anche di opere private di pubblica utilità, qual è il gasdotto; che per tale ragione SNAM ha agito in giudizio in riassunzione dinanzi alla Corte d’appello di Brescia che, con ordinanza del 4 aprile 2019, nel contraddittorio con la provincia di Cremona e l’Azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] e Figli SS, ha rigettato la domanda; che la SNAM ha proposto ricorso, resistito con autonomi controricorsi dall’Azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] e Figli e dalla provincia di Cremona. CONSIDERATO che la ricorrente denuncia, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 35, 36 e 42 DPR n. 327/2001, per avere la Corte bresciana ritenuto erroneamente che il citato art. 42 trovi applicazione e, di conseguenza, che debba liquidarsi l'indennità aggiuntiva a favore del fittavolo, del mezzadro o del compartecipante, anche nei casi in cui l’esproprio avvenga ad opera di un soggetto privato e sia finalizzato alla costruzione di un’opera privata di pubblica utilità; che il ricorso è infondato, essendosi l’ordinanza impugnata conformata all’orientamento di legittimità secondo cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, all’affittuario coltivatore diretto spetta l’indennità aggiuntiva non solo nel caso in cui il procedimento ablatorio sia finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica, ma anche quando sia eseguita un’opera privata di pubblica utilità (nella specie, un impianto di compressione di gas naturale), poiché la disciplina derogatoria, contenuta nell’art. 36 dPR n. 327 del 2001, riguarda solo l’indennità di espropriazione e non anche quella prevista dall’art. 42 dPR cit., che costituisce un’indennità del tutto autonoma e, appunto, aggiuntiva, la cui liquidazione può comportare l’erogazione (in favore del proprietario e del coltivatore diretto) di indennità che, nel loro complesso, superino il valore venale del bene espropriato (cfr. Cass.21058/2022); che al predetto orientamento si deve dare continuità, non avendo la ricorrente offerto elementi idonei a modificarlo; che il ricorso è rigettato; che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 4.000,00 in favore di ciascun controricorrente. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, , ove dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in