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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 15321/2026

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rso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di Salerno.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblicapresso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la trasmissione degli atti al Tribunale disorveglianza di Salerno per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di sorveglianza di Salerno, con provvedimento depositato il 17 ottobre2025, a seguito di sospensione in via di urgenza, sempre da parte del medesimo Tribunalein data 6 agosto 2025, delle determinazioni del Magistrato di sorveglianza con cui è statadisposta, in data 10 luglio 2025, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l’applicazione della libertàvigilata per la durata di un anno, ha convertito in ricorso per cassazione l’appello difensivo,con cui è stata dedotta la nullità dell’intero procedimento per violazione del contraddittorio(essendo stato il provvedimento applicativo della misura di sicurezza deliberato “de plano”),disponendo la trasmissione degli atti a questo ufficio per quanto di competenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Gli atti devono essere restituiti al Tribunale di sorveglianza perché non sonoricorribili per saltum – né, quindi, l’impugnazione può essere considerata per saltum,laddove, come nel caso in esame, l’appello sia fondato in via principale su violazione dilegge processuale penale - dinnanzi alla Corte di cassazione, in quanto appellabili davanti altribunale di sorveglianza, i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in tema di verificadella pericolosità sociale, ai fini dell'applicazione di misure di sicurezza (Sez. 1, n. 5985 del21/01/2009, Ciresi, Rv. 243359; conformi: Sez. 7, n. 30137 del 30/04/2014, Ventre, Rv.260166, e Sez. 1, n. 4394 del 08/01/2020, Aiello, Rv. 278177, in cui si evidenzia che ilricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento del magistrato di sorveglianzarelativo all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca di una misura di sicurezza siconverte in appello, non essendo consentito dall'art. 569 cod. proc. pen. il ricorso per saltum,se non avverso le sentenze).

P.Q.MQualificato l'atto di impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti al tribunale disorveglianza di salerno.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di Salerno.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblicapresso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la trasmissione degli atti al Tribunale disorveglianza di Salerno per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Salerno, con provvedimento depositato il 17 ottobre2025, a seguito di sospensione in via di urgenza, sempre da parte del medesimo Tribunalein data 6 agosto 2025, delle determinazioni del Magistrato di sorveglianza con cui è statadisposta, in data 10 luglio 2025, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l’applicazione della libertàvigilata per la durata di un anno, ha convertito in ricorso per cassazione l’appello difensivo,con cui è stata dedotta la nullità dell’intero procedimento per violazione del contraddittorio(essendo stato il provvedimento applicativo della misura di sicurezza deliberato “de plano”),disponendo la trasmissione degli atti a questo ufficio per quanto di competenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Gli atti devono essere restituiti al Tribunale di sorveglianza perché non sonoricorribili per saltum – né, quindi, l’impugnazione può essere considerata per saltum,laddove, come nel caso in esame, l’appello sia fondato in via principale su violazione dilegge processuale penale - dinnanzi alla Corte di cassazione, in quanto appellabili davanti altribunale di sorveglianza, i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in tema di verificadella pericolosità sociale, ai fini dell'applicazione di misure di sicurezza (Sez. 1, n. 5985 del21/01/2009, Ciresi, Rv. 243359; conformi: Sez. 7, n. 30137 del 30/04/2014, Ventre, Rv.260166, e Sez. 1, n. 4394 del 08/01/2020, Aiello, Rv. 278177, in cui si evidenzia che ilricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento del magistrato di sorveglianzarelativo all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca di una misura di sicurezza siconverte in appello, non essendo consentito dall'art. 569 cod. proc. pen. il ricorso per saltum,se non avverso le sentenze). P.Q.MQualificato l'atto di impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti al tribunale disorveglianza di salerno.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15321/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris