Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 08122/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Potenza, decidendo sulla istanza di riesame proposta dal ricorrente contro l'ordinanza emessa il 25 maggio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con cui era stata disposta la misura degli arresti domiciliari, ne ha disposto la conferma dopo aver proceduto a riqualificare il reato di cui al capo 7) come estorsione consumata anziché tentata, confermando nel resto l'ordinanza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 7) e 4).

2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi che di seguito sinteticamente si riportano.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod. proc. pen. per carente motivazione sulle esigenze cautelari, sotto il profilo del pericolo di inquinamento delle prove.

Non vengono indicati i fatti specifici emersi dall'attività investigativa, che diano conto di un effettivo pericolo di inquinamento probatorio, considerato che dalla data del decreto di perquisizione del giugno 2022 fino al maggio 2023 non è emerso nessun comportamento volto a condizionare la genuinità delle fonti di prova da parte dell'indagato.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione sempre per carenza della motivazione in punto di esigenze cautelari, sotto il profilo della sussistenza deli requisiti dell'attualità e concretezza del pericolo reiterazione dei reati, desunto solo dalle modalità dei reati ma non da nuove emergenze emerse durante le indagini.

Inoltre, il riferimento al legame sentimentale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con il giudice [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto condurre il Tribunale a dare maggiore rilievo al trasferimento del dott. [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Lecce a quello di Bologna, non spiegandosi perché la rete di rapporti presente a Lecce sarebbe replicabile ovunque.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alla diversa e più grave qualificazione giuridica operata dal Tribunale in sede di riesame rispetto a quella meno grave ritenuta dal Gip.

In particolare, rispetto al capo 7), il Gip aveva ritenuto di riqualificare in tentativo il reato di estorsione consumata come formulato nella richiesta cautelare del pubblico ministero.

Il Tribunale, in violazione del divieto di reformatio in pejus applicabile a tutte le impugnazioni e quindi anche al riesame, ha ritenuto di riqualificare il reato in estorsione consumata. [OSCURATO:PERSONA] Si deve rilevare preliminarmente che con atto del 9 gennaio 2024 recante la sottoscrizione autenticata dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha personalmente dichiarato di rinunciare al ricorso proposto.

Pertanto, la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche alla corresponsione di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere una completa mancanza d'interesse per causa sopravvenuta e non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373); PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 23 gennaio 2024 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Potenza, decidendo sulla istanza di riesame proposta dal ricorrente contro l'ordinanza emessa il 25 maggio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con cui era stata disposta la misura degli arresti domiciliari, ne ha disposto la conferma dopo aver proceduto a riqualificare il reato di cui al capo 7) come estorsione consumata anziché tentata, confermando nel resto l'ordinanza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi 7) e 4). 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi che di seguito sinteticamente si riportano. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod. proc. pen. per carente motivazione sulle esigenze cautelari, sotto il profilo del pericolo di inquinamento delle prove. Non vengono indicati i fatti specifici emersi dall'attività investigativa, che diano conto di un effettivo pericolo di inquinamento probatorio, considerato che dalla data del decreto di perquisizione del giugno 2022 fino al maggio 2023 non è emerso nessun comportamento volto a condizionare la genuinità delle fonti di prova da parte dell'indagato. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione sempre per carenza della motivazione in punto di esigenze cautelari, sotto il profilo della sussistenza deli requisiti dell'attualità e concretezza del pericolo reiterazione dei reati, desunto solo dalle modalità dei reati ma non da nuove emergenze emerse durante le indagini. Inoltre, il riferimento al legame sentimentale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con il giudice [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto condurre il Tribunale a dare maggiore rilievo al trasferimento del dott. [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Lecce a quello di Bologna, non spiegandosi perché la rete di rapporti presente a Lecce sarebbe replicabile ovunque. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alla diversa e più grave qualificazione giuridica operata dal Tribunale in sede di riesame rispetto a quella meno grave ritenuta dal Gip. In particolare, rispetto al capo 7), il Gip aveva ritenuto di riqualificare in tentativo il reato di estorsione consumata come formulato nella richiesta cautelare del pubblico ministero. Il Tribunale, in violazione del divieto di reformatio in pejus applicabile a tutte le impugnazioni e quindi anche al riesame, ha ritenuto di riqualificare il reato in estorsione consumata. [OSCURATO:PERSONA] Si deve rilevare preliminarmente che con atto del 9 gennaio 2024 recante la sottoscrizione autenticata dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha personalmente dichiarato di rinunciare al ricorso proposto. Pertanto, la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche alla corresponsione di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere una completa mancanza d'interesse per causa sopravvenuta e non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373); PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 23 gennaio 2024 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 08122/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris