CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03585/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'impugnazione non superano il vaglio di ammissibilità. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato Come ricordato dallo stesso ricorrente, poiché la revoca dell'indulto si determina ope legis («il beneficio dell'indulto è revocato di diritto») al verificarsi della condizione risolutiva (aver commesso un delitto entro il termine indicato); il dies a quo dal quale decorre la prescrizione della pena è quello in cui la citata condizione risolutiva si è verificata (art. 172, 11 quinto comrna, cod. pen.). Tale condizione risolutiva si verifica, di necessità, con l'irrevocabilità della sentenza che determina il presupposto della revoca, e cioè l'accertata commissione, da parte di chi abbia usufruito dell'indulto, del fatto di reato implicante, ope legis, la revoca stessa (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 - 01). Nel caso in esame cui la condizione risolutiva si è realizzata con l'irrevocabilità sella sentenza di condanna, in data 22 settembre 2022, che ha operato quale presupposto della revoca dell'indulto, il termine massimo della prescrizione della pena di cui alla'rt. 172 cod. pen. non è ancora decorso . 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infottíato. La pena per la violazione più grave tra quelle unificate ex art. 81, secondo comma, cod. pen. dalla sentenza della Corte di appello di Roma del 22.9.2022 è pari a due anni quindi utile a determinare la revoca dell'indulto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 241 (cfr. Sez. 1, n. 134(10 del 19/02/201:3, Spampinato, Rv. 256023 - 01; Sez. 1, n. 47916 del 09/11/2012, Amoruso, Rv. 254016 - 01A). 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7