Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 dicembre 1987

Cassazione n. 47561/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/12/1987 [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/05/1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/08/1993 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri per i delitti di furto aggravato, violazione di domicilio aggravata, lesioni personali aggravate e minaccia grave e altro, a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine all'accoglimento dei soli motivi sul trattamento sanzionatorio, con rinunzia agli ulteriori mezzi di gravame, ha rideterminato la pena loro inflitta.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il comune difensore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], denunciando, con un solo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'omessa verifica circa la sussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen..

3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 599-bis cod. proc. pen..

Va ribadito che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati.

Al riguardo, va precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen..

Le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, con la sentenza n. 19415 del 27/10/2022, dep. 08/05/2023, hanno riaffermato l'enunciazione di principio che precede, esprimendosi nel senso che: «Il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (yds. da ultimo, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv.274522)» (cfr. punto 8, pag. 12 della motivazione).4.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/12/1987 [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/05/1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/08/1993 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri per i delitti di furto aggravato, violazione di domicilio aggravata, lesioni personali aggravate e minaccia grave e altro, a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine all'accoglimento dei soli motivi sul trattamento sanzionatorio, con rinunzia agli ulteriori mezzi di gravame, ha rideterminato la pena loro inflitta. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il comune difensore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], denunciando, con un solo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'omessa verifica circa la sussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. 3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 599-bis cod. proc. pen.. Va ribadito che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati. Al riguardo, va precisato che, laddove la rinuncia investa i motivi già formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. Le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, con la sentenza n. 19415 del 27/10/2022, dep. 08/05/2023, hanno riaffermato l'enunciazione di principio che precede, esprimendosi nel senso che: «Il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (yds. da ultimo, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv.274522)» (cfr. punto 8, pag. 12 della motivazione).4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 47561/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris