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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17431/2026

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tore speciale dr. [OSCURATO:PERSONA], in virtù dei potericonferitigli dal consiglio di amministrazione con delibera del 29 aprile2016, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nominaposte in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale SCLGRL 62E12 H501 R).- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale 82501690018), in persona delSindaco e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste aNumero registro generale 24318/2020Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 17431/2026Data pubblicazione 02/06/2026margine del controricorso e di deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n.143 del 5 ottobre 2020 e di determinazione n. 507 dell’8 ottobre 2020,dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73P65 F158 R) edAntonio Chiariello (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60T20 L419 E).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 52/6/2020 della Commissionetributaria regionale del Piemonte, depositata il 14 gennaio 2020 e nonnotificata;UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellacamera di consiglio del 25 marzo 2026.1.

Con avvisi nn. 12/2017 e 20/2017, notificati il 10 maggio 2017, ilComune di Brandizzo accertava e liquidava la rispettiva somma di3.792,09 € e di 2.885,80 € per l’omesso versamento dell’IMU negli anni2014 e 2015 in relazione agli immobili oggetto di locazione finanziariastipulata dalla ricorrente con la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,anticipatamente risolti per inadempimento della utilizzatrice senza chequesta avesse provveduto alla restituzione dei beni alla società dileasing.2.

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionaledel Piemonte respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro lasentenza n. 378/5/2018 della Commissione tributaria provinciale diTorino, ritenendo che l’interpretazione da offrire all’art. 9 d.lgs. n.23/2011, secondo cui per gli immobili concessi in locazione finanziaria ilsoggetto passivo dell’imposta è il locatario per tutta la durata delcontratto, dovesse essere operata nel senso (letterale della disposizionee formale) di individuare nel locatario il soggetto obbligato alNumero registro generale 24318/2020Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 17431/2026Data pubblicazione 02/06/2026pagamento dell’imposta per il solo periodo in cui il contratto è statovigente tra le parti, prescindendo dalla detenzione del bene, giacchè:a. la nozione di possesso di immobili diversi dall’abitazione principaledi cui all’art. 8, comma 2, del citato d.lgs. n. 23/2011, costituente ilpresupposto impositivo, fa riferimento alla situazione di possessoqualificato, come risulta dal successivo art. 9 che individua i soggettipassivi dell’imposta nel proprietario dell’immobile o nel titolare di altrodiritto reale;b. ciò che rileva, al fine di individuare il soggetto passivodell’imposta in caso di locazione finanziaria, è l’effettiva vigenza delrapporto contrattuale, con la conseguenza che l’anticipata cessazionedel rapporto determina il ripristino della regola generale in forza dellaquale l’obbligato è il proprietario del bene, mentre il ritardonell’obbligazione di riconsegna dello stesso è un elemento accidentaledella fattispecie, che integra una situazione di detenzione sine titulo delbene, che resta estranea dal presupposto impositivo, a nulla valendo ladisciplina civilistica circa il mantenimento di tali obblighi contrattuali incapo al mero detentore;c. anche in relazione al momento iniziale di decorrenza dellasoggettività passiva, la predetta disposizione prescinde dalla consegnadel bene, ancorando la debenza dell’imposta in capo al locatario alladata di stipula del contratto, sicchè anche la cessazione di dettatitolarità passiva non può che prescindere dalla restituzionedell’immobile per ricollegarsi a quello della cessazione del vincolocontrattuale;d. il d.m. del 30 ottobre 2012 (che pone a carico delle particontrattuali l’onere di comunicazione della cessazione anticipata entro90 giorni dalla data di riconsegna del bene) non costituisce fonteNumero registro generale 24318/2020Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 17431/2026Data pubblicazione 02/06/2026normativa, né valore vincolante per l’interpretazione della normativaprimaria e si limita ad agevolare la compilazione della dichiarazioneIMU, considerando il caso in cui la restituzione del bene coincida con lacessazione del rapporto negoziale;e. la disposizione dell’art. 1, comma 672, della legge n. 147/2013(secondo cui «In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dallocatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la duratadel contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deveintendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla datadi riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale diconsegna») si riferisce ad altra imposta, il cui presupposto impositivo èil possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di beni immobili, per cuinon può assumere portata interpretativa delle norme in materia di IMU.3.

La società Selmabipiemme impugnava detta pronuncia con ricorsonotificato al Comune tramite posta elettronica certificata il 16 settembre2020, formulando tre motivi di impugnazione4.

Il Comune di Brandizzo resisteva con controricorso notificatotramite servizio postale in data 21 ottobre 2020, concludendo per ilrigetto dell’impugnazione.5.

La ricorrente, con nota del 13 gennaio 2023, chiedeva lasospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n.197/2022, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizioneagevolata ivi prevista.6.

Con ordinanza interlocutoria depositata il 20 aprile 2023 la Corterinviava la causa a nuovo, ritenendo la controversia in oggetto definibilese l’ente locale controparte avesse adottato entro il termine del 31marzo 2023 atti che rendessero applicabili le disposizioni relative allapredetta definizione agevolata della lite.Numero registro generale 24318/2020Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 17431/2026Data pubblicazione 02/06/20267.

Nessuna ulteriore notizia è stata fornita sull’attivazione ed esitodella predetta procedura.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di doglianza la società ha censurato lasentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., lamentando la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, 9d.lgs. n. 23/2011, 13 d.l. n. 201/2011, 1140, 1590 e 1591 c.c.,sostenendo che, in forza di tali disposizioni, l’utilizzatore non può cherimanere responsabile del pagamento dell’IMU per l’immobile detenuto,poiché il contratto, anche in caso di risoluzione anticipata, continua aprodurre i suoi effetti sino alla riconsegna del bene, considerando lapermanenza del godimento utile del bene, che costituisce espressione dicapacità contributiva, il tutto come chiarito dalla Corte Costituzionalecon la pronuncia n. 111/1997 in tema di ICI, nonché dalle circolari delMinistero dell’Economia e delle Finanze n. 109/E del 18 maggio 1999, n.118/E del 7 giugno 2000 e dal d.m. del 30 ottobre 2012.La contribuente ha richiamato sul punto il principio secondo cui moradebitoris perpetuat obligationem per sostenere che la risoluzioneanticipata del rapporto non determina la cessazione immediata deirelativi obblighi, come si desume dagli artt. 1590 e 1591 c.c.,precisando sul punto che la nozione di possesso del bene, anche inrelazione all’IMU, non può che essere tratta dall’art. 1140 c.c. e checorrisponde a quella contemplata da tale norma.L’istante ha ancora menzionato la previsione dell’art. 1, comma 672,della legge n. 147/2013, assumendo che la formulazione letterale didetta disposizione è la stessa di quella dell’art. 9 d.lgs. n. 23/2011,riepilogando infine i contenuti della pronuncia n. 19166/2019 di questaNumero registro generale 24318/2020Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 17431/2026Data pubblicazione 02/06/2026Corte che, sulla scorta di vari argomenti, ha individuato nell’utilizzatoreil soggetto passivo dell’imposta in esame sino alla restituzione del bene.1.1.

La censura non può essere accolta.Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, al di là di unisolato arresto di tenore contrario (Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2019, n.19166), in tema di leasing, soggetto passivo dell'IMU, ai sensi dell'art.9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, èil locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilitàdel bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, in quanto adassumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale delcespite da parte di quest'ultimo, bensì l'esistenza di un vincolocontrattuale che ne legittima la detenzione qualificata (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 22 maggio 2019, n. 13793; Cass., Sez. 5^, 9 ottobre2019, n. 25249; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2019, n. 29973; Cass.,Sez. 6^-5, 9 marzo 2020, n. 6664; Cass., Sez. 6^-5, 13 marzo 2020,n. 7227; Cass., Sez. 6^-5, 13 gennaio 2021, n. 418; Cass., Sez. Trib.,21 ottobre 2022, n. 31173; Cass., Sez. Trib., 15 dicembre 2022, n.36875; Cass., Sez. Trib., 20 aprile 2023, nn. 10589, 10594, 10617,10708 e 10733; Cass., Sez. Trib., 7 maggio 2024, n. 6232; Cass., Sez.Trib., 23 maggio 2024, n. 14482; ed ancora Cass., Sez. Trib., 1° marzo2025, nn. 5446 e 5447; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2025, n.15556/2025).Rinviando agli ampi contenuti di tali pronunce va qui ribadito che:- con la risoluzione del contratto di leasing, ai fini tributari, nonsopravvive alcun effetto contrattuale, in quanto la causa delfinanziamento viene meno e la mera detenzione senza titolo risultapriva di effetti sotto il profilo fiscale;Numero registro generale 24318/2020Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 17431/2026Data pubblicazione 02/06/2026- in tema di dell’IMU rileva l'esistenza di un vincolo contrattualefondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell'utilizzatore,che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso, per cui è ilcontratto a determinare la soggettività passiva del locatario (e non ladisponibilità del bene) ed allo stesso modo il venir meno dell'originariovincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) favenir meno la soggettività passiva in capo a quest'ultimo, determinandol'automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza delpresupposto impositivo del possesso, a prescindere da quanto previstonelle varie istruzioni ministeriali;- con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva aifini dell’IMU si ridetermina in capo alla società di leasing, anche se essanon ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancatariconsegna da parte dell'utilizzatore, giacchè il locatario finanziario nonsi considera più come soggetto passivo dal momento della cessazionedel contratto (v.

Cass., Sez. 5^, 9 ottobre 2019, n. 25249; Cass., Sez.5^, 19 novembre 2019, n. 29973, citata da Cass., Sez. Trib., 1° marzo2025, nn. 5449 e 5447):- non rileva, poi, la diversa previsione di cui all'art. 1, comma 672,della legge n. 147/2013 (che considera la durata del contratto dilocazione finanziaria quale periodo intercorrente tra la data dellastipulazione a quella di riconsegna del bene al locatore comprovata dalverbale di consegna), in quanto tale norma, non avente naturainterpretativa ed applicabile limitatamente alla TASI, non può essereanalogicamente estesa anche all'IMU, ove si consideri, da un lato, che ilcomma 703 della stessa legge precisa che l'istituzione della IUC (dellaquale la TASI è una componente) «lascia salva la disciplina perl'applicazione dell'IMU», dovendo, per altro verso, riconoscersil'eterogeneità dei rispettivi presupposti applicativi, essendo l'IMUNumero registro generale 24318/2020Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 17431/2026Data pubblicazione 02/06/2026un'imposta patrimoniale riferita alla nozione di possesso e non di meradisponibilità materiale del bene, mentre la TASI è un'imposta destinataal finanziamento dei servizi indivisibili resi dal Comune, i quali possonoessere utilizzati solo da chi materialmente disponga dell'immobile(Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2024, n. 14482 e Cass., Sez. Trib., 7marzo 2024, n. 6332 e Cass., Sez. Trib., 1° marzo 2025, nn. 5449 e5447).2.

Con la seconda censura la contribuente ha eccepito la nullità dellasentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., per laviolazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Commissione omesso dipronunciarsi sulla domanda subordinata avanzata dalla contribuente inordine alla disapplicazione delle sanzioni, in ragione delle obiettivecondizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione dellenorme applicabili.3. con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente ha eccepito lanullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., per la violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c.,nel caso in cui si ritenesse sussistente una motivazione implicita dirigetto sulla predetta domanda, assumendo che la Commissione avevaomesso di fornire ogni motivazione sulle ragioni per le quali non erastata accolta la domanda subordinata avanzata dalla contribuente inordine alla disapplicazione delle sanzioni, tenuto conto delle obiettivecondizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione dellenorme applicabili.4.

I predetti due motivi possono essere trattati unitariamente, subitoosservando che effettivamente non v’è stata alcuna pronuncianemmeno implicita sul tema concernente la debenza delle sanzioni(effettivamente posto all’attenzione dei giudici, sia in primo grado che inappello dalla contribuente, come riassunto, ai fini del requisitoNumero registro generale 24318/2020Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 17431/2026Data pubblicazione 02/06/2026dell’autosufficienza del ricorso, alle pagine n. 8, 11 e 27 del ricorso),come del resto emerge dal fatto che il Giudice regionale ha dato attodella proposizione del motivo, dimenticando però di pronunciarsi sullostesso.4.1.

Sulla tematica in questione la giurisprudenza di questa Corte hadato conto del contrasto giurisprudenziale (di legittimità e di merito) sultema della debenza delle sanzioni, ravvisando per tali ragioni l’obiettivaincertezza normativa.Come ritenuto dalla pronuncia n. 10708/2023 di questa Corte, giàcon l’arresto del 5 settembre 2022 n. 26057 si era osservato che:- la questione era stata affrontata da questa Corte con ordinanza n.31784 del 2021, nella quale veniva, in primo luogo, ricordato che, intema di legittimo affidamento del contribuente (di fronte all'azionedell'Amministrazione finanziaria, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art.10, commi 1 e 2 (c.d.

Statuto del contribuente), costituisce situazionetutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità ecoerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria, in sensofavorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente,rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza diqualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c)dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee aindicare la sussistenza dei due presupposti che precedono;- è stato, quindi, precisato che la disposizione regolamentare di cuial d.m. 30 ottobre 2012 (sulle istruzioni per la compilazione delladichiarazione IMU per l’anno 2012) non poteva costituire una esimenteper la società locatrice dal momento che essa aveva riguardo al soloobbligo dichiarativo (da assolvere entro 90 giorni dalla riconsegna)posto a carico del locatario e del conduttore, peraltro chiarendo,Numero registro generale 24318/2020Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 17431/2026Data pubblicazione 02/06/2026«proprio in caso di risoluzione anticipata del contratto, che il nuovosoggetto passivo dell'imposta è la società di leasing»;- l’art. 8 d.lgs. n. 546/1992 dispone che «la commissione tributariadichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggitributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni diincertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizionialle quali si riferisce»;- in modo analogo, l’art. 6, comma 2, prima parte, d.lgs. n.472/1997 stabilisce che «Non è punibile l'autore della violazione quandoessa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata esull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono»;- in tema di sanzioni amministrative per la violazione di obblighitributari, l'assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenzadi legittimità in epoca precedente l'avviso di accertamento costituiscepresupposto per l'esistenza di una condizione di incertezzanell'interpretazione delle norme violate (v.

Cass. Sez.

T., 8 giugno2021, n. 15866);- sulla questione della individuazione del soggetto passivo dell'IMUrelativa ad un bene immobile concesso in locazione finanziarianell'ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale cui non faseguito l'immediata materiale restituzione del bene, questa Corte avevanel 2019 emesso due decisioni a breve distanza di tempo di segnoopposto; la prima (n. 13793/2019), con cui era stato affermato ilprincipio secondo il quale la soggettività passiva era da riconoscere incapo al locatore; la seconda (n. 19166/2019) secondo cui, invece,soggetto passivo Imu rimaneva l'utilizzatore sino alla data di redazionedel verbale di consegna del bene concesso in leasing;Numero registro generale 24318/2020Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 17431/2026Data pubblicazione 02/06/2026- il contrasto giurisprudenziale - presente anche nella giurisprudenzadi merito (v., in senso conforme al primo orientamento di legittimità, traaltre e unitamente alle pronunce citate dalla ricorrente, Comm. trib.prov.

Modena 12 aprile 2017 n. 327, [OSCURATO:PERSONA] n. 05/2016; [OSCURATO:PERSONA]. 146/2016; [OSCURATO:PERSONA] n. 721/2016; [OSCURATO:PERSONA] n. 590/2015; CtpLecco n. 133/2015, [OSCURATO:PERSONA] n. 122/2015; in senso opposto,sempre a titolo di esempio, [OSCURATO:PERSONA], 218/2016; [OSCURATO:PERSONA] n.274/2016, [OSCURATO:PERSONA] n. 180/2016) – è stato poi superato dall'interventodi due ulteriori decisioni: la n. 25249/2019 e la numero n. 29973/2019,con le quali è stato confermato l'orientamento secondo cui dalla data dirisoluzione per inadempimento del contratto di leasing il contratto cessae, quindi, il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo, con laconseguente traslazione dell'obbligo di corrispondere il tributo relativoall'immobile sul proprietario (società leasing) (v.

Cass., Sez.

VI/T, 5settembre 2022, n. 26057, richiamata da Cass., Sez.

V., 20 aprile 2023n. 10708).4.2.

Ebbene, tale ordine di idee va ora confermato, il che conduce,con l’accoglimento dei motivi in esame, al risultato che sono dovute lesanzioni.5.

Alla stregua delle osservazioni svolte, vanno accolti il secondo edil terzo motivo di ricorso; la sentenza impugnata va cassata in relazioneai motivi accolti e, decidendo la causa nel merito, il ricorso originario vaparzialmente accolto, dichiarando non dovute le sanzioni.6.

Le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti, stantela parziale soccombenza ed avuto riguardo alle iniziali diverse soluzioniinterpretative, anche in sede di legittimità, offerte al tema in rassegna.

P.Q.MNumero registro generale 24318/2020Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 17431/2026Data pubblicazione 02/06/2026la Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo,cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendola causa nel merito, accoglie parzialmente il ricorso originario dellacontribuente, dichiarando non dovute le sanzioni.Compensa interamente tra le parti le spese dell'intero giudizio.Così deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tore speciale dr. [OSCURATO:PERSONA], in virtù dei potericonferitigli dal consiglio di amministrazione con delibera del 29 aprile2016, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nominaposte in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale SCLGRL 62E12 H501 R).- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale 82501690018), in persona delSindaco e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste aNumero registro generale 24318/2020Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 17431/2026Data pubblicazione 02/06/2026margine del controricorso e di deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n.143 del 5 ottobre 2020 e di determinazione n. 507 dell’8 ottobre 2020,dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 73P65 F158 R) edAntonio Chiariello (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60T20 L419 E).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 52/6/2020 della Commissionetributaria regionale del Piemonte, depositata il 14 gennaio 2020 e nonnotificata;UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellacamera di consiglio del 25 marzo 2026.1. Con avvisi nn. 12/2017 e 20/2017, notificati il 10 maggio 2017, ilComune di Brandizzo accertava e liquidava la rispettiva somma di3.792,09 € e di 2.885,80 € per l’omesso versamento dell’IMU negli anni2014 e 2015 in relazione agli immobili oggetto di locazione finanziariastipulata dalla ricorrente con la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,anticipatamente risolti per inadempimento della utilizzatrice senza chequesta avesse provveduto alla restituzione dei beni alla società dileasing.2. Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionaledel Piemonte respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro lasentenza n. 378/5/2018 della Commissione tributaria provinciale diTorino, ritenendo che l’interpretazione da offrire all’art. 9 d.lgs. n.23/2011, secondo cui per gli immobili concessi in locazione finanziaria ilsoggetto passivo dell’imposta è il locatario per tutta la durata delcontratto, dovesse essere operata nel senso (letterale della disposizionee formale) di individuare nel locatario il soggetto obbligato alNumero registro generale 24318/2020Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 17431/2026Data pubblicazione 02/06/2026pagamento dell’imposta per il solo periodo in cui il contratto è statovigente tra le parti, prescindendo dalla detenzione del bene, giacchè:a. la nozione di possesso di immobili diversi dall’abitazione principaledi cui all’art. 8, comma 2, del citato d.lgs. n. 23/2011, costituente ilpresupposto impositivo, fa riferimento alla situazione di possessoqualificato, come risulta dal successivo art. 9 che individua i soggettipassivi dell’imposta nel proprietario dell’immobile o nel titolare di altrodiritto reale;b. ciò che rileva, al fine di individuare il soggetto passivodell’imposta in caso di locazione finanziaria, è l’effettiva vigenza delrapporto contrattuale, con la conseguenza che l’anticipata cessazionedel rapporto determina il ripristino della regola generale in forza dellaquale l’obbligato è il proprietario del bene, mentre il ritardonell’obbligazione di riconsegna dello stesso è un elemento accidentaledella fattispecie, che integra una situazione di detenzione sine titulo delbene, che resta estranea dal presupposto impositivo, a nulla valendo ladisciplina civilistica circa il mantenimento di tali obblighi contrattuali incapo al mero detentore;c. anche in relazione al momento iniziale di decorrenza dellasoggettività passiva, la predetta disposizione prescinde dalla consegnadel bene, ancorando la debenza dell’imposta in capo al locatario alladata di stipula del contratto, sicchè anche la cessazione di dettatitolarità passiva non può che prescindere dalla restituzionedell’immobile per ricollegarsi a quello della cessazione del vincolocontrattuale;d. il d.m. del 30 ottobre 2012 (che pone a carico delle particontrattuali l’onere di comunicazione della cessazione anticipata entro90 giorni dalla data di riconsegna del bene) non costituisce fonteNumero registro generale 24318/2020Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 17431/2026Data pubblicazione 02/06/2026normativa, né valore vincolante per l’interpretazione della normativaprimaria e si limita ad agevolare la compilazione della dichiarazioneIMU, considerando il caso in cui la restituzione del bene coincida con lacessazione del rapporto negoziale;e. la disposizione dell’art. 1, comma 672, della legge n. 147/2013(secondo cui «In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dallocatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la duratadel contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deveintendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla datadi riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale diconsegna») si riferisce ad altra imposta, il cui presupposto impositivo èil possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di beni immobili, per cuinon può assumere portata interpretativa delle norme in materia di IMU.3. La società Selmabipiemme impugnava detta pronuncia con ricorsonotificato al Comune tramite posta elettronica certificata il 16 settembre2020, formulando tre motivi di impugnazione4. Il Comune di Brandizzo resisteva con controricorso notificatotramite servizio postale in data 21 ottobre 2020, concludendo per ilrigetto dell’impugnazione.5. La ricorrente, con nota del 13 gennaio 2023, chiedeva lasospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n.197/2022, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizioneagevolata ivi prevista.6. Con ordinanza interlocutoria depositata il 20 aprile 2023 la Corterinviava la causa a nuovo, ritenendo la controversia in oggetto definibilese l’ente locale controparte avesse adottato entro il termine del 31marzo 2023 atti che rendessero applicabili le disposizioni relative allapredetta definizione agevolata della lite.Numero registro generale 24318/2020Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 17431/2026Data pubblicazione 02/06/20267. Nessuna ulteriore notizia è stata fornita sull’attivazione ed esitodella predetta procedura.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di doglianza la società ha censurato lasentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., lamentando la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, 9d.lgs. n. 23/2011, 13 d.l. n. 201/2011, 1140, 1590 e 1591 c.c.,sostenendo che, in forza di tali disposizioni, l’utilizzatore non può cherimanere responsabile del pagamento dell’IMU per l’immobile detenuto,poiché il contratto, anche in caso di risoluzione anticipata, continua aprodurre i suoi effetti sino alla riconsegna del bene, considerando lapermanenza del godimento utile del bene, che costituisce espressione dicapacità contributiva, il tutto come chiarito dalla Corte Costituzionalecon la pronuncia n. 111/1997 in tema di ICI, nonché dalle circolari delMinistero dell’Economia e delle Finanze n. 109/E del 18 maggio 1999, n.118/E del 7 giugno 2000 e dal d.m. del 30 ottobre 2012.La contribuente ha richiamato sul punto il principio secondo cui moradebitoris perpetuat obligationem per sostenere che la risoluzioneanticipata del rapporto non determina la cessazione immediata deirelativi obblighi, come si desume dagli artt. 1590 e 1591 c.c.,precisando sul punto che la nozione di possesso del bene, anche inrelazione all’IMU, non può che essere tratta dall’art. 1140 c.c. e checorrisponde a quella contemplata da tale norma.L’istante ha ancora menzionato la previsione dell’art. 1, comma 672,della legge n. 147/2013, assumendo che la formulazione letterale didetta disposizione è la stessa di quella dell’art. 9 d.lgs. n. 23/2011,riepilogando infine i contenuti della pronuncia n. 19166/2019 di questaNumero registro generale 24318/2020Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 17431/2026Data pubblicazione 02/06/2026Corte che, sulla scorta di vari argomenti, ha individuato nell’utilizzatoreil soggetto passivo dell’imposta in esame sino alla restituzione del bene.1.1. La censura non può essere accolta.Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, al di là di unisolato arresto di tenore contrario (Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2019, n.19166), in tema di leasing, soggetto passivo dell'IMU, ai sensi dell'art.9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, èil locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilitàdel bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, in quanto adassumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale delcespite da parte di quest'ultimo, bensì l'esistenza di un vincolocontrattuale che ne legittima la detenzione qualificata (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 22 maggio 2019, n. 13793; Cass., Sez. 5^, 9 ottobre2019, n. 25249; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2019, n. 29973; Cass.,Sez. 6^-5, 9 marzo 2020, n. 6664; Cass., Sez. 6^-5, 13 marzo 2020,n. 7227; Cass., Sez. 6^-5, 13 gennaio 2021, n. 418; Cass., Sez. Trib.,21 ottobre 2022, n. 31173; Cass., Sez. Trib., 15 dicembre 2022, n.36875; Cass., Sez. Trib., 20 aprile 2023, nn. 10589, 10594, 10617,10708 e 10733; Cass., Sez. Trib., 7 maggio 2024, n. 6232; Cass., Sez.Trib., 23 maggio 2024, n. 14482; ed ancora Cass., Sez. Trib., 1° marzo2025, nn. 5446 e 5447; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2025, n.15556/2025).Rinviando agli ampi contenuti di tali pronunce va qui ribadito che:- con la risoluzione del contratto di leasing, ai fini tributari, nonsopravvive alcun effetto contrattuale, in quanto la causa delfinanziamento viene meno e la mera detenzione senza titolo risultapriva di effetti sotto il profilo fiscale;Numero registro generale 24318/2020Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 17431/2026Data pubblicazione 02/06/2026- in tema di dell’IMU rileva l'esistenza di un vincolo contrattualefondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell'utilizzatore,che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso, per cui è ilcontratto a determinare la soggettività passiva del locatario (e non ladisponibilità del bene) ed allo stesso modo il venir meno dell'originariovincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) favenir meno la soggettività passiva in capo a quest'ultimo, determinandol'automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza delpresupposto impositivo del possesso, a prescindere da quanto previstonelle varie istruzioni ministeriali;- con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva aifini dell’IMU si ridetermina in capo alla società di leasing, anche se essanon ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancatariconsegna da parte dell'utilizzatore, giacchè il locatario finanziario nonsi considera più come soggetto passivo dal momento della cessazionedel contratto (v. Cass., Sez. 5^, 9 ottobre 2019, n. 25249; Cass., Sez.5^, 19 novembre 2019, n. 29973, citata da Cass., Sez. Trib., 1° marzo2025, nn. 5449 e 5447):- non rileva, poi, la diversa previsione di cui all'art. 1, comma 672,della legge n. 147/2013 (che considera la durata del contratto dilocazione finanziaria quale periodo intercorrente tra la data dellastipulazione a quella di riconsegna del bene al locatore comprovata dalverbale di consegna), in quanto tale norma, non avente naturainterpretativa ed applicabile limitatamente alla TASI, non può essereanalogicamente estesa anche all'IMU, ove si consideri, da un lato, che ilcomma 703 della stessa legge precisa che l'istituzione della IUC (dellaquale la TASI è una componente) «lascia salva la disciplina perl'applicazione dell'IMU», dovendo, per altro verso, riconoscersil'eterogeneità dei rispettivi presupposti applicativi, essendo l'IMUNumero registro generale 24318/2020Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 17431/2026Data pubblicazione 02/06/2026un'imposta patrimoniale riferita alla nozione di possesso e non di meradisponibilità materiale del bene, mentre la TASI è un'imposta destinataal finanziamento dei servizi indivisibili resi dal Comune, i quali possonoessere utilizzati solo da chi materialmente disponga dell'immobile(Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2024, n. 14482 e Cass., Sez. Trib., 7marzo 2024, n. 6332 e Cass., Sez. Trib., 1° marzo 2025, nn. 5449 e5447).2. Con la seconda censura la contribuente ha eccepito la nullità dellasentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., per laviolazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Commissione omesso dipronunciarsi sulla domanda subordinata avanzata dalla contribuente inordine alla disapplicazione delle sanzioni, in ragione delle obiettivecondizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione dellenorme applicabili.3. con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente ha eccepito lanullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., per la violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c.,nel caso in cui si ritenesse sussistente una motivazione implicita dirigetto sulla predetta domanda, assumendo che la Commissione avevaomesso di fornire ogni motivazione sulle ragioni per le quali non erastata accolta la domanda subordinata avanzata dalla contribuente inordine alla disapplicazione delle sanzioni, tenuto conto delle obiettivecondizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione dellenorme applicabili.4. I predetti due motivi possono essere trattati unitariamente, subitoosservando che effettivamente non v’è stata alcuna pronuncianemmeno implicita sul tema concernente la debenza delle sanzioni(effettivamente posto all’attenzione dei giudici, sia in primo grado che inappello dalla contribuente, come riassunto, ai fini del requisitoNumero registro generale 24318/2020Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 17431/2026Data pubblicazione 02/06/2026dell’autosufficienza del ricorso, alle pagine n. 8, 11 e 27 del ricorso),come del resto emerge dal fatto che il Giudice regionale ha dato attodella proposizione del motivo, dimenticando però di pronunciarsi sullostesso.4.1. Sulla tematica in questione la giurisprudenza di questa Corte hadato conto del contrasto giurisprudenziale (di legittimità e di merito) sultema della debenza delle sanzioni, ravvisando per tali ragioni l’obiettivaincertezza normativa.Come ritenuto dalla pronuncia n. 10708/2023 di questa Corte, giàcon l’arresto del 5 settembre 2022 n. 26057 si era osservato che:- la questione era stata affrontata da questa Corte con ordinanza n.31784 del 2021, nella quale veniva, in primo luogo, ricordato che, intema di legittimo affidamento del contribuente (di fronte all'azionedell'Amministrazione finanziaria, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art.10, commi 1 e 2 (c.d. Statuto del contribuente), costituisce situazionetutelabile quella caratterizzata: a) da un'apparente legittimità ecoerenza dell'attività dell'Amministrazione finanziaria, in sensofavorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente,rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall'assenza diqualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c)dall'eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee aindicare la sussistenza dei due presupposti che precedono;- è stato, quindi, precisato che la disposizione regolamentare di cuial d.m. 30 ottobre 2012 (sulle istruzioni per la compilazione delladichiarazione IMU per l’anno 2012) non poteva costituire una esimenteper la società locatrice dal momento che essa aveva riguardo al soloobbligo dichiarativo (da assolvere entro 90 giorni dalla riconsegna)posto a carico del locatario e del conduttore, peraltro chiarendo,Numero registro generale 24318/2020Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 17431/2026Data pubblicazione 02/06/2026«proprio in caso di risoluzione anticipata del contratto, che il nuovosoggetto passivo dell'imposta è la società di leasing»;- l’art. 8 d.lgs. n. 546/1992 dispone che «la commissione tributariadichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggitributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni diincertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizionialle quali si riferisce»;- in modo analogo, l’art. 6, comma 2, prima parte, d.lgs. n.472/1997 stabilisce che «Non è punibile l'autore della violazione quandoessa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata esull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono»;- in tema di sanzioni amministrative per la violazione di obblighitributari, l'assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenzadi legittimità in epoca precedente l'avviso di accertamento costituiscepresupposto per l'esistenza di una condizione di incertezzanell'interpretazione delle norme violate (v. Cass. Sez. T., 8 giugno2021, n. 15866);- sulla questione della individuazione del soggetto passivo dell'IMUrelativa ad un bene immobile concesso in locazione finanziarianell'ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale cui non faseguito l'immediata materiale restituzione del bene, questa Corte avevanel 2019 emesso due decisioni a breve distanza di tempo di segnoopposto; la prima (n. 13793/2019), con cui era stato affermato ilprincipio secondo il quale la soggettività passiva era da riconoscere incapo al locatore; la seconda (n. 19166/2019) secondo cui, invece,soggetto passivo Imu rimaneva l'utilizzatore sino alla data di redazionedel verbale di consegna del bene concesso in leasing;Numero registro generale 24318/2020Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 17431/2026Data pubblicazione 02/06/2026- il contrasto giurisprudenziale - presente anche nella giurisprudenzadi merito (v., in senso conforme al primo orientamento di legittimità, traaltre e unitamente alle pronunce citate dalla ricorrente, Comm. trib.prov. Modena 12 aprile 2017 n. 327, [OSCURATO:PERSONA] n. 05/2016; [OSCURATO:PERSONA]. 146/2016; [OSCURATO:PERSONA] n. 721/2016; [OSCURATO:PERSONA] n. 590/2015; CtpLecco n. 133/2015, [OSCURATO:PERSONA] n. 122/2015; in senso opposto,sempre a titolo di esempio, [OSCURATO:PERSONA], 218/2016; [OSCURATO:PERSONA] n.274/2016, [OSCURATO:PERSONA] n. 180/2016) – è stato poi superato dall'interventodi due ulteriori decisioni: la n. 25249/2019 e la numero n. 29973/2019,con le quali è stato confermato l'orientamento secondo cui dalla data dirisoluzione per inadempimento del contratto di leasing il contratto cessae, quindi, il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo, con laconseguente traslazione dell'obbligo di corrispondere il tributo relativoall'immobile sul proprietario (società leasing) (v. Cass., Sez. VI/T, 5settembre 2022, n. 26057, richiamata da Cass., Sez. V., 20 aprile 2023n. 10708).4.2. Ebbene, tale ordine di idee va ora confermato, il che conduce,con l’accoglimento dei motivi in esame, al risultato che sono dovute lesanzioni.5. Alla stregua delle osservazioni svolte, vanno accolti il secondo edil terzo motivo di ricorso; la sentenza impugnata va cassata in relazioneai motivi accolti e, decidendo la causa nel merito, il ricorso originario vaparzialmente accolto, dichiarando non dovute le sanzioni.6. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti, stantela parziale soccombenza ed avuto riguardo alle iniziali diverse soluzioniinterpretative, anche in sede di legittimità, offerte al tema in rassegna. P.Q.MNumero registro generale 24318/2020Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 17431/2026Data pubblicazione 02/06/2026la Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo,cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendola causa nel merito, accoglie parzialmente il ricorso originario dellacontribuente, dichiarando non dovute le sanzioni.Compensa interamente tra le parti le spese dell'intero giudizio.Così deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17431/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris