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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 24996/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI-el'ate-&297+ser-'5+Ee-Perrt+r- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ([OSCURATO:PERSONA] e al.) Rilevato che i motivi di doglianza proposti (vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio) esulano dal novero di quelli consentiti di cui all'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., per cui i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con procedura de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere e teTore Il Presidente OrJdani Angfo ostanzo D E [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI-el'ate-&297+ser-'5+Ee-Perrt+r- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ([OSCURATO:PERSONA] e al.) Rilevato che i motivi di doglianza proposti (vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio) esulano dal novero di quelli consentiti di cui all'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., per cui i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con procedura de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigliere e teTore Il Presidente OrJdani Angfo ostanzo D E [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24996/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris